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Home Credito d'imposta

Bonus 4.0 – Bloccata la compensazione dei crediti d’imposta. Salvi i vecchi investimenti interconnessi nel 2023 e 2024

Aprile 23, 2024
in Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Newsletter, Transizione 4.0
Bonus 4.0 – Bloccata la compensazione dei crediti d’imposta. Salvi i vecchi investimenti interconnessi nel 2023 e 2024
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 654 – 24 aprile 2024

Bonus 4.0: bloccata la compensazione dei crediti d’imposta. Salvi i vecchi investimenti interconnessi nel 2023 e 2024

Con la risoluzione numero 19 DEL 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una sospensione temporanea per la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti relativi a Transizione 4.0.

La sospensione interessa:
– i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178/2020;
– i crediti d’imposta relativi agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, previsti dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019.

Per ottenere tali agevolazioni, infatti, l’articolo 6 del decreto legge numero 39 del 2024 ha richiesto l’invio di una COMUNICAZIONE AL MIMIT con l’importo complessivo degli investimenti in programma, che dovrà essere aggiornato al termine dei lavori.
La comunicazione però non può ancora essere inviata in quanto le modalità devono essere stabilite da un apposito decreto del MIMIT, che non è stato ancora adottato.
Fino all’adozione di tale decreto l’Agenzia delle Entrate ha quindi disposto il blocco per la compensazione dei crediti d’imposta.

Nel documento di prassi vengono indicati i codici tributo il cui utilizzo è al momento sospeso.
I codici sono riportati all’interno della tabella riassuntiva.

SCADENZE

CODICE TRIBUTODESCRIZIONE
6936Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020
6937“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
6938Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019
6939Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
6940Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020

Nello specifico, l’utilizzo è sospeso:
– per i codici tributo 6936 e 6937, quando viene indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024;
– per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando viene indicato come anno di riferimento il 2024.

La sospensione si applicherà fino all’adozione del decreto direttoriale del MIMIT.
In linea generale, infatti, la comunicazione dovrà essere effettuata con il modello adottato con DECRETO DIRETTORIALE 6 OTTOBRE 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
Tuttavia il nuovo decreto del MIMIT dovrà apportare le necessarie modifiche, sia nel contenuto, che nelle modalità e nei termini di invio delle comunicazioni.

Quindi

Con la pubblicazione del 29 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale del Decreto agevolazioni fiscali si introduce l’obbligo di inviare una comunicazione ex-ante ed ex-post al MIMIT ai fini della fruizione del credito.
In particolare:

1. la comunicazione ex-ante dovrà indicare l’ammontare degli investimenti da effettuare, la presunta ripartizione negli anni e la relativa fruizione.

2. la comunicazione ex-post dovrà poi aggiornare la precedente al completamento degli investimenti.

3. La comunicazione riguarda:
– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 in caso di crediti maturati e non ancora fruiti;
– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Si attende un successivo decreto direttoriale del MIMIT per il nuovo modello di comunicazione, il contenuto, le modalità e i termini di invio.

Novità

Con la Risoluzione n.19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate sospende temporaneamente i codici tributo per la compensazione tramite F24 per fare seguito agli obblighi di comunicazione ex-ante ed ex-post introdotti.

La sospensione riguarda:
– i codici tributo “6936” e “6937”, relativi agli investimenti in beni strumentali, quando viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente pubblicato una faq specificando che sono invece compensabili i crediti di imposta 4.0 su investimenti effettuati e/o prenotati nel 2022 e antecedenti nel caso in cui l’interconnessione del bene sia avvenuta negli anni 2023 o 2024.
Per operare la compensazione, si indicherà come anno di riferimento non quello di avvenuta interconnessione (come generalmente è richiesto per questi crediti) ma quello di effettuazione dell’investimento (e dunque il 2022 o antecedenti).

Nello specifico

Si può procedere alla compensazione del codice tributo 6936 denominato “Credito d’imposta Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A” per gli investimenti effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Comunicazione

Prima di compensare
L’agenzia delle Entrate interviene nuovamente in merito allo stallo delle compensazioni dei crediti su investimenti industria 4.0 generato dall’articolo 6 del Dl 39/2024. La norma, in vigore dal 30 marzo 2024 ha introdotto una complessa serie di comunicazioni poste quale condizione di fruibilità dei crediti di imposta derivanti da investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020) e da spese di R&S agevolate (commi 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 2023-sexies della legge 160/2019).

Per gli investimenti e le spese di R&S che si intendono effettuare dal 30 marzo scorso, scatterà una doppia comunicazione: preventiva e consuntiva. Per investimenti e spese realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, si dovrà produrre la sola comunicazione ex-post, che è anche richiesta per poter compensare i crediti maturati su investimenti relativi al 2023 (nessun vincolo riguarda i crediti da spese di R&S di tale annualità).

La risoluzione 19/E/2024, nelle more della approvazione da parte del MIMIT della modulistica delle comunicazioni, ha disposto una sospensione a tappeto delle compensazioni in F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti 4.0), con anno di riferimento 2023 o 2024 e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (spese R&S), con anno 2024.

Questa sospensione generalizzata ha generato sconcerto, in quanto va a colpire anche investimenti 4.0 del 2021 e del 2022, che non sono invece interessati dalle nuove comunicazioni (come pubblicato dal Sole24Ore). L’anno di riferimento da indicare in F24 a fronte dei crediti 4.0 riguarda infatti (risoluzione 3/E/2021) quello in cui è avvenuta l’interconnessione, momento a partire dal quale il credito è compensabile, e non invece quello di “effettuazione” dell’investimento, che rileva per individuare la normativa applicabile (cioè il comma della legge 178/2020). Con la risoluzione, finiscono per essere rifiutati anche F24 con crediti 6936 relativi ad investimenti effettuati nel 2021 (comma 1056) o nel 2022 (comma 1057) per i quali, a fronte della interconnessione “tardiva” nel 2023 (o nel 2024), va indicato quest’ultimo come «anno di riferimento».

L’agenzia delle Entrate ha in qualche modo posto rimedio a questa incongruenza, utilizzando lo strumento delle Faq (ma si auspica che la questione formi oggetto di una circolare o di una risoluzione). È stato chiarito che il blocco delle compensazioni non riguarda crediti che sono previsti dai commi 1056 e 1057 della legge 178/2020 (non richiamati dal Dl 39) che dunque possono continuare ad essere compensati senza alcuna preventiva comunicazione.

Per poterlo fare, occorre indicare nel modello F24, non già l’anno di interconnessione, ma quello in cui è «iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale». Per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023 si indicherà dunque, conclude la Faq, il 2022. Questa indicazione (che creerà qualche disallineamento con F24 già presentati con anno 2023) va però coordinata con la norma, tenendo conto che si resta nel comma 1057 (con compensazione libera) solamente se l’investimento “prenotato” nel 2022 (ordine e acconto del 20%) è stato completato entro il 30 novembre 2023. Diversamente (investimento iniziato nel 2022 ma completato dopo il 30 novembre 2023), si slitta nel comma 1057-bis e scatta la sospensione del credito compensabile

Ricordiamo che

Il credito d’imposta è richiedibile per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, nonché entro il 30 giugno 2026, (a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione del bene).

La Manovra non ha previsto una variazione delle aliquote riconosciute:

BENI 4.0

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