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In arrivo un nuovo CREDITO D’IMPOSTA R&S per RICERCA nella MICROELETTRONICA  

Agosto 30, 2023
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, News, Newsletter
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 583 – 30 agosto 2023

CREDITO D’IMPOSTA R&S RICERCA nella MICROELETTRONICA 

IN ARRIVO 

Al momento è stata operata la sola scelta politica, i criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno stabiliti da un prossimo decreto del ministro delle imprese e del made in Italy (Mimit).

L’incentivo introdotto dall’art. 5 del dl n. 104/2023 si colloca nella più ampia strategia comunitaria del cd. Chip Act, così come rappresentata nella comunicazione della commissione europea (COM 2022) 45 final del 8/2/2022.

Due sono le considerazioni di fondo da cui parte la commissione. I chip a semiconduttore assumono una crescente importanza nella produzione di prodotti digitali e digitalizzati (smartphone, automobili, energia, sanità, telecomunicazioni automazione industriale, nonché nello sviluppo delle principali tecnologie digitali del futuro, tra cui l’IA). L’Ue detiene una quota di mercato ridotta che potrebbe scendere ulteriormente nei prossimi anni a meno del 5 %, con ciò impattando sugli assetti geopolitici mondiali, a svantaggio della UE. Stando ciò, la commissione sollecita investimenti specifici atti a rafforzare la leadership europea di settore, quantificando le risorse (oltre 40 miliardi) utili a consentire alla Ue di raggiungere, entro il 2030, almeno il 20% del valore della produzione mondiale di semiconduttori.

Oltre che nell’ambito del Pnrr (misura M1.C2), l’attuazione della raccomandazione Ue aveva già avuto inizio con il dl n. 17/2022 che istituiva (art. 23) uno specifico fondo (a tendere ed entro il 2030, di oltre 4 miliardi) al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Le concrete modalità di intervento erano rimesse a dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ora è proprio da questo fondo che si attingono le risorse finanziarie a copertura del nuovo credito d’imposta. Si tratta di 10 milioni di euro per il 2024 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tali importi appresentano il limite massimo di spesa pubblica concessa per l’istituendo credito d’imposta.

La norma non prevede l’entità del beneficio spettante a ciascuna impresa ma stabilisce che le regole attuative del Mimit dovranno individuare dei criteri di attribuzione che rispettino detti massimali.

Nello specifico, il credito d’imposta spetta alle imprese residenti, oltre che alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, relativi al settore dei semiconduttori. Sarà il decreto a stabilire esattamente come identificare il settore di riferimento dato che, ad esempio, andrà chiarito se sono ammessi i soli produttori di tali beni ovvero anche i soggetti che intervengono a monte della filiera produttiva.

L’individuazione dei costi ammissibili è operata con rinvio alla disciplina UE, utilizzando un criterio analogo a quello previsto per il credito d’imposta per le imprese farmaceutiche (art. 31, dl n. 73/2021) e, quindi, diverso da quello, standard, previsto per il credito d’imposta ordinario per le attività di R&S previsto dalla l. n. 160/2019 (rispetto al quale, peraltro, il nuovo incentivo è alternativo).

L’incentivo presenta molte analogie con gli altri crediti d’imposta: automaticità, utilizzo in compensazione e obbligo di certificazione contabile.

Interessante risulta essere l’estensione dell’incentivo anche per le attività di R&S commissionate dall’estero. Per rendere effettiva tale previsione normativa, sul punto, il Mimit dovrà necessariamente superare talune criticità interpretative già emerse con riferimento al credito R&S di cui all’art. 3, dl. n. 145/2013, nel periodo 2017-2019 e poi ripresentatesi nell’ambito del già citato credito d’imposta per le farmaceutiche.


APPROFONDIMENTI


La produzione dei chip: il nuovo credito d’imposta nel DL Omnibus n. 104 del 2023 – IN ARRIVO un nuovo bonus ricerca e sviluppo specificamente dedicato all’incremento della produzione dei chip

La spinta arriva dall’UE: il credito d’imposta che spetta alle imprese è commisurato ai costi ammissibili. Istruzioni e regole di dettaglio saranno definite dal MIMIT.

Nel pacchetto di novità introdotte dal Decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DL n. 104 del 10 agosto 2023, rientra anche un nuovo bonus ricerca e sviluppo specificamente dedicato all’incremento della produzione dei chip.

Il valore del credito d’imposta che spetta alle imprese è commisurato all’importo dei costi ammissibili.

La spinta per introdurre l’agevolazione arriva dall’UE e più in particolare dal CHIPS ACT europeo che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici.

Istruzioni e regole di dettaglio saranno definite dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ma per l’operatività servirà anche il decreto attuativo per la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo atteso entro la scadenza del 22 luglio 2022 e mai approvato.

Bonus ricerca e sviluppo per la produzione dei chip per le imprese: la novità nel DL Omnibus

Il bonus ricerca e sviluppo per l’incremento della produzione di chip viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta e nel rispetto della normativa in tema di  AIUTI DI STATO

La novità viene introdotta “nelle more dell’attuazione della riforma fiscale”.

A beneficiarne saranno le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che mettono a frutto investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Via libera anche in caso di attività svolte in relazione a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o anche in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Per l’accesso alla misura, inoltre, sarà necessario ottenere la certificazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

Questo nuovo credito d’imposta è alternativo a quello previsto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Bonus ricerca e sviluppo per la produzione dei chip per le imprese: le istruzioni da seguire

Come previsto dall’articolo 5 del Decreto Omnibus, il valore del bonus ricerca e sviluppo relativo alla produzione dei chip sarà calcolato sulla base dei costi ammissibili indicati dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651/2014:

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • strumentazione e attrezzature relativi al progetto;
  • ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ma servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le spese sostenute dall’11 agosto 2023 al 31 dicembre 2027.

L’importo a cui si ha diritto per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Nel testo del Decreto si legge:

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

Il compito di stabilire regole e istruzioni da seguire per beneficiare dell’agevolazione spetta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, presso il quale viene istituito anche il Comitato tecnico permanente per la microelettronica.

Ma, in realtà, la piena attuazione della misura passa anche attraverso l’adozione del decreto attuativo per il rilascio della certificazione del CREDITO RICERCA E SVILUPPO previsto dal DL n. 73 del 2022 rimasto in stand by dallo scorso anno.

L’articolo 5 DECRETO OMNIBUS riconosce un nuovo credito d’imposta alle imprese residenti, e a quelle che non lo sono ma hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica . Il credito va certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23 del decreto Semplificazioni, il n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze.

Il nuovo credito d’imposta mira a potenziare l’industria italiana dei semiconduttori, per i quali al momento il nostro Paese è fortemente dipendente dall’estero.

La nuova misura si colloca nell’alveo della nuova strategia UE   volto a potenziare la filiera locale dei semiconduttori per ridurre la dipendenza dell’Unione Europea nei confronti dei fornitori stranieri, in primis dalla Cina.

Credito d’imposta per investimenti nel settore dei semiconduttori

L’art. 5 del decreto stabilisce che, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale di cui alla legge di delega pubblicata il 14 agosto in Gazzetta Ufficiale (legge n. 111/2023), e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuino investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sia riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2027, con esclusione dei costi relativi agli immobili.

I costi sovvenzionabili conformemente all’art. 25 del regolamento n. 651/2014, escludendo, per l’appunto, quelli relativi agli immobili che sarebbero contemplati alla lett. c) di tale regolamento, sono quelli relativi a:

a. spese di personale per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b. strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, con la precisazione che se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c. la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, inclusi quelli relativi ai servizi di consulenza e a servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, con la precisazione che non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (€ 250.000,00 per anno), e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (€ 516.456,90).

L’utilizzo in compensazione di tale credito è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in commento, il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguano le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996 (ossia gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana).

Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Si tratta della certificazione – che può essere rilasciata da soggetti certificatori a ciò abilitati che si attengano, nel processo valutativo, alle linee guida del Ministero dello sviluppo economico – attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Il credito d’imposta è alternativo al credito previsto dall’art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia il credito spettante per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Comitato permanente per la microelettronica

Il comma 7 dell’articolo in commento prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca.

Tale comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento.

Il Comitato è deputato altresì a predisporre e sottoporre, ogni tre anni, all’approvazione del Ministro, un Piano nazionale della microelettronica in cui indicare in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.

Per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si potrà avvalere del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori istituito dall’art. 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una fondazione nata con l’obiettivo, fra gli altri, di rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

Per le attività di segreteria, invece, il Comitato si avvarrà delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Fonte One Legale


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