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LEGGE DI BILANCIO 2023 – INCENTIVI E AGEVOLAZIONI alle imprese

Gennaio 11, 2023
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Fondo perduto, Legge di bilancio 2023, Newsletter, Nuova Sabatini, Resto al Sud
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO ALL’80% PER LA RICERCA 4.0  – Dal 21 settembre (pre-caricamento documentazione dal 14 settembre)
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 483 – 11 gennaio 2023

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (comma 2)

Vengono prorogati al 1° trimestre 2023 e vengono aumentate le percentuali dei crediti di imposta destinati alle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Le nuove aliquote sono:

  • 45% – per le imprese energivore
  • 35% – per imprese non energivore con contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW
  • 45% – per imprese gasivore e non gasivore

Confermato anche il bonus carburante per imprese agricole e per la pesca, oltre al credito d’imposta per gli autotrasportatori.


 SCHEDA SINTETICA 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA


BENEFICIARI ENERGIVORI

Imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 20% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il 1° trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON ENERGIVORI

Imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 16,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per ottobre, novembre e dicembre 2022, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%

Per il primo trimestre 2023, imprese a non forte consumo di energia elettrica con contatore superiore a 4,5 kW che abbiano subito un aumento del costo dell’energia elettrica superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 15% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 30% per ottobre e novembre e dicembre 2022 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 35% per il primo trimestre 2023 delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.


CREDITO DI IMPOSTA GAS


BENEFICIARI GASIVORI

Imprese a forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del 10% per il 1° trimestre 2022 e del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti Quater), sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

BENEFICIARI NON GASIVORI

Imprese a non forte consumo di gas che abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%.

AGEVOLAZIONE

Credito di imposta del del 25% per il 2° e 3° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 40% per ottobre, novembre e dicembre 2022 (estensione con DL Aiuti quater) 2022 sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

Credito di imposta del 45% per il primo trimestre 2023 (estensione con Legge di Bilancio 2023) , sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

PROROGA COMPLETAMENTO INVESTIMENTI 4.0 (comma 423)

Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31/12/2022 c’è tempo fino al 30/09/2023.

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

SCHEDA SINTETICA

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

AGEVOLAZIONE 2020

Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.

Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020.

AGEVOLAZIONE 2021

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 31/12/2022 (prorogato con DL “Milleproroghe” Art. 3 -Quater) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021

AGEVOLAZIONE 2022

CREDITO D’IMPOSTA DEL  40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 30/09/2023 (termine modificato dalla Legge di Bilancio 2023) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022

AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025

CREDITO D’IMPOSTA DEL l 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

CREDITO D’IMPOSTA DEL  5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025

PRECISAZIONI

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

ULTERIORI BENEFICI

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

ADEMPIMENTI

E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI (comma 414)

Rifinanziata con 30 milioni per il 2023 e 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 la Nuova Sabatini

La legge di bilancio introduce inoltre un proroga di 6 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

414 – Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

415 – Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

SCHEDA NUOVA SABATINI

BENEFICIARI NUOVA SABATINI

Piccole e Medie Imprese PMI

(esclusioni: industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari)

AGEVOLAZIONE

  • Contributo in conto impianti del 7,72% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento)
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
  • Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per “investimenti green” ( a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi). DISPONIBILE A PARTIRE AL 01/01/2023
  • Contributo in conto impianti del 15,74% (Contributo calcolato in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 5,50%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione per finanziamenti inferiori al 200.000 euro mentre al di sopra di questa cifra l’erogazione avverrà in 5 quote annuali di pari importo.

DURATA

Durata massima del finanziamento: 5 anni

SCADENZA

Esaurimento fondi

INTERVENTI AGEVOLABILI CON LA NUOVA SABATINI

Investimenti finalizzati :

  • alla creazione di una nuova attività produttiva;
  • all’ampliamento di una unità produttiva
  • alla diversificazione della produzione in uno stabilimento;
  • al cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno stabilimento esistente.

SPESE AMMISSIBILI

  • macchinari
  • impianti
  • beni strumentali
  • attrezzature
  • hardware, software e tecnologie digitali.

SPESE NON AMMISSIBILI

  • Non sono ammissibili le spese terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie)
  • impianti eolici
  • i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente
  • impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
  • immobilizzazioni in corso e acconti
  • commesse interne
  • macchinari, impianti e attrezzature usati
  • scorte

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL SUD (comma 265 – 269)

Sono prorogate al 31/12/2023:

  • credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  • credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali);
  • credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

PROROGA DEL RIVERSAMENTO CREDITO DI IMPOSTA R&S (commi 271 – 272)

Proroga al 30 novembre 2023 del termine per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione.

Viene anche modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la
qualificazione dei propri investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta, prevedendo che tali
certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta,
nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO (comma 389)

Vengono stanziati:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

PROROGA E RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI (comma 392)

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della discipli na transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo,
da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina.

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementato di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (comma 395)                         

Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta al 50% per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Viene anche aumentato l’importo massimo dell’agevolazione che sale a 500.000 euro.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (comma 419)

Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONDO PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (comma 428)    

Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital.

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO MATERIALI RICICLATI (comma 685)                 

Prorogato al 2023 e 2024 il credito d’imposta del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute con un limite di euro 20.000

CENTRO ITALIANO PER IL DESIGN DEI CIRCUITI INTEGRATI A SEMICONDUTTORE     

Viene istituita la Fondazione Centro Italiano per il Design dei Circuiti Integrati a Semiconduttore.

La Fondazione avrà una dotazione in conto capitale di 10 milioni per il 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 con l’obiettivo di promuovere la progettazione e lo sviluppo dei circuiti integrati.

RIFINANZIATO IL FONDO IMPRESE CULTURALI E CREATIVE            

Viene incrementato di 3 milioni per il 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024 il Fondo Imprese Culturali e Creative che ha l’obiettivo di promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo.

RIFINANZIATO IL FONDO PER LA CERAMICA ED IL VETRO DI MURANO (comma 52) 

Viene rifinanziato con 1,5 milioni di euro il fondo destinato alle imprese della ceramica e del vetro di Murano con 1,5 milioni di euro.

REGIME FORFETTARIO FINO A 85.000 EURO (comma 54)                                       

Viene innalzata a 85.000 euro dai precedenti 65.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%.
Viene prevista l’immediata uscita dal regime agevolato nel caso si superino i 100.000 euro di ricavi e compensi.

TASSA PIATTA INCREMENTALE (comma 55)

Viene introdotto in via sperimentale per il 2023 la “tassa piatta incrementale” che consente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto al reddito massimo registrato nei tre anni precedenti con una decurtazione del 5%.

55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15
per cento
 su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo
più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

                             RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene ulteriormente prorogata al 15/11/2023 la possibilità di rivalutare titoli e partecipazioni, nonche’ terreni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva


LEGGE DI BILANCIO 2023 TESTO   

LINK Legge 29 dicembre 2023 n. 197

Legge di bilancio approvata, ecco le novità per le imprese manifatturiere

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 , n. 197) prevede alcune importanti novità anche per le imprese manifatturiere come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga del bonus Sud per l’acquisto di beni strumentali, la proroga delle consegne dei beni 4.0 acquistati nel 2022, la proroga dei termini per accedere alla sanatoria per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo e infine l’istituzione di un centro per i semiconduttori.

Vediamole tutte in dettaglio, ora che la manovra è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

I commi indicati seguono la numerazione definitiva del testo.

Transizione 4.0, proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022

La proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022 era stata più volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che hanno ritardato le consegne. L’obiettivo è quello di portare a casa le maggiori aliquote previste dal piano Transizione 4.0 per il 2022 a fronte del DIMEZZAMENTO  che scatta per gli ordini effettuati da gennaio 2023.

Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga delle consegne fino al 30 settembre 2023

423. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».

Su questo tema va detto che il Governo ha annunciato di aver inserito la proroga anche nel Decreto Milleproroghe, in questo caso fino al 31 dicembre 2023.

AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà, intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Nuova Sabatini rifinanziata con 150 milioni

Con gli emendamenti approvati in Parlamento arriva anche il tanto atteso rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI, uno strumento apprezzatissimo dalle imprese.

Il rifinanziamento dello strumento prevede una spesa di un totale di 150 milioni di euro, così ripartiti:

  • 30 milioni per il 2023
  • 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026

Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato – ammontano, in realtà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma si tratta di un passo importante per evitare l’interruzione dello strumento che, da gennaio, prevede inoltre ALIQUOTE MAGGIORATE ANCHE PER INVESTIMENTI GREEN oltre che per gli investimenti in beni 4.0.

In legge di bilancio c’è anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Proroga termini sanatoria Ricerca e Sviluppo

In legge di bilancio arriva anche la proroga dei termini per accedere alla sanatoria relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il termine, che era già stato SPOSTATO AL 31/10/2023   , viene prorogato al 30 novembre 2023.

271. All’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».

Proroga Bonus Sud

C’è poi la proroga di un anno, fino al 31/12/2023, del credito d’imposta per gli investimenti nelle strutture produttive del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali sia per le attività di ricerca e sviluppo.

265. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023»;
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
267. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
268. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l’anno 2025 ».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Centro italiano per il design dei circuiti integrati

Nella legge di bilancio è anche prevista la nascita del Centro italiano per il design dei circuiti integrati, pensato per “promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore”.

Questo Centro ha come Enti fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel testo si legge che “per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.

404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

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