RAMSES CONSULTING NEWS n. 744 – 29 ottobre 2025
Dalla bozza della Manovra 2026
A partire dal 1° luglio 2026, cambiano le regole per l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto di misure restrittive che limiteranno fortemente la possibilità di utilizzare i crediti per il pagamento di contributi, premi e imposte, prevedendo controlli più stringenti e nuove soglie operative.
Stop alla compensazione dei crediti d’imposta non liquidati
Dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte non potranno più essere utilizzati in compensazione per pagare:
- Contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa presso enti previdenziali, comprese le quote associative;
- Contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- Premi assicurativi INAIL contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il divieto si applicherà anche ai crediti ceduti a terzi, estendendo così la portata della misura.
In sostanza, potranno essere utilizzati in compensazione solo i crediti certificati e maturati nelle dichiarazioni fiscali o nei flussi contributivi trasmessi agli enti competenti.
Soglia “ruoli scaduti”: limite dimezzato a 50.000 euro
La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede inoltre l’abbassamento della soglia dei debiti erariali iscritti a ruolo (non regolati o non rateizzati) da 100.000 a 50.000 euro.
Pertanto, qualora risultino iscritti a ruolo importi superiori a 50.000 euro – relativi a imposte, accessori o carichi affidati all’Agente della riscossione, compresi quelli di recupero dell’Agenzia delle Entrate – sarà inibito l’utilizzo della compensazione.
L’obiettivo della norma è ridurre il volume dei debiti pendenti e garantire una maggiore regolarità nei rapporti fiscali tra contribuenti e amministrazione.
Nuova liquidazione d’ufficio IVA
Tra le altre novità, viene introdotta una nuova procedura di liquidazione d’ufficio dell’IVA in caso di omessa dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate potrà calcolare l’imposta dovuta in modo automatizzato, utilizzando i dati provenienti da fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE (se presentate).
Per le somme dovute a seguito di tale liquidazione non sarà ammessa la compensazione ex art. 17, né – in caso di successiva iscrizione a ruolo – la compensazione ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010.
Le relative pendenze dovranno quindi essere versate integralmente.
Riscossione: pignoramenti più rapidi e mirati
La manovra introduce inoltre una misura di rafforzamento delle attività di riscossione.
Una nuova lettera b-ter all’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 127/2015 consente all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione (AdER) i dati relativi ai corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo (e dai loro coobbligati) nei sei mesi precedenti.
Tale disposizione permetterà ad AdER di effettuare analisi mirate e avviare pignoramenti presso terzi in maniera più tempestiva.
Le modalità operative saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.
Collegamento con la “rottamazione quinquies”
La stretta sulle compensazioni si affianca all’introduzione della rottamazione quinquies, che consente di estinguere i debiti fiscali con piani di rateizzazione più ampi e condizioni agevolate.
In questo contesto, il nuovo limite di 50.000 euro rappresenta un elemento di equilibrio: da un lato si concede una maggiore flessibilità nei pagamenti, dall’altro si impone una maggiore disciplina fiscale per l’accesso alle compensazioni.
Verifica preventiva oltre i 50.000 euro
Ogni compensazione di importo superiore a 50.000 euro annui sarà soggetta a una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In assenza di validazione, la compensazione sarà bloccata e il contribuente dovrà procedere al versamento ordinario.
In sintesi
Le principali novità previste dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 in materia di compensazioni possono essere così riassunte:
- Stop all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta non derivanti dalla liquidazione delle imposte;
- Abbassamento della soglia “ruoli scaduti” da 100.000 a 50.000 euro;
- Divieto di compensazione in caso di omissione IVA;
- Maggiore trasparenza nella riscossione, con accesso ai dati dei corrispettivi elettronici per pignoramenti più mirati;
- Compensazioni sopra i 50.000 euro soggette a verifica preventiva dell’Agenzia delle Entrate.
Queste misure, se confermate, determineranno un profondo cambiamento nella gestione dei crediti d’imposta da parte di imprese e professionisti, imponendo una revisione dei flussi finanziari e una maggiore attenzione alla posizione fiscale complessiva.








