Il bando del 21 luglio ha in dote circa un miliardo – Istanze online al Gse
Il contributo sale all’80% della spesa – Introdotto l’autoconsumo condiviso
Fondo perduto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale
Al via i nuovi incentivi Pnrr per il “Parco agrisolare”. Il bando a sportello prevede la possibilità di invio delle domande dal 12 settembre, con spese ammissibili solo dopo la presentazione delle istanze. Il nuovo avviso è stato emanato il 21 luglio secondo quanto disposto dal decreto 211444/2023 del ministro dell’Agricoltura.
Le novità
Nel bando aumenta l’intensità di aiuto massima concedibile, che arriva all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione di prodotti agricoli. Viene poi introdotta la fattispecie di autoconsumo condiviso, cioè la possibilità di far partecipare imprese in forma aggregata e la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino a un massimo di 1.000 kWp per impianto.
Completano le novità il raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100mila euro, il raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30mila euro e la spesa massima per beneficiario, pari a 2.330.000 euro.
Il perimetro
L’avviso del 21 luglio è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura Pnrr M2C1 I 2.2 “Parco agrisolare”, che ammontano a circa 1 miliardo. Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del regolamento operativo, andranno presentate tramite la piattaforma informatica del soggetto attuatore Gse all’indirizzo www.gse.it. Alla proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione prevista dal regolamento operativo.
Spese solo dopo la domanda
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla proposta. Il beneficiario, attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla piattaforma informatica predisposta dal Gse, potrà procedere, qualora lo ritenga necessario, con l’annullamento di una proposta inviata. Il richiedente potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più proposte esclusivamente a valere su un’unica tabella previste all’allegato A al decreto.
Qualora il Gse, in fase di valutazione delle proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal beneficiario più istanze, valuterà l’ultima proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti.
I lavori per gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della proposta. In caso di concessione del finanziamento, tutte le spese sono ammissibili dal giorno di presentazione della proposta. I beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei destinatari delle risorse, salvo richiesta di proroga. Questa dovrà riportare i motivi oggettivi ed è soggetta all’approvazione di Gse Spa, d’intesa con il ministero. Vanno comunque garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Requisiti e scadenze
Beneficiari sono le imprese agroindustriali, gli imprenditori agricoli, le imprese agricole, le cooperative e i loro consorzi, gli agriturismi. Per accedere al bando è necessario che l’azienda sostenga i costi dell’intervento e possieda l’immobile o ne abbia un diritto reale di godimento. L’immobile deve essere al servizio dell’impresa agricola. Il bando finanzia gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare, la rimozione e lo smaltimento dei tetti esistenti e la costruzione di nuovi tetti isolati. Può finanziare anche la creazione di sistemi automatizzati di ventilazione o di raffreddamento e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12 del 12 ottobre 2023. La piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura.
Area Geografica: Italia
Scadenza: Domande dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura
Spese finanziate: Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto
DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
Bando per realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica degli Orientamenti.
Soggetti beneficiari
Sono Soggetti beneficiari:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO elencati dal bando;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività indicate dal Codice civile e le cooperative o loro consorzi;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Tipologia di interventi ammissibili
Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.
Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti nei limiti delle intensità di aiuto, esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
Spese ammissibili Impianto fotovoltaico
Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a 1500 €/kWp.
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
– approntamento cantiere e direzione lavori;
– fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
– spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
Spese ammissibili Sistema di Accumulo
In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione di batterie di accumulatori;
– acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo.
A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);
– acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.
Spese ammissibili Dispositivi di ricarica
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali previsti, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00). Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.
I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
Requisiti Interventi Complementari
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.
Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Entità e forma dell’agevolazione
Risultano risorse residue pari ad euro 997.655.895,925 destinate alla realizzazione di interventi. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro così ripartiti:
a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
c) fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
d) fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.
Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il Soggetto Beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
In particolare, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:
– al 80% delle spese ammissibili.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:
– al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
– Al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
– Al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili (escluse le previste maggiorazioni).
Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo citato dal bando, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili (escluse le previste maggiorazioni).
Sono esclusi
I soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro (ma può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore a 7mila euro nell’anno precedente la richiesta).
INTERVENTI AMMESSI
Fatte salve le previsioni del presente Decreto, gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete
b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Non è ammesso l’acquisto in Leasing
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la
bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.
È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco.
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.
Gli interventi ammessi, mentre come anticipato si rivedono al rialzo tetti di spesa e la potenza FV incentivabile.
L’intervento principale incentivato è l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 Kw e 1 MW sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo e/o colonnine di ricarica per mezzi elettrici in aggiunta, possono eseguiti uno o più dei seguenti interventi: rimozione e smaltimento dell’amianto; isolamento termico dei tetti; realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.
Il vincolo di autoconsumo
Come detto, tra le modifiche più importanti alle regole del bando c’è la revisione e la parziale rimozione del contesto vincolo di autoconsumo.
Il vincolo nel nuovo testo vale solo per le aziende agricole di produzione primaria, e può essere soddisfatto anche con “autoconsumo condiviso” nel caso più imprese si aggreghino.
Si intende soddisfatto il requisito di autoconsumo
se la capacità produttiva annua dell’impianto o degli impianti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica è consentita
nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
Per l’autoconsumo condiviso,
il fabbisogno energetico da considerare è quello di tutti i soggetti beneficiari e le aziende che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella stessa categoria: un’impresa della produzione agricola primaria non potrà dunque unirsi a una per la trasformazione di prodotti agricoli, ma solo a un’altra azienda agricola per la produzione primaria.
Questi i nuovi limiti di spesa:
per il FV 1.500 euro/kWp per i sistemi di accumulo 1.000 euro/kWh fino a un massimo di 100.000 euro per le colonnine di ricarica 30mila euro, per la rimozione e smaltimento dell’amianto, l’isolamento termico e il sistema di aerazione connessi alla sostituzione del tetto 700 euro/kWp di fotovoltaico installato.
L’Iva è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, sempre però nello stesso fabbricato.
Il contributo
Come detto aumenta, rispetto al bando precedente, la quota di contributo a fondo perduto sulla spesa.
Queste le percentuali aggiornate:
80% per le aziende della produzione agricola primaria che fanno autoconsumo o autoconsumo diffuso (con 693.031.470,19 euro a disposizione)
30% per gli investimenti delle aziende della produzione agricola primaria oltre il vincolo di autoconsumo o autoconsumo diffuso (75 milioni a disposizione)
80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli (per le quali non ci sono vincoli sull’autoconsumo, 150 milioni)
30% per il settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (senza vincoli sull’autoconsumo, 75 milioni a disposizione)
Per le categorie con contributo al 30%, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:
20 punti percentuali per le piccole imprese;
10 punti percentuali per le medie imprese;
15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.
OPERATIVITA’ PARCO AGRISOLARE
Bando a sportello (le domande vengono accolte in ordine cronologico)
Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
Scadenza
Domande dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Attenzione! Sulla base dell’esperienza del precedente bando, occorre muoversi per tempo poiché gli adempimenti e la documentazione tecnica da predisporre è molto corposa.
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Tipologia Azienda Agricolo % FONDO PERDUTO
PRIMARIA con autoconsumo 80%
PRIMARIA oltre l’autoconsumo 30% + …. +20 o 10 (PMI) +15 zone svantaggiate
TRASFORMAZIONE di prodotti agricoli. Senza vincolo autoconsumo 80%
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LINK UTILI
Codici ATECO (Precedente Bando)
Decreto Ministeriale 19/04/2023
Vedi anche:
NWL 558 Bando Parco Agrisolare per fotovoltaico nelle imprese agricole: il testo del nuovo decreto— FONDO PERDUTO 80%
NWL 544 PARCO AGRISOLARE: EDIZIONE 2023 in arrivo contributi fino all’80% a fondo perduto
NWL 540 Impianti fotovoltaici, BANDO incentivi a fondo perduto fino all’80% delle spese USCITA IMMINENTE
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