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FORMAZIONE 4.0 ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Gennaio 21, 2020
in Archivio, Finanza Agevolata, Formazione 4.0, Legge Bilancio 2020, Newsletter
Due programmi di investimento DIRETTI gestiti dalla COMUNITA’  EUROPEA

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RAMSES CONSULTING NEWS n.43 – 21 Gennaio 2020

Il bonus formazione 4.0 viene confermato per il 2020, semplificandone anche le procedure ai fini della sua fruizione. In particolare, viene eliminato l’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Viene inoltre previsto che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.Vengono inoltre ritoccate le misure agevolativo.

Nello specifico, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:

– alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

– alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2020, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio  2018.

Bonus formazione 4.0 prorogato anche per il prossimo anno, ma con diverse modifiche rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019. Le novità, previste dalla legge di Bilancio 2020, riguardano in particolare i requisiti di accesso (più stringenti), la misura del credito d’imposta che viene aumentata in determinanti casi e l’importo massimo spettante a ciascuna impresa (ridotto per le medie imprese).

Semplificati anche gli adempimenti richiesti ai fini del suo riconoscimento. Ampliata inoltre la platea dei soggetti formatori, che ora comprende anche gli Istituti tecnici superiori.

Cosa cambia per le imprese a partire dal 2020?

Proroga, con novità, per il bonus formazione 4.0. La legge di Bilancio 2020, approvata dal Senato il 16 dicembre e ora all’esame alla Camera che darà il via libera senza modifiche, infatti, nel confermare il credito d’imposta anche per il 2020, ha ritoccato però in vari punti la disciplina.Le novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli aspetti non modificati saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto interministeriale 4 maggio 2018), mentre fino al 31 dicembre 2019 resterà valida l’attuale versione dell’agevolazione (ex legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi 78-80).

Nuovi requisiti di accesso

Una prima innovazione introdotta con la legge di Bilancio 2020 riguarda i requisiti di accesso.

Mentre infatti l’attuale disciplina preclude il bonus alle imprese in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, dal 2020, per effetto delle modifiche apportate dal maxiemendamento, dal 2020, ferma restando tale esclusione, non saranno ammesse al credito di imposta le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Sempre per effetto di quanto disposto dalla Manovra 2020, l’effettiva fruizione del credito d’imposta sarà subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria delle suddette sanzioni interdittive (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001) e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Fatta eccezione per tali modifiche, rimangono immutati tutti gli altri aspetti dell’ambito soggettivo.

Come per la disciplina in vigore, quindi, anche nel 2020, potranno accedere al credito d’imposta:

– tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa (il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali).

Novità soggetti formatori

Altra novità che scatterà dal 2020 riguarda i soggetti formatori.Il credito d’imposta può essere fruito per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Le attività formative possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno oppure possono:

– essere erogate da soggetti esterni, purché accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

– essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.

Dal 2020, per effetto le attività potranno essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.

Nuovi limiti massimi annuali

La legge di Bilancio 2020 ritocca anche la misura del credito d’imposta e i limiti massimi annuali spettante a ciascuna impresa.

Secondo l’attuale versione dell’agevolazione, che resterà in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;

– 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le medie imprese;

– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 200.000 euro, per le grandi imprese.

Con la legge di Bilancio 2020, invece, viene previsto che, per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (quindi, dal 1° gennaio 2020 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), l’incentivo sarà pari al:

– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;- 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;

– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

Inoltre, nel 2020, per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus verrà aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020, il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Semplificazione adempimenti

Con la legge di Bilancio 2020 vengono inoltre semplificati gli adempimenti richiesti per accedere al credito d’imposta.Ai sensi della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, da depositare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet istituzionale (www.lavoro.gov.it, sezione “Servizi”).

Tale deposito, come specificato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019, la data di deposito del contratto non incide sulla data di inizio dell’agevolazione: non è pertanto necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.

Per le attività che saranno svolte nel 2020, è stato eliminato tale vincolo: il prossimo anno, quindi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non sarà quindi più necessaria la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Nuovo adempimento per le imprese

Se da una parte la legge di Bilancio 2020 elimina un adempimento, dall’altra ne introduce uno nuovo. Viene infatti previsto che, al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare ad effettuare una comunicazione al Ministero.

È demandato ad un apposito decreto il compito di definire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Ulteriori adempimenti

Restano confermati tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal D.M. 4 maggio 2018.

Anche nel 2020, quindi, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, dovranno conservare:

– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;

– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

Sintesi delle principali novità


 Fino al 31 dicembre 2019Dal 1° gennaio 2020
Soggetti beneficiariTutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.Tutte le imprese (compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali) escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.
Soggetti formatori– Formatori interni: personale dipendente ordinariamente occupato in uno dei seguenti ambiti aziendali:
Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione).
– Formatori esterni:
soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma, Università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Massimali– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 200.000 euro, per le grandi imprese.
– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.
Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Vincolo accordo sindacale e territorialeAi fini del riconoscimento del credito di imposta, lo svolgimento delle attività formative deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.Adempimento non più necessario.
ComunicazioneLe imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Fonte ipsoa professionalità quotidiana


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