RAMSES CONSULTING NEWS n. 742 – 17 novembre 2025
In attesa delle regole applicative
Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi di miglioramento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, accessibili alle aziende di qualunque settore.
È previsto il cumulo con altre forme di aiuto, nel rispetto dei limiti fissati dal decreto.
Il provvedimento è operativo da marzo 2026, in attesa delle nuove regole applicative del GSE.
Il meccanismo è valido anche per immobili non residenziali: è consigliata un’assistenza tecnica qualificata per evitare errori procedurali.
Il Conto Termico 3.0, definito dal Decreto 7 agosto 2025, rappresenta dunque uno strumento di sostegno finalizzato sia all’efficientamento energetico sia alla produzione di calore rinnovabile.
Destinatari e ambito applicativo
Possono accedere al beneficio le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che intervengono su edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione e collocati nell’ambito terziario.
Tra gli interventi rientrano:
- opere di isolamento termico;
- sostituzione di serramenti;
- sistemi di building automation;
- installazione di impianti solari termici;
- sostituzione dei generatori con pompe di calore.
Interventi di efficienza energetica: requisiti minimi
Rientrano in questa categoria l’isolamento dell’involucro, il rinnovo degli infissi, l’adeguamento dell’illuminazione, l’introduzione di sistemi di gestione e controllo degli impianti.
Per accedere all’incentivo occorre garantire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione iniziale; nel caso di interventi combinati la soglia minima sale al 20%.
La verifica è effettuata tramite APE pre e post intervento, redatti da un tecnico qualificato.
Per PMI, i costi di redazione dell’APE rientrano integralmente tra le spese ammissibili, elemento particolarmente rilevante per il budget complessivo.
Struttura dell’incentivo: percentuali e maggiorazioni
L’incentivo parte da un livello base del 25% per gli interventi di efficienza. Il decreto prevede incrementi cumulabili che possono far aumentare significativamente la percentuale finale.
Multi-intervento e dimensione aziendale
Il multi-intervento eleva la base al 30%.
Le piccole imprese ottengono un incremento del 20% calcolato sulla percentuale base; le medie imprese del 10%.
Per la definizione di PMI si applicano i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 50 dipendenti e fatturato/bilancio sotto i 10 milioni per le piccole, meno di 250 dipendenti e soglie di 50 e 43 milioni per le medie.
Localizzazione e miglioramento prestazionale
Gli interventi realizzati in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna beneficiano di un bonus del 15%.
Nelle aree “art. 107, par. 3 lett. c” il bonus è del 5%.
Un miglioramento energetico superiore al 40% aggiunge un ulteriore 15%.
Gli incrementi si sommano, non si sostituiscono.
Esempio di calcolo
Azienda artigiana con 35 dipendenti, sede a Palermo, esegue un cappotto termico con sostituzione degli infissi, ottenendo un miglioramento del 45%.
Calcolo:
- Base multi-intervento: 30%
- Bonus piccola impresa: +6%
- Bonus area Sud: +4,5%
- Bonus performance >40%: +4,5%
Totale: 45%
Su 100.000 euro di spesa ammissibile, l’incentivo è pari a 45.000 euro.
Produzione di energia termica: pompe di calore e solare termico
Quando l’intervento riguarda la sostituzione del generatore con una pompa di calore o l’installazione di impianti solari termici, le percentuali iniziano dal 45%.
La percentuale sale al 55% per le medie imprese e raggiunge il 65% per le piccole.
Si applicano le stesse regole relative alla localizzazione e alla dimensione d’impresa.
Questo rende la sostituzione dell’impianto di climatizzazione una leva molto vantaggiosa per ridurre i consumi.
Cumulo con altri aiuti
Il decreto consente il cumulo con ulteriori misure di aiuto, purché non venga superata l’intensità massima prevista per la specifica tipologia di intervento.
Gli aiuti locali sono compatibili, ma non possono far superare il tetto globale definito dall’articolo 17.
Per edifici privati l’incentivo è erogabile solo in assenza di altri contributi statali, ad eccezione di fondi di garanzia, rotazione e contributi in conto interessi.
Si applica quindi una logica di “compatibilità controllata”.
Iter amministrativo e tempistiche
Il decreto è in vigore dal 25 dicembre 2025.
Il GSE ha 60 giorni per pubblicare le regole attuative: la piena operatività è attesa entro marzo 2026.
Le domande già accettate secondo il regime del Conto Termico 2.0 continuano a seguire il vecchio sistema, senza effetti retroattivi.
Criticità operative e documentazione
La domanda deve includere un set di documenti dettagliati, certificazioni tecniche, fatture, cronoprogrammi e APE.
Non sono accettate valutazioni non analitiche.
Le spese accessorie di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se strettamente connesse al miglioramento energetico richiesto.
L’incentivo fino a 15.000 euro viene erogato in un’unica tranche; oltre tale soglia, il GSE può suddividere l’erogazione in più pagamenti.
Tabella riepilogativa incentivi
| Categoria | Base | Piccola impresa | Media impresa | Sud Italia | Performance >40% |
|---|---|---|---|---|---|
| Efficienza | 25% | +20% | +10% | +15% | +15% |
| Efficienza (multi) | 30% | +20% | +10% | +15% | +15% |
| Produzione termica | 45% | +20% | +10% | +15% | n.a. |
Gli incrementi si sommano.
Apertura agli edifici non residenziali
Una delle principali novità della versione 3.0 riguarda l’estensione agli edifici privati non residenziali: uffici, capannoni, attività commerciali e strutture ricettive possono accedere agli incentivi.
Per molte realtà produttive si tratta di una possibilità concreta di rinnovare impianti e strutture.
Interventi ammessi
Sono incentivabili:
- isolamento termico delle superfici opache;
- sostituzione serramenti;
- schermature solari;
- trasformazione in edifici NZEB;
- rinnovamento dell’illuminazione;
- building automation;
- infrastrutture di ricarica elettrica (solo con sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore);
- impianti fotovoltaici con accumulo (stesse condizioni).
Riduzione minima dei consumi: 10% (singolo intervento) o 20% (multi).
Esclusi interventi con generatori alimentati a combustibili fossili.
Aziende agricole e forestali possono installare generatori a biomassa in specifici casi.
Spese ammissibili
Rientrano tra le spese riconosciute:
- materiali e opere per isolamento termico;
- serramenti e schermature;
- sistemi di ventilazione meccanica ove necessari;
- opere di demolizione e ricostruzione connesse;
- sistemi di illuminazione ad alta efficienza;
- tecnologie di controllo e automazione;
- infrastrutture di ricarica;
- impianti fotovoltaici e batterie;
- parcelle professionali, diagnosi energetiche e APE (per PMI).
Interventi di produzione termica
Sono ammessi:
- pompe di calore;
- solare termico;
- sistemi ad alta efficienza;
- impianti a biomassa (solo per aziende agricole e forestali, in casi specifici).








