RAMSES CONSULTING NEWS n. 555 – 25 maggio 2023
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 MAGGIO 2023 e sino alle ore 12:00 del giorno 12 SETTEMBRE 2023
Le grandi, piccole e medie imprese, insediate in Campania, possono presentare domanda, per accedere ad un contributo a fondo perduto per programmi di investimento da un minimo 2 milioni ad un massimo di 34 milioni di Euro che prevedano una o più delle seguenti tipologie di investimento, di cui la A è obbligatoria:
A) Investimenti produttivi (investimento massimo 18 milioni di euro) ;
B) Progetti di ricerca e sviluppo (investimento massimo 15 milioni di euro);
C) Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori (investimento massimo 1 milione di euro).
SPICI – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione mette al servizio della tua azienda la sua competenza per partecipare al Bando, aiutandoti in tutti i passaggi dalla compilazione della domanda alla progettazione dell’intervento, affiancandoti nello sviluppo della soluzione tecnologica proposta.
Beneficiari
Imprese singole (Grandi imprese ovvero PMI)
Imprese associate (Reti di imprese, Consorzi, Società consortili, ATS)
Programmi di investimento
Da € 2.000.000,00 a € 34.000.000
Principali Spese ammissibili
A) Investimenti produttivi
– Suolo aziendale e sue sistemazioni
– Opere murarie e assimilate
– Infrastrutture specifiche aziendali
– Macchinari, impianti e attrezzature
– Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
– immobilizzazioni immateriali, così come individuate all’articolo 2, punto 30, del Regolamento GBER
– spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER
B) Progetti di ricerca e sviluppo
– Personale
– Strumenti e attrezzature
– Ricerca contrattuale
– Spese generali
– Altri costi di esercizio
C) Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori
– Spese del personale relative ai partecipanti alla formazione
– Costi sostenuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale
Apertura domanda: a partire dal 30 maggio 2023
LINK UTILI
Intensità di aiuto
A) Investimenti produttivi (Reg. UE n. 651, art. 14- Carta aiuti a finalità regionale 2022-2027)
Piccole imprese: 60%
Medie imprese: 50%
Grandi imprese: 40%
B) Progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese beneficiarie della misura (Reg. UE n. 651, art. 25)
Dimensione impresa | Ricerca industriale* | Sviluppo Sperimentale* |
Piccola | 70% ESL | 45% ESL |
Media | 60% ESL | 35% ESL |
Grande | 50% ESL | 25% ESL |
*L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili, se sono soddisfatte specifiche condizioni
C) Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori (art.31 Reg. (UE) 651/2014)
Aiuti alla formazione
Piccole imprese: 70%
Medie imprese: 60%
Grandi imprese: 50%
*L’intensità di aiuto può essere aumentata del 10% se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati (fino al max 70%)
Gli aiuti per il rimborso dei costi salariali relativamente alle ore di formazione fruite sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 32
GI e PMI: 50% dei costi ammissibili.
Spese ammissibili finanziamenti imprese Regione Campania
Le spese finanziabili nell’ambito dei programmi di investimento Regione Campania finanziamenti alle imprese previsti dal Decreto Dirigenziale n. 284 del 17/04/2023 contemplano tre categorie di principali spese ammissibili.
La prima riguarda quelle connesse agli investimenti produttivi e ne fanno parte:
- spese per l’acquisizione di suolo aziendale e sue sistemazioni;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature aziendali;
- programmi informatici brevettati, licenze, know-how ed eventuali conoscenze tecniche non brevettate;
- spese per le immobilizzazioni immateriali;
- spese relative a consulenze, purché connesse al programma medesimo.
La seconda categoria di principali spese ammissibili è quella che riguarda i progetti di ricerca e sviluppo. In questo caso sono contemplati i costi sostenuti per:
- lavoratori;
- strumenti e attrezzature;
- ricerca contrattuale;
- spese generali e altri costi di esercizio.
Infine, nella terza categoria delle spese ammissibili troviamo quelle relative ai piani di formazione finalizzati alla qualificazione delle competenze dei lavoratori:
- costi per il personale relativi ai partecipanti alle attività di formazione;
- costi per attività di formazione o di riqualificazione del personale dell’azienda.
Cosa finanzia il Decreto Regione Campania incentivi imprese
I beneficiari degli incentivi ottengono somme a fondo perduto concesse per accrescere la capacità competitiva delle strutture produttive del territorio regionale. Ma anche per sostenere la diffusione dell’innovazione, per supportare la realizzazione di programmi di investimento produttivi strategici, nonché innovativi e con un elevato impatto occupazionale.
Vengono quindi finanziati programmi che possono contemplare una o più finalità tra quelle indicate nel seguente elenco, a condizione che la prima sia sempre presente:
- investimenti produttivi (investimento massimo di 18 milioni di euro);
- progetti di ricerca e sviluppo (investimento massimo di 15 milioni);
- piani di formazione per la qualificazione dei lavoratori (investimento massimo di 1 milione).
L’importo dei programmi di investimento va dai 2 milioni di euro ai 34 milioni di euro.
PIU’ IN DETTAGLIO
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
1.Con il presente Avviso si intendono finanziare progetti rientranti nelle seguenti categorie:
A. Investimenti produttivi;
B. Progetti di ricerca e sviluppo;
C. Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori.
2.Le domande di partecipazione all’Avviso possono riguardare una o più delle richiamate
categorie di investimento, per come specificate di seguito,
ma devono comprendere comunque almeno la tipologia A – Investimenti produttivi.
3. Gli investimenti proposti per ciascun progetto dovranno essere compresi tra un valore minimo di € 2.000.000,00 e un valore massimo di € 34.000.000,00, nel rispetto dei seguenti massimali di investimento per categoria:
A. Investimenti produttivi: fino a € 18.000.000,00;
B. Progetti di ricerca e sviluppo: fino a € 15.000.000,00;
C. Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori: fino a €1.000.000,00
4. I progetti di cui alle precedenti categorie di investimento A, B e C devono:
a) essere realizzati nell’ambito di proprie unità locali ubicate nella Regione Campania. Detto requisito deve essere posseduto e dimostrato al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;
b) “avviare i lavori” successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Per «avvio dei lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell’ordine di acquisto dei beni o alla data dell’inizio dell’attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni attraverso la locazione finanziaria;
c) avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 24 mesi;
d) dalla data di ultimazione, devono essere mantenuti nella Regione Campania per almeno 3 anni nel caso in cui il proponente sia una PMI, per almeno 5 anni nel caso di grandi imprese;
e) rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.
5. Per la categoria A) Investimenti produttivi si specifica che:
a) Gli investimenti produttivi, in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 18 del Regolamento GBER, tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento, devono essere diretti a:
– la realizzazione di nuove unità produttive;
– l’ampliamento e/o l’ammodernamento di unità produttive esistenti;
– la riqualificazione di unità produttive esistenti, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
b) Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Per «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica» si intende : a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili aquelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabili mento prima dell’acquisizione;
c) Gli attivi acquisiti devono essere nuovi, tranne nei casi di acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione.
d) Nel caso dell’acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, punto 49 GBER, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato.
Se è già stato concesso un aiuto per l’acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all’acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. L’acquisizione di quote non è ammissibile.
e) Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, il beneficiario è tenuto a produrre apposita perizia giurata.
6. Per la categoria B) Progetti di ricerca e sviluppo si specifica che ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le attività di:
– ricerca industriale;
– sviluppo sperimentale.
A tal fine si applicano le seguenti definizioni:
• «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o
per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in
ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale,
in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
• «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo
allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa
definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale
la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e
convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori
miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto
pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale
e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche
di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche
rappresentino miglioramenti.
7. Per la categoria C) Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei
lavoratori si specifica che:
a) i progetti formativi aziendali devono riguardare l’aggiornamento ed il rafforzamento
delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici per sostenere la competitività delle
imprese campane anche per quelle imprese che hanno avviato piani di riconversione e
ristrutturazione aziendale.
b) in particolare, è sostenuta la realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione
e riqualificazione per lavoratrici e lavoratori dipendenti di imprese private con sedi
operative presenti nel territorio della Regione Campania. Ogni progetto si dovrà
realizzare nell’arco temporale massimo di 12 mesi.
c) il rimborso dei costi sostenuti per ciascun percorso sarà riconosciuto applicando le
UCS previste dalle linee guida dei beneficiari del POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
d) l’intervento dovrà essere svolto all’interno dell’orario di lavoro per non più di 12 ore
a settimana e dovrà prevedere un numero minimo di 5 partecipanti.
e) i percorsi formativi devono rivolgersi unicamente ai lavoratori subordinati
dell’azienda che ha ottenuto il beneficio e fare riferimento alle qualificazioni
individuate nel Repertorio Regionale, pubblicato sul sito istituzionale
http://repertorioqualificazioni.regione.campania.it.
f) gli interventi formativi devono essere strutturati secondo gli “Standard formativi
minimi per la progettazione didattica dei percorsi formativi relativi ai titoli e alle
qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale ex DGR 223/2014 e DGR
808/2015 e s.m.i. Ciascun intervento formativo potrà essere articolato per un massimo
di 600 ore.
g) i singoli progetti devono contenere l’indicazione del numero dei lavoratori coinvolti
in ciascuna azione/attività formativa prevista. I nominativi degli effettivi partecipanti
devono essere comunicati ad avvio di ogni attività formativa dal soggetto
Beneficiario/Attuatore. Si precisa che, entro 24 ore dall’avvio delle attività formative,
occorre inviare la comunicazione inizio attività sull’apposita sezione della
piattaforma.
h) sono escluse tutte le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
i) per lavoratori e le lavoratrici occupate si intendono i lavoratori/ lavoratrici dipendenti,
compresi i soci/e di imprese cooperative, con rapporto di lavoro subordinato.
j) la sede di svolgimento delle attività formative può essere individuata anche in locali
di diretta disponibilità dell’impresa proponente purché conformi alle vigenti norme in
materia di salute e sicurezza nonché idonei allo svolgimento dell’attività formativa
secondo le linee guida regionali in materia di accreditamento approvate con
Deliberazione di Giunta n.136 del 22/03/2022.
k) i Soggetti Attuatori dei progetti formativi possono essere:
i. la stessa azienda proponente, se provvista di strutture interne proprie aventi i requisiti
per realizzare la formazione e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro. In tal caso l’azienda dovrà attuare direttamente le attività
formative, senza l’ausilio di soggetti terzi.
ii. Organismi formativi regolarmente accreditati per la formazione continua presso la
Regione Campania alla data di pubblicazione del presente Avviso.
8. Ai fini del presente Avviso, non sono ammissibili gli aiuti:
a) a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
b) a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci
prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, concessi a
favore:
i) di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati
nell’allegato I del trattato;
ii) di attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività 10
economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio
nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1) di cui nelle diverse
sezioni della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, quali
agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D);
iii) del trasporto di merci mediante condutture;
c) individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due
anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la
stessa o un’analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della
domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni
dal completamento dell’investimento iniziale oggetto dell’aiuto nella zona interessata.
SPESE AMMISSIBILI E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
1. Per la realizzazione dei progetti di cui alla categoria A) del precedente art. 5, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 18 del Regolamento GBER, sono ammissibili le
spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle
finalità del programma. Dette spese riguardano:
1) suolo aziendale e sue sistemazioni, ammesse nel limite del 10% dell’investimento
complessivo agevolabile per la categoria A;
2) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali, ammesse nel limite del
40% dell’investimento complessivo agevolabile per la categoria A;
3) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, salvo quanto previsto al
precedente art. 5, c. 5, lettera c);
4) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
5) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all’articolo 2, punto 30, del
Regolamento GBER, ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile
per la categoria A.
6) spese relative a consulenze connesse al programma medesimo funzionali alla risoluzione
di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e
finalizzate al miglioramento delle performance ambientali e sociali dell’impresa e del
posizionamento competitivo, ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo
agevolabile per la categoria A per le sole PMI ai sensi dell’art. 18 del GBER.
2. Ai fini della ammissibilità delle spese a.1) e a.5) le stesse devono essere supportate da apposita
perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente
professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa. Le perizie
devono contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.
3. Nell’ambito delle spese di cui alle lett. a.3), a.4), a.5) e a.6) sono compresi i beni strumentali,
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa
secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.
4. I costi per i servizi di consulenza e/o di servizi equivalenti, di cui alla lett. a.6), nei limiti di
compenso lordo giornaliero e parametrati all’esperienza specifica del consulente, sono
ammissibili per come definiti dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2021-2027
(nelle more dell’adozione del manuale di attuazione si intenderà valido il Manuale POR
Campania FESR 2014-2020).
5. In relazione a tali spese non sono ammissibili la fatturazione e/o vendita dei beni oggetto del
contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate,
da parte di:
– titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione delle
imprese beneficiarie del contributo;
– coniugi o parenti e affini in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci/legali
rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del
contributo.
6. Per la realizzazione dei progetti di cui alla categoria B (progetti di ricerca e sviluppo) del
precedente art. 5, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento GBER,
sono ammissibili le seguenti spese:
1) Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi
sono impiegati nelle attività);
2) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro
ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente
accettati;
3) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei
servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca;
4) spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del
personale, di cui alla precedente lettera b.1) in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera
b) dell’art. 54 “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
b.5) altri costi di esercizio: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili alle attività (materie prime, componenti, semilavorati, materiali
commerciali e materiali di consumo specifici).
7. Il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo per come stabilito
dall’amministrazione regionale con Decreto Dirigenziale n. 140 del 21/05/2018 è da calcolarsi
in base al costo orario standard, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto
interministeriale MIUR MISE prot.n. 116 del 24 gennaio 2018 e successive modifiche.
8. Si precisa che per quanto riguarda i contratti di apprendistato sarà considerato valido solo il
contratto di alto apprendistato, accettato salvo verifica finale della conferma di assunzione al
termine dell’apprendistato. Qualora il soggetto non venisse confermato, l’assunzione non
potrà essere conteggiata ai fini del presente bando e si incorrerà nella revoca totale del
contributo. Non saranno valide modifiche contrattuali, stabilizzazioni o altre forme di
trasformazione di contratti già in essere.
9. Il personale assunto dovrà essere inserito nella unità locale dove si svolge il progetto.
10. Per la realizzazione dei progetti di cui alla categoria C del precedente art. 5, sono ammissibili
le seguenti spese:
c.1) Costi sostenuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale dell’impresa da
rendicontare a costi standard.
11. Per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo sia a consuntivo, ci si avvale
dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione
previste dalle linee guida dei beneficiari del POR CAMPANIA FSE 2014/2020 aggiornate da
ultimo con decreto dirigenziale n.57 del 20/03/2023 dell’Autorità di Gestione del FSE e
disponibile al seguente link: https://fse.regione.campania.it/m
12. Ciascun progetto formativo ammissibile e finanziabile riceverà un finanziamento calcolato, a
preventivo ed a consuntivo, in funzione della quantità di ore corso e di ore allievo erogate,
moltiplicate per le seguenti unità di costi standard:
Fascia docenza B – UCS ora corso € 122,90 x n. tot. ore corso + UCS ora allievo € 0,84 x n.
tot. ore allievo
13. Il riconoscimento a consuntivo del costo dell’intervento è subordinato alla realizzazione delle
seguenti condizioni:
– effettiva realizzazione, da parte del soggetto Proponente/Attuatore, dell’intero percorso
formativo;
– effettiva partecipazione dell’allievo, con certificazione della presenza sull’apposito
registro, ad almeno l’80% del totale delle ore di formazione previste dall’operazione.
14. A tal fine sarà necessario compilare accuratamente i registri presenza e i timesheet allo scopo
di certificare le ore di effettiva presenza giornaliera per ciascun partecipante del corso nonché
la formazione erogata.
15. L’importo risultante dall’applicazione delle UCS indicate, pertanto, dovrà essere ridotto dal
Soggetto Beneficiario/Attuatore, a consuntivo, qualora il costo effettivo del progetto risulti
inferiore a quello prodotto con la formula dei costi unitari standard.
16. Nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non sarà riconosciuto alcun
contributo.
17. Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:
– numero ore formazione (massimo 600)
– numero minimo di partecipanti 5 per ogni percorso
– costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) come sopra
indicato.
– costo del lavoro dei partecipanti riferito al totale delle ore di corso erogate utile a
quantificare il rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dal regolamento UE
651/2014.
18. Ciascun progetto potrà essere declinato in più edizioni corsuali anche uguali (in tal caso
ciascun lavoratore potrà partecipare ad un’unica edizione).
19. La rendicontazione dovrà essere espletata e presentata secondo le modalità che saranno
esplicitate nel successivo atto di concessione e secondo le modalità di cui al Manuale delle
Procedure di gestione del PR Campania FSE+ 2021-2027 vigente al momento della
sottoscrizione dell’atto di concessione (nelle more dell’adozione del SI.GE.CO. del citato
programma si intenderà valido quello della programmazione FSE 2014-2020).
20. In particolare, per quanto riguarda la rendicontazione dei costi si precisa che:
– i costi salariali dei dipendenti coinvolti nelle attività formative volti esclusivamente a
determinare l’intensità massima di aiuto erogabile, saranno a costi reali attraverso la
presentazione di idonei giustificati attestanti la spesa sostenuta buste paga, quietanze di
pagamento della retribuzione, prospetto del costo medio della retribuzione, quietanza di
pagamento dei contributi e delle imposte afferenti al costo del lavoro)
annuali/.
– per le attività formative, la rendicontazione è a Costi Standard (UCS): pertanto il
rendiconto dovrà basarsi sulla prova fisica delle attività svolte che va attestata attraverso
esibizione di registri d’aula e timesheet contenenti i dettagli delle attività di formazione
erogate, certificanti la presenza reale di discenti, docenti, utenti e operatori.
21. Nello specifico, il rendiconto dovrà contenere:
a) una relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
b) la copia dei registri delle presenze debitamente firmati;
c) l’elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell’intervento,
contenente anche il personale esterno;
d) le ricevute materiale didattico e dichiarazione attestante l’originalità del materiale
prodotto;
e) i timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato;
f) la dichiarazione dell’impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di
recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara
un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
SPESE NON AMMISSIBILI
1. Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) le spese che non sono direttamente imputabili all’operazione oggetto di finanziamento;
b) le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dall’Avviso Pubblico;
c) le spese che non sono pertinenti con l’attività oggetto dell’operazione;
d) le spese che non sono state effettivamente sostenute;
e) le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
f) le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (ad eccezione dei costi forfettari o rendicontati a costo standard);
g) le spese relative a interessi passivi (art. 64 comma a del Regolamento (UE) n. 1060/2021);
h) le spese relative all’IVA. Tali spese sono ammissibili solo nel caso in cui siano indetraibili (art. 64 comma c del Regolamento (UE) n. 1060/2021);
i) le spese relative ad attività di intermediazione;
j) le spese per attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
k) le spese relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano d’impresa;
l) le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
m) le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
n) le spese relative all’acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
o) le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
p) le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell’agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
q) i costi diretti dell’Ente di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici);
r) i contributi in natura;
s) i costi per il mantenimento delle certificazioni.
FORMA E INTENSITÀ DEGLI AIUTI
1. Gli aiuti di cui al presente avviso vengono concessi secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021.
2. Si precisa che, qualora un soggetto svolga molteplici attività economiche, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, lo stesso potrà beneficare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del suddetto regolamento.
3. I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a
titolo di un regolamento “de minimis”, ad eccezione degli aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
4. Per la categoria A. Investimenti produttivi, gli aiuti per le spese di cui alle lett. a.1), a.2), a.3), a.4) e a.5) del precedente art. 5 sono concessi alle condizioni dell’art. 14 del Regolamento GBER e alle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027.
L’intensità massima di aiuto, in base a quanto previsto dalla Carta degli aiuti, è pari a:
– 40% per le grandi imprese;
– 50% per le medie imprese;
– 60% per le piccole imprese.
5. Per le spese di cui alla lett. a.6) del precedente art. 5, gli aiuti sono concessi alle PMI alle condizioni dell’art. 18 del Regolamento GBER con un’intensità massima pari al 50%.
6. Le intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
7. Il beneficiario dell’aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
8. Per la categoria B. Progetti di ricerca e sviluppo l’intensità dell’aiuto concedibile è disciplinata dall’art. 25, paragrafo 5, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
– il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
– il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.
9. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue:
– di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
– di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
• i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
10. Gli aiuti di cui categoria B sono concessi nella forma di contributo alle spese ammissibili.
11. Gli aiuti alla categoria C. Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 31. L’intensità di aiuto per la formazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno
30 MAGGIO 2023 e sino alle ore 12:00 del giorno 12 SETTEMBRE 2023.
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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
Presidente RAMSES CONSULTING
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