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TRANSIZIONE 4.0, ARRIVA IL DECRETO SBLOCCA-COMPENSAZIONI

Aprile 30, 2024
in Credito d'imposta, Finanza Agevolata, News, Newsletter, Transizione 4.0
TRANSIZIONE 4.0, ARRIVA IL DECRETO SBLOCCA-COMPENSAZIONI
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 657 – 30 aprile 2024

Addio incentivi 4.0 automatici

Dalle ore 12:00 del 29 aprile 2024 sono disponibili sul sito del GSE i modelli per le comunicazioni necessarie per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti d’imposta derivanti dagli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Compensazione crediti Transizione 4.0: i modelli per la comunicazione

Sono previsti due diversi modelli di comunicazione (per dati e altre informazioni) per l’applicazione dei crediti di imposta:

– uno riguardante gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Transizione 4.0);
– l’altro per i crediti relativi agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Compensazione crediti Transizione 4.0: le comunicazioni necessarie per tempistiche di investimento

Investimenti dal 30 marzo 2024

Comunicazione ex ante, indicante le previsioni sugli investimenti e il presunto riparto negli anni del credito da maturare, necessaria per tutte le imprese che intendono effettuare investimenti dal 30 marzo 2024.

Comunicazione ex post, indicando gli investimenti effettivamente realizzati aggiornando i dati della ex ante.

Investimenti 1 gennaio 2023 al 29 marzo 2024

Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 29 marzo 2024 (ad eccezione di quelli rientranti nel “vecchio” piano finanziato dal PNRR con prenotazioni entro il 2022) ci sarà solo l’obbligo della comunicazione ex post. Comunicazione che sarà in ogni caso indispensabile per fruire dei crediti d’imposta.

Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, relativi all’anno 2023, e non ancora fruiti.
È, infatti, disposto che la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello adottato con decreto direttoriale 6/10/2021.
In termini operativi, si suppone che un’impresa abbia acquistato un bene interconnesso al sistema aziendale nel corso del 2023 e che abbia già utilizzato in compensazione in F24 la prima delle tre rate del credito.

Credito ricerca e sviluppo effettuati dal 30 marzo 2024

Medesimo adempimento deve essere attuato dalle imprese per fruire dei crediti d’imposta riconosciuti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200, 201 e 202 della Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui al suddetto art. 1, co. 203.
La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Investimenti 4.0 e ricerca & sviluppo effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024

Il nuovo adempimento comunicativo riguarda anche gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per detti investimenti, le imprese dovranno inviare esclusivamente la comunicazione al completamento degli investimenti.
Le comunicazioni dovranno essere inviate telematicamente sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6/10/2021, che verrà modificato per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’emanazione del decreto direttoriale è stata necessaria per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.

Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

– gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al decreto MIMIT). Il modello si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti;

– gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al decreto MIMIT).

Il modello di comunicazione va trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta ripartizione negli anni del credito. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti 4.0 effettuati a parte dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

I dettagli sui crediti d’imposta

Il modello relativo ai beni strumentali si compone di due sezioni, una per i beni materiali e una per quelli immateriali. In entrambi i casi c’è una prima parte in cui vanno inseriti i dati identificativi dell’impresa e una seconda in cui indicare periodo di realizzazione degli investimenti, totale costo agevolabile, totale credito d’imposta, ripartizione annuale del credito d’imposta (fino al 2028).
Il modello per la ricerca e innovazione è diviso in cinque sezioni, corrispondenti alle cinque tipologie di investimento incentivabile. Ognuna delle sezioni richiede di specificare il periodo di realizzazione dell’investimento, il totale costo agevolabile e la tipologia di spese eleggibile, ripartite tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo (quest’ultime da riportare sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario) ed infine il totale base di calcolo del credito d’imposta.
Un’ultima parte riguarda la fruizione del credito d’imposta, fino al 2030, da riportare complessivamente tenendo conto di tutte e cinque le tipologie di investimento possibili.

Modelli semplici, ma servono istruzioni

Per investimenti 4.0 e spese di R&S, le imprese si preparano ad inviare, dalle ore 12 di lunedì 29 aprile, le comunicazioni che consentono la compensazione dei crediti di imposta. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito del Gse, sono due: uno per gli investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020), a sua volta diviso in due sezioni (materiali e immateriali) e l’altro per la R&S (commi 200, 201 e 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, della legge 160/2019). Nella comunicazione occorre indicare il periodo di «realizzazione» degli investimenti (o della R&S) nella forma «da mese/anno a mese/anno». In assenza di istruzioni, è da ritenere che, come mese iniziale, debba riportarsi quello in cui è stato concluso l’ordine di acquisto (investimenti 4.0) oppure quello in cui si è avviata l’attività di R&S. Mese finale dovrebbe essere quello di “effettuazione” e sostenimento del costo.

Devono poi essere dettagliate le tipologie di investimento o di R&S (seguendo le codifiche riportate nel modello), indicando i costi agevolabili e il correlato credito di imposta, di cui si chiede pure di indicare la ripartizione annuale delle compensazioni.

Comunicazioni ex ante con dati stimati

Questi dati, nelle comunicazioni cosiddette ex ante, saranno determinati sulla base dei contratti con i fornitori dei beni 4.0 (oppure dei progetti di ricerca) e saranno poi da confermare o correggere, al completamento delle attività, nella comunicazione ex post. Si pensi, ad esempio, al caso di un investimento la cui ultimazione slitta, per qualsiasi ragione, oltre il mese originariamente indicato, oppure per il quale si sostengono costi aggiuntivi non inclusi nella valorizzazione ex ante.

Il decreto ripartisce gli investimenti in due distinti gruppi in funzione della data di effettuazione. Per quelli che «si intendono effettuare dal 30 marzo 2024» si trasmetterà sia la comunicazione ex ante (con i dati programmati), sia la comunicazione ex post «al completamento degli investimenti». La comunicazione ex ante deve essere trasmessa «in via preventiva», ma dovrebbe essere specificato rispetto a quale evento. Per poter compilare il modello, infatti, è necessario aver definito l’ordine con il fornitore; andrebbe quindi indicato un termine (successivo all’ordine) entro cui la comunicazione mantiene il requisito di “preventività”. In ogni caso, saranno da considerare preventive anche quelle riferite a ordini conclusi tra il 30 marzo e il 29 aprile.

Investimenti in corso: doppia comunicazione?

Per gli investimenti “effettuati” dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per la R&S) al 29 marzo 2024 (esclusi i beni materiali 4.0 acquistati entro il 30 novembre 2023 con «ordine» del 2022, che sono esclusi dalla norma), si presenta invece la sola comunicazione ex post. Al riguardo andrebbe precisato se il termine “effettuati” (la legge parla di “realizzati” nel 2024 e “relativi” al 2023) sia da intendere, come dovrebbe essere, quale momento di competenza fiscale del costo (articolo 109 del Tuir).

Per gli investimenti “effettuati” dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per la R&S) al 29 marzo 2024 (esclusi i beni materiali 4.0 acquistati entro il 30 novembre 2023 con “ordine” del 2022, che sono esclusi dalla norma), si presenta invece la sola comunicazione ex post. Al riguardo andrebbe precisato se il termine “effettuati” (la legge parla di “realizzati” nel 2024 e “relativi” al 2023) sia da intendere, come dovrebbe essere, quale momento di competenza fiscale del costo (articolo 109 del Tuir).

Fonti
Il Sole 24 ore
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