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TRANSIZIONE 4.0: Per Ministro A. Urso “Necessario evitare il dimezzamento delle aliquote nel 2023, ma il piano va rivisto” 

Dicembre 14, 2022
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Formazione 4.0, Legge di bilancio 2023, News, Newsletter, PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, Transizione 4.0
ANPAL FONDO NUOVE COMPETENZE – Seconda edizione: Finanziamento a fondo perduto per la formazione dei lavoratori
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 471 – 14 dicembre 2022

Il rifinanziamento del Piano Transizione 4.0 è assolutamente necessario e per il 2023 l’obiettivo del Governo è mantenere le stesse aliquote agevolative del 2022

Il Ministro ha   ribadito che, proprio in questi giorni, il Ministro Fitto (Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR) ha avviato un’interlocuzione con la Commissione europea per chiedere di utilizzare le risorse del PNRR non spese per il periodo che si conclude 2021-2022 – l’ammontare non è stato ancora determinato, ma si parlerebbe di una cifra di poco inferiore ai 4 miliardi di euro – per mantenere le stesse aliquote agevolative anche nel 2023.

Indipendentemente dal risultato del dialogo – il Ministro si è mostrato ottimista in merito al risultato del confronto con la Commissione –, il Governo sta già lavorando a un piano di revisione degli incentivi a sostegno delle imprese, che presenterà all’inizio del 2023, e che riguarda proprio il Piano Transizione 4.0, ma non solo.

Rifinanziamento del Piano Transizione 4.0 una priorità per il Governo

È piuttosto ottimista il Ministro Urso che da Bruxelles arrivi il via libera per poter spendere le risorse inutilizzate del PNRR per  evitarela riduzione delle aliquote delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 4.0  

 L’ottimismo del Ministro Urso proverrebbe proprio che da un’apetura della Commissione giunta in queste ore, con il via libera alla proroga per il 2023 dei voucher per la banda ultra larga destinati e PMI e professionisti con partita Iva (anche questi finanziati con le risorse del PNRR).

Ed è proprio questa la linea che il ministro conferma di voler portare in Europa in merito al PNRR. “Non ho mai detto che debba essere ripensato – precisa –, ma solo che dobbiamo attivare un’interlocuzione preventiva con la Commissione per prendere in considerazione la realtà delle nostre imprese”.

Indipendentemente dal risultato dell’interlocuzione con la Commissione, il Governo presenterà già ad inizio anno un disegno legge di riforma degli incentivi a sostegno delle imprese, tra cui anche lo stesso Piano 4.0, che verrà rivisto “in ottica di affinamento degli strumenti”.

Una revisione che, precisa il ministro,”partirà dall’esperienza delle imprese e dai dati relativi al tiraggio di ciascun strumento del Piano”. Se così fosse, si renderebbe più concreta la speranza di riveder rifinanziato il credito d’imposta in Formazione 4.0.

Lo strumento, ricordiamo, era stato per tanti anni tra gli incentivi del Piano Transizione 4.0 meno utilizzati dalle imprese a causa di un rapporto costi-benefici non ottimale.

L’obiettivo in Europa: arrivare a una politica commerciale e industriale comune

E sarebbe proprio questo ateggiamento di dialogo che il ministro Urso vorrebbe portare avanti in Europa, per promuovere la creazione di una politica industriale e commerciale comune, capace di far fronte non solo alle difficoltà correnti con la stessa unità che ha caratterizzato la risposta alla pandemia, ma che è necessaria anche per difendere le imprese europee dalla concorrenza di Cina e Usa.

“Siamo consapevoli che bisogna facilitare la nascita di campioni europei a livello industriale, capaci di realizzare filire competitive a livello globale. Dobbiamo sviluppare politica industriale europea che ci consenta di creare un clima favorevole agli investimenti, non solo delle imprese italiane ed europee in Italia e in Europa, ma dobbiamo essere capaci di attrarre anche aziende dal resto del mondo”, spiega.

Golden Power, strumenti a supporto delle imprese soggette al veto

La visione descritta dal Ministro Urso nel suo intervento è quella di uno “stato stratega”, che agisce a tutela del Made in Italy ma nella piena consapevolezza dell’importanza di stare in Europa e di confrontarsi anche al di fuori dei confini europei.

Uno stato che rimuove i paletti e che, quando deve porli, fornisce comunque un supporto allo sviluppo dei progetti delle imprese. Ed è proprio in quest’ottica che il Governo è intervenuto – con il disegno di legge approvato giovedì scorso –  sulla cosiddetta “Golden Power”.

La disciplina, ricordiamo, stabilisce che la presidenza del Consiglio può fermare sia un’intera operazione fatta da un operatore straniero su un’impresa italiana che una parte dell’investimento o degli accordi qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea – di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali.

Un potere che l’Esecutivo Dreghi ha esercitato più volte, non solo verso aziende fornitrici di tecnologie di automazione, come nel caso della piemontese Robox, ma anche nel caso di altri settori ritenuti strategici. L’ultimo stop aveva infatti interessato Verisem, azienda romagnola specializzata nella produzione di sementi e ortaggi, la cui vendita alla svizzera Syngenta, controllata dalla cinese Chem-China, è stata bloccata dal veto del Governo Draghi.

“Con il provvedimento contenuto nel decreto legge approvato, abbiamo attivato procedure preferenziali – con l’intervento di CDP, di Invitalia o degli stessi strumenti che gestisce il mio dicastero –,in modo che nel caso in cui lo stato debba, a ragione, porre uno stop, l’impresa possa continuare a sviluppare il suo progetto anche senza l’apporto di quel capitale estero su cui contava”, spiega.

Più poteri per rimuovere gli ostacoli burocratici: cosa farà il “difensore civico delle imprese”

“Non disturbare chi vuol fare”, dovrebbe essere questo, secondo il Ministro Urso, l’atteggiamento dello Stato verso le imprese. Atteggiamento che dovrebbe quindi essere rivolto a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo di progetti imprenditoriali.

E tra questi ostacoli, precisa il ministro, quello che pesa maggiormente sulle imprese è senza dubbio la burocrazia.

“Negli ultimi 10 anni i dati ci dicono che la situazione nel nostro Paese è addirittura peggiorata rispetto ai nostri competitor e ancora più grave è il fatto che proprio laddove dovremmo investire di più, al Sud, la macchina statale è meno efficiente”.

Rimuovere questi ostacoli sarà compito proprio del Mimit che con il cambio di nome mira ad assumere il ruolo di “difensore civico delle imprese”, come stabilito nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 novembre.

Il decreto legge attribuisce al Ministero delle imprese e made in Italy (Mimit) specifiche funzioni volte a rafforzare il suo a favore delle imprese e del Made in Italy. Nello specifico, il decreto si rifà a una norma emanata dal Governo Draghi sempre del  Decreto Aiuti BIS inerente ai poteri di intervento (potere sostitutivo) dell’allora Mise e di Palazzo Chigi in caso di ritardi e inadempienze delle amministrazioni competenti su progetti di interesse strategico nazionale.

Il decreto legge approvato lo scorso 4 novembre modifica la misura, ampliando il potere sostituitivo del Mimit, che potrà intervenire in caso di inerzia delle Amministrazioni Centrali nei procedimenti relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale nel caso di investimenti di almeno 25 milioni di euro (molto inferiore alla soglia dei 400 milioni fissata dal precendente esecutivo)e progetti di investimento con significative ricadute occupazionali.

Inoltre, il decreto legge ha stabilito la predisposizione di una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese con specifici compiti volta a raccogliere e a dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e dell’inerzia della PA centrale da parte delle imprese.

FONTE  INNOVATION POST


TRANSIZIONE 4.0: URSO PER UNA REVISIONE DEL PIANO – Rialzo immediato delle aliquote e poi la revisione strutturale 

RAMSES CONSULTING NEWS n. 468 – 6 dicembre 2022

“Il Piano Transizione 4.0 va rivisto per stimolare gli investimenti in beni immateriali e permettere così alle imprese di cogliere davvero i benefici di Industria 4.0″: è questo il messaggio che arriva dal Ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso.

Il ministro  ribadisce la necessità di rivedere il piano, sia per recepire le esigenze imposte dal mutato contesto economico, che per indirizzare meglio le strategie di investimento – e quindi di crescita –  delle imprese.

Imprese che, come hanno sottolineato anche i dati diffusi dal Mise sull’utilizzo degli strumenti di Transizione 4.0, in questi anni hanno concentrato i loro investimenti in prevalenza sui beni materiali, a scapito degli investimenti in soluzioni software 4.0.

Così facendo, spiega il ministro, le imprese rischiano di non cogliere “i benefici di una rivoluzione industriale che è imperniata, al contrario, sugli aspetti immateriali: la potenza di calcolo e la connettività, il cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione, la capacità di estrarre valore dai dati raccolti, la cybersecurity, sono solo alcuni degli assi portanti del 4.0”.

Il Piano Transizione 4.0 – dice Urso – oggi “non si discosta troppo dall’impostazione del 2017, a distanza di oltre 6 anni necessita di una profonda revisione per recepire le esigenze imposte dal mutato contesto economico”.

 È in corso un’interlocuzione da parte del Governo con l’Unione Europea per rimettere in gioco una parte delle risorse del PNRR assegnate al periodo che si conclude nel 2022 ma non ancora spese,  a tale proposito come afferma il Ministro Urso : “abbiamo attivato una interlocuzione con la Commissione per utilizzare le risorse del PNRR anche dopo la scadenza del 31 dicembre”.

Lo scopo dell’interlocuzione è di ottenere dalla Commissione la possibilità di differire al 2023 la parte di quelle risorse (si parla di poco meno di 4 miliardi di euro) che risulterà non sfruttata nel biennio 2021-2022 a causa della pandemia e dello scenario macroeconomico.

Si tratta di colloqui avviati e portati avanti con convinzione dal Governo, ma il cui esito non è scontato: le regole europee infatti condizionano l’erogazione delle risorse al raggiungimento di target. Ma proprio su questo l’Italia intende far leva: il target in termini di imprese raggiunte infatti dovrebbe essere raggiunto (circa 120.000 imprese); inoltre l’estensione della finestra temporale di utilizzo delle risorse si estenderebbe al 2023 restando quindi all’interno dell’arco temporale coperto dal PNRR.

Qualora l’interlocuzione dovesse andare a buon fine, il frutto di questa trattativa potrebbe portare – queste almeno sono le intenzioni del Governo – a un ripristino delle aliquote del 2022 anche per il 2023 e al rifinanziamento del credito d’imposta per la Formazione 4.0. Il tutto nell’ambito di un provvedimento che sarà fuori dalla legge di bilancio e che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023.

Per quanto riguarda la Formazione 4.0, il Governo – sempre se si troveranno le risorse – dovrebbe procedere sulla scia del decreto che disponeva  l’aumento delle aliquote a condizione di effettuare le spese presso provider qualificati (di fatto mai entrato in vigore), dandovi finalmente seguito anche per il 2023.

Esiste – vale però la pena sottolinearlo ancora una volta – la possibilità che la UE dica di no, sottolineando come le regole del PNRR fossero chiare sin dal principio e le risorse allocate ma non sfruttate non siano recuperabili. In tal caso difficilmente l’Italia troverà altre risorse per finanziare un rialzo delle aliquote.

Transizione 4.0 2022Transizione 4.0 2023 (A OGGI)Transizione 4.0 2023 (COME POTREBBE ESSERE)
Beni materiali 4.0
40% per investimenti fino a 2,5 milioni
20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
10% per investimenti da 10 a 20 milioni
20% per investimenti fino a 2,5 milioni
10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
5% per investimenti da 10 a 20 milioni
40% per investimenti fino a 2,5 milioni
20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
10% per investimenti da 10 a 20 milioni
Beni immateriali 4.0
50%20%50%
Beni materiali- software non4.0
6%0%0%
Formazione 4.0
70% per le piccole imprese
50% per le medie imprese
30% per le grandi imprese
(a condizione di rivolgersi a determinati soggetti erogatori – NB Aliquote mai entrate in vigore per mancanza di disposizioni attuative)
0%70% per le piccole imprese
50% per le medie imprese
30% per le grandi imprese
Ricerca, sviluppo, innovazione e design
20% per attività di ricerca e sviluppo
10% per attività di innovazione, design e ideazione estetica
15% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
10% per attività di ricerca e sviluppo
5% per attività di innovazione, design e ideazione estetica
10% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
20% per attività di ricerca e sviluppo
10% per attività di innovazione, design e ideazione estetica
15% per attività di innovazione con finalità orientate a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

La revisione del piano dal 2024

In parallelo il Governo procederà anche a una revisione strutturale del Piano, che però diventerà operativa dal 2024. A questo si riferisce Urso quando dice che il Piano oggi “non si discosta troppo dall’impostazione del 2017, a distanza di oltre 6 anni necessita di una profonda revisione per recepire le esigenze imposte dal mutato contesto economico”.

Le ipotesi allo studio sono diverse, tutte nell’ottica di rendere strutturale questo pacchetto di incentivi. Si va da chi, come lo stesso Calenda, propone un ritorno a super e iperammortamento, a chi invece vuole rivedere gli elenchi delle merceologie inserite negli allegati A e B, fino a quelli che invece vorrebbero ampliare il campo d’azione del Piano Transizione 4.0 per includere gli incentivi a supporto della transizione green. Esiste poi anche l’idea di vincolare delle aliquote maggiorate al raggiungimento di determinati obiettivi occupazionali.

Di questo si parlerà in diversi incontri che vedranno protagoniste le associazioni delle imprese e le altre parti in causa, dando credito alle intenzioni del ministro ci voler adottare un “percorso condiviso”.

Tuttavia   le aspettative dovranno tenere conto che se per l’eventuale aumento delle aliquote del 2023 possiamo sperare nella stampella del PNRR, dal 2024 bisognerà fare sicuramente i conti soltanto con le nostre tasche e con le mille altre emergenze che, anno dopo anno, catturano l’attenzione della Politica.

Fonte  innovation post


Transizione 4.0, Urso: “Il piano va rivisto: priorità a cloud e cybersecurity”

Il ministro: “Finora le imprese hanno concentrato gli investimenti sui macchinari innovativi, adesso è il momento di puntare sui beni immateriali per cogliere la reale portata della rivoluzione industriale”. Confronto a inizio 2023. Nella manovra bollinata niente risorse per lo smart manufacturing: il governo punta a un provvedimento ad hoc.

Il piano Transizione 4.0 va rivisto. Lo ha sottolineato il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato inviato al convegno per la presentazione del rapporto sul mercato digitale di Anitec-Assinform.

“Il sistema dei crediti d’imposta 4.0 si è rivelato una cornice vincente per il sistema produttivo – ha evidenziato Urso – ma è indubbio che le imprese abbiano finora concentrato le strategie innovative prevalentemente sul rinnovo dei macchinari, rischiando di non cogliere pienamente i benefici di una rivoluzione industriale che è imperniata, al contrario, sugli aspetti immateriali: la potenza di calcolo e la connettività, il cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione, la capacità di estrarre valore dai dati raccolti, la cybersecurity, sono solo alcuni degli assi portanti del 4.0”.

“Ancora oggi – ha ricordato – si stima che solo l’1% dei dati raccolti dalle imprese viene utilizzato, una percentuale che impone un’attenta riflessione e la definizione di strategie in grado di imprimere una rapida crescita”.

“Anche il piano, la cui impostazione attuale non si discosta troppo da quella del 2017, a distanza di oltre sei anni – ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy – necessita di una profonda revisione per recepire le esigenze imposte dal mutato contesto eco. È mia intenzione avviare già a inizio 2023 una riflessione su come renderlo più efficiente attraverso un metodo di lavoro inclusivo e di ascolto”.

Transizione 4.0, niente fondi in manovra

Nella manovra da quasi 35 miliardi scompare il finanziamento al piano Transizione 4.0.

(Scarica QUI il testo bollinato Legge di Bilancio 2023)

Fonte  Network digital 360


La Finanziaria 2023 dimentica Industria 4.0

Erano numerosi i segnali che lasciavano sperare in un rinnovo, già dal 2023, del Piano Nazionale Industria 4.0 / Transizione: come risaputo, infatti, dal prossimo anno l’aliquota del Credito d’imposta scenderà dall’attuale 40% a solo il 20%, mettendo in crisi una serie di aziende che, complici anche i ritardi nelle forniture, speravano in una proroga. Al contrario la Finanziaria 2023 (nota anche come Legge di Bilancio), presentata ufficialmente il 29 novembre alla Camera non contiene alcun riferimento al Piano Transizione 4.0.

Deluse le attese

Si tratta di una “dimenticanza” che lascia basiti, anche alla luce di quanto si stava muovendo da tempo. Già dalla scorsa primavera, infatti, i tecnici del Mise erano al lavoro per introdurre alcune novità e la stessa premier Meloni, al momento del proprio insediamento, aveva ribadito il proprio supporto alle attività produttive.

Segnali forti, inoltre, erano arrivati nel corso dell’assemblea annuale di Confindustria, svolta di fronte al Papa Francesco, nel corso della quale il presidente Carlo Bonomi era stato molto diretto ““Industria 4.0 era ed è – se la ripristiniamo integralmente e, anzi, la potenziamo rendendola incentivo strutturale e non a tempo – la via maestra da seguire per realizzare al meglio queste sfide”.

Il tutto in un contesto europeo in cui la burocrazia italiana non riesce a spendere i fondi del PNRR, liquidità di cui avrebbero invece bisogno le aziende italiane.

C’è ancora speranza nella nuova Finanziaria?

L’assenza di indicazioni precise nella Finanziaria 2023 attualmente in discussione non significa, però, la scomparsa delle agevolazioni 4.0. Questo perché il documento, come affermato dalla stessa Maggioranza, è ancora migliorabile. Inoltre le opposizioni (primo tra tutti Carlo Calenda, che diede il proprio nome al primo Piano Industria 4.0) stanno chiedendo il rinnovo delle agevolazioni attualmente in vigore. Inoltre, negli ultimi anni, siamo stati abituati al fatto che le norme venissero modificate nelle ultime ore di discussione, anche per prevenire speculazioni e forzature da parte di alcuni imprenditori.

Come avvenuto la scorsa primavera, quando il 21 febbraio il Decreto Milleproroghe posticipò al 31 dicembre del 2022 la scadenza per completare l’interconnessione dei beni per i quali era stato versato un anticipo nel corso del 2021, il Governo dispone inoltre di una serie di strumenti che possono continuare ad agevolare la digitalizzazione delle aziende produttive italiane. Strumenti che, si auspica, vengano utilizzati per non interrompere una serie di investimenti già in atto, ma ostacolati da ritardi nelle consegne e nella difficoltà a reperire System Integrator davvero qualificati.

Ricordiamo comunque che, allo stato attuale, rimangono in vigore , anche per il 2023, le agevolazioni definite dalla Finanziaria 2022.

Scarica dal link sottostante la versione integrale della Legge Finanziaria 2023 attualmente in discussione Legge Finanziaria

Fonte Industry 4.0

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AGGIORNAMENTO – Piano Transizione 4.0: il giusto approccio alla digital trasformation delle  PMI LINK


ARCHIVIO

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – Ecco il decreto che spiega come fruire delle nuove aliquote maggiorate fino al 70%

RAMSES CONSULTING NEWS n. 377 – 18 luglio 2022

Come previsto dal Decreto Aiuti, aumentano le aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0 previste dal Piano Transizione 4.0, che passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie.  La maggiorazione non riguarda invece le grandi aziende per le quali resta fissata al 30%.

A spiegare i dettagli della nuova disciplina è il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato alla Corte dei Conti che specifica che l’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno all’azienda e se il lavoratore accetterà di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale

Da quando sono operative le nuove aliquote

La maggiorazione delle aliquote si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022.

Restano invariati i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano fissati a 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie imprese e a 250 mila euro per le grandi imprese.

Formazione 4.0, tra i soggetti qualificati anche Competence Center ed EDIH

Il decreto ministeriale introduce importanti novità per quanto riguarda i soggetti a cui le imprese si possono rivolgere per le attività di formazione che danno accesso al credito maggiorato.

Ricordiamo che, secondo l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i soggetti qualificati ad erogare formazione in materia 4.0 sono:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
  • soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • Istituti tecnici superiori
  • gli otto competence center 4.0.

Il test per certificare le competenze iniziali e quelle acquisite

L’ampliamento dei soggetti qualificati non è la sola novità contenuta nel decreto. Altra condizione prevista per fruire delle nuove aliquote maggiorate è che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni.

I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.

Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere il successivo decreto direttoriale. Tuttavia, il provvedimento emanato dal Mise indica già che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.

Dopo la formazione il dipendente dovrà poi sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Fonte Innovation post

Credito d’imposta formazione 4.0

Aliquote più alte per tutte le imprese. A due condizioni

Il nuovo decreto Aiuti 2022 ha introdotto novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente. Tale misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Le modifiche consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta sia per le Pmi che per le grandi imprese. Al tempo stesso, viene ampliata la platea dei costi ammissibili ricomprendendo le spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, i costi di esercizio e le spese generali indirette. Ma affinché le imprese possano beneficiare delle nuove aliquote, devono verificarsi due condizioni. Quali sono?

Il nuovo decreto Aiuti 2022 ha introdotto delle novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente.

Tale misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Novità sul credito d’imposta formazione 4.0

Le modifiche apportate dal nuovo decreto a questa importante misura di stimolo agli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:

– 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);

– 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);

– 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:

– le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.

Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:

– 45% delle spese per le piccole imprese;

– 35% delle spese per le medie imprese;

– 30% delle spese per le grandi imprese.

Si tratta di condizioni più sfavorevoli anche rispetto alla precedente versione della misura.

Spese ammissibili

Le novità riguardano anche le spese ammissibili, anch’esse ampliate rispetto al passato.

Il decreto Aiuti ha infatti esteso la platea delle spese agevolabili alle spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti, anche sostenute nel periodo d’imposta in corso e fino a tutto il 2022.

Riepiloghiamo pertanto quali sono le spese oggetto delle agevolazioni:

– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Caratteristiche del credito d’imposta formazione 4.0

Giova ricordare alcune delle caratteristiche salienti del credito d’imposta formazione 4.0:

– Il credito d’imposta formazione 4.0 é un beneficio fiscale che si ottiene in maniera automatica nel caso in cui un’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0;

– possono richiedere il credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– la formazione può essere sia interna (un dipendente qualificato forma altri colleghi) sia esterna. Nel secondo caso il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’Università o un ITS. In alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor;

– per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0 è necessario essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR. Inoltre, le attività svolte dovranno essere giustificate tramite la redazione di una relazione di progetto formativo, piani formativi, registri presenza e attestati di partecipazione;

– le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Temi oggetto della formazione 4.0

I temi su cui verte la formazione 4.0 sono:

– big data e analisi dei dati;

– cloud e fog computing;

– cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Ipsoa

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RAMSES CONSULTING Scheda informativa

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FORMAZIONE 4.0 – maggiorazione dopo il superamento del test finale

RAMSES CONSULTING NEWS n. 373 – 12 luglio 2022

Individuazione dei soggetti formatori e certificazione dei risultati della formazione 4.0: il decreto Mise del 1° luglio 2022, emanato in base all’articolo 22, comma 1 del Dl 50/2022 e in attesa del via libera della Corte dei conti, identifica queste due condizioni per l’accesso al credito d’imposta formazione 4.0 maggiorato per le Pmi.

Per la piena attuazione manca ancora un decreto direttoriale del Mise con i criteri e le modalità dell’accertamento inziale e finale delle competenze del singolo dipendente.

Andiamo con ordine, ricordando la storia del «credito formazione 4.0», che era stato introdotto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017, per il periodo d’imposta 2018, ed era stato oggetto delle disposizioni attuative di cui al decreto del Mise del 4 maggio 2018. Esso era poi stato più volte prorogato, da ultimo fino al periodo d’imposta 2022 dall’articolo 1, comma 1064, lettere i) ed l), della legge 178/2020. Sul punto, si ritiene che sarebbe opportuno disporne la proroga almeno fino al 2025, anno di scadenza del credito d’imposta dei beni strumentali nuovi 4.0, di cui costituisce la naturale appendice formativa.

Le aliquote del credito imposta formazione 4.0 applicate alle attività avviate a partire dal 18 maggio 2022, correlate alle dimensioni dell’impresa ed al tipo di formazione, sono indicate nella tabella 1.

Le fattispecie agevolabili

Le attività di formazione ammissibili alla maggiorazione al 70% o al 50% prevista rispettivamente per le piccole e medie imprese:

•devono essere quelle indicate nella tabella 2;

•devono essere state avviate dopo il 18 maggio 2022;

•devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;

•possono essere erogate in tutto o in parte in modalità e-learning, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti;

•non devono rientrare tra le attività di formazione ordinarie o periodiche organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e di ogni altro normativa obbligatoria in materia di formazione.

Utilizzo del credito d’imposta

Come di consueto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese e subordinatamente alla loro avvenuta certificazione.

La maggiorazione

Il Dm 1° luglio 2022 identifica le condizioni per l’applicazione della maggiorazione per le Pmi, in difetto delle quali il credito è calcolato al 40% o al 35%, in luogo del 70% e del 50%, rispettivamente per le piccole e medie imprese.

In primo luogo, è necessario che la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa che siano qualificati, ossia inclusi nelle seguenti categorie:

•soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del Dm 4 maggio 2018 (soggetti accreditati presso Regione o Provincia autonoma o fondi interprofessionali, Università pubbliche o private, soggetti con certificazione di qualità) così come integrato dall’articolo 1, comma 213, della legge 160/2019 (Istituti tecnici superiori);

•centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 232/2016;

•European digital innovation hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (Ue) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma «Europa digitale» per il periodo 2021-2027.

In secondo luogo, è necessario seguire alcuni step nel processo di formazione. In particolare, è necessario il previo accertamento, in capo ai soggetti cui è erogata la formazione, del livello di competenze sia di base e sia specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del Mise.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche così accertato, e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce quindi il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale citato sopra.

Infine, fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e 7 del Dm 4 maggio 2018, l’applicazione della maggiorazione delle aliquote è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto direttoriale citato, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Fonte Il SOLE 24 ORE

FORMAZIONE 4.0 – DOPO IL DECRETO AIUTI ANCORA PIU’ INTERESSANTE

RAMSES CONSULTING NEWS n. 351 – 10 giugno 2022

Il decreto Aiuti ha potenziato il bonus formazione 4.0 per le PMI. Il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti che verranno individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Per i progetti di formazione che non soddisfino tali condizioni le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Quanto si può risparmiare?

Novità sul credito d’imposta formazione 4.0

Le modifiche apportate dal nuovo decreto a questa importante misura di stimolo agli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:

– 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);

– 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);

– 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:

– le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.

Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:

– 45% delle spese per le piccole imprese;

– 35% delle spese per le medie imprese;

– 30% delle spese per le grandi imprese.

Si tratta di condizioni più sfavorevoli anche rispetto alla precedente versione della misura.

Spese ammissibili

Le novità riguardano anche le spese ammissibili, anch’esse ampliate rispetto al passato.

Il decreto Aiuti ha infatti esteso la platea delle spese agevolabili alle spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti, anche sostenute nel periodo d’imposta in corso e fino a tutto il 2022.

Riepiloghiamo pertanto quali sono le spese oggetto delle agevolazioni:

– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Caratteristiche del credito d’imposta formazione 4.0

Giova ricordare alcune delle caratteristiche salienti del credito d’imposta formazione 4.0:

– Il credito d’imposta formazione 4.0 é un beneficio fiscale che si ottiene in maniera automatica nel caso in cui un’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0;

– possono richiedere il credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– la formazione può essere sia interna (un dipendente qualificato forma altri colleghi) sia esterna. Nel secondo caso il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’Università o un ITS. In alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor;

– per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0 è necessario essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR. Inoltre, le attività svolte dovranno essere giustificate tramite la redazione di una relazione di progetto formativo, piani formativi, registri presenza e attestati di partecipazione;

– le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Temi oggetto della formazione 4.0

I temi su cui verte la formazione 4.0 sono:

– big data e analisi dei dati;

– cloud e fog computing;

– cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);

– robotica avanzata e collaborativa;- interfaccia uomo macchina;- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Chi

Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attenzione
Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).

Non sono ammesse al credito d’imposta:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, D.lgs 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Cosa

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

– big data e analisi dei dati;- cloud e fog computing;

– cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

Attenzione
L’attività formativa, che può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni, deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
– vendita e marketing;- informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).
Se le attività formative sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili solo le attività commissionate a:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– Istituti tecnici superiori (ITS).

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

– costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.

Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

– spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attenzione
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro.

Come

Per effetto del decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, le aliquote del credito d’imposta (previste dall’art. 1, c. 211, legge n. 160/2019) sono aumentate:- dal 50% al 70% per le piccole imprese;

– dal 40% al 50% per le medie imprese,a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Attenzione
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
– 40% per le piccole imprese;
– 35% per le grandi imprese.

Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili.Restano confermati i limiti massimi annui del bonus, pari a:

– 300.000 euro, per le piccole imprese;

– 250.000 euro, per le medie e grandi imprese.

Tipologia di impresaMisura del credito d’impostaLimite massimo annuale
Ante decreto Aiuti
Piccola50% delle spese ammissibili300.000
Media40% delle spese ammissibili250.000
Grande30% delle spese ammissibili250.000
Post decreto Aiuti
Piccola70% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.


40% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.

300.000
Media50% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

35% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.
250.000
Grande30%250.000
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Quando

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Per le attività formative svolte nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.

Calcola il risparmio

CASO 1: PICCOLA IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una piccola impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

– al corso partecipano 14 dipendenti in qualità di allievi. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 38.000 euro;

– le spese generali indirette siano pari a 4.000 euro;

– le spese per materiali e forniture siano pari a 1.200 euro.

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 43.200 euro (38.000+4.000+1.200).

Ante decreto Aiuti, il credito d’imposta spettante era pari al 50% delle spese ammissibili, pari a 21.600 euro (43.200×50%).

Post decreto Aiuti, il credito d’imposta spettante è pari a:

1) se l’attività formativa soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l’impresa può beneficiari di un credito di imposta pari al 70% delle spese ammissibili, pari a 30.240 euro (43.200×70%);

2) se l’attività formativa NON soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l’impresa può beneficiari di un credito di imposta pari al 40% delle spese ammissibili, pari a 17.280 (43.200×40%).

Credito imposta ante decreto AiutiCredito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificataCredito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata
21.60030.24017.280

CASO 2: MEDIA IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una media impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

– al corso partecipano 12 dipendenti. Si ipotizza che il costo aziendale dei dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 58.000 euro;

– le spese generali indirette siano pari a 5.600 euro;

– le spese per materiali e forniture siano pari a 1.400 euro;

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 65.000 euro (58.000+5.600+1.400).

Ante decreto Aiuti, il credito d’imposta spettante era pari al 40% delle spese ammissibili, pari a 26.000 euro (65.000×40%).

Post decreto Aiuti, il credito d’imposta spettante è pari a:

1) se l’attività formativa soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l’impresa può beneficiari di un credito di imposta pari al 50% delle spese ammissibili, pari a 32.500 euro (65.000×50%);

2) se l’attività formativa NON soddisfa le condizioni previste dal decreto Aiuti, l’impresa può beneficiari di un credito di imposta pari al 35% delle spese ammissibili, pari a 22.750 (65.000×35%).

Credito imposta ante decreto AiutiCredito di imposta post decreto Aiuti con formazione certificataCredito di imposta post decreto Aiuti con formazione NON certificata
26.00032.50022.750

CASO 3: GRANDE IMPRESA

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 una grande impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

– al corso partecipano 25 dipendenti in qualità di allievi e 2 dipendenti in qualità di docente interno. Si ipotizza che il costo aziendale dei 13 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 60.000 euro;

– le spese generali indirette siano pari a 10.200 euro;

– le spese per materiali e forniture siano pari a 5.400 euro.

Le spese totali ammissibili sono pari a 75.600 euro (60.000+10.200+5.400).

Sia ante che post decreto Aiuti, il credito d’imposta spettante è pari al 30% delle spese ammissibili, pari a 22.680 euro (75.600×30%).

Spesa sostenutaCredito di imposta spettante
Spesa totale formazione75.60022.680

FONTE: IPSOA PROFESSIONALITA’ QUOTIDIANA

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Transizione 4.0: nuove aliquote per credito d’imposta per beni immateriali 4.0 e formazione 4.0

RAMSES CONSULTING NEWS n. 331 – 13 maggio 2022

Con il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (più brevemente Decreto aiuti o Decreto energia), approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri, il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

Le due misure, contenute nel terzo capo del decreto dedicato alle “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti”, sono contenute in altrettanti articoli, uno dedicato alla “Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0” e uno al “Credito d’imposta formazione 4.0”.

Precisiamo che si tratta di testi non ufficiali fino a pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, ma sui quali è arrivata la conferma da Palazzo Chigi.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Le attuali aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B per i quali nel 2022, così come nel 2021, è prevista un’aliquota al 20%; per il 2023 è prevista una proroga ancora al 20%, mentre l’aliquota passerà al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, quella al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. DI fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.

La relazione tecnica che sarà allegata al testo del decreto quando approderà alle camere dirà quanto sarà costata questa misura che, per il 2022, è a carico del PNRR.

Come cambia il credito d’imposta formazione 4.0

A sorpresa cambia anche il Credito d’imposta per la formazione 4.0. Si tratta di un incentivo ancora in vigore, ma che non è stato rinnovato per il periodo 2023-2025.

Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare

  • 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente

  • 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema

  • 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Giova ricordare che quello sulla Formazione 4.0 è il meno fortunato degli incentivi parte del Piano Transizione 4.0 a causa di un rapporto costi (nel senso di oneri burocratici) vs benefici (economici) poco favorevole. L’attuale rimodulazione tende ad aumentare i benefici, andando però a complicare ulteriormente una norma già poco attraente con l’introduzione della “condizione” e la necessità di attendere ancora un decreto ministeriale.

Ultima nota: la novità normativa non ha effetti sul costo della misura, che costa 150 milioni per il 2022 a carico del PNRR.

Torna il bonus sulle spese per formazione in tecnologie 4.0

Il beneficio fiscale per le aziende era stato cancellato dall’ultima legge di bilancio.

Era stato accantonato con l’ultima legge di bilancio, ora il credito d’imposta per spese in formazione 4.0 dovrebbe tornare tra gli incentivi a disposizione delle imprese: lo prevede il pacchetto di misure messe a punto dal ministero dello Sviluppo economico per il “decreto aiuti” che approderà lunedì in consiglio dei ministri.

Il bonus formazione, rispetto alla versione che era in vigore fino al 2021, verrà maggiorato nelle aliquote per le piccole e medie imprese, ma la platea potrebbe restringersi. Di qui la stima di un provvedimento a costo zero. Il credito d’imposta per le micro e piccole imprese dovrebbe salire dal 50 al 70% (nel limite massimo annuale di 300mila euro), quelle per le medie imprese dal 40 al 50% (fino a 250mila euro). Per le grandi imprese il beneficio resterebbe fissato al 30% (tetto a 250mila euro). L’aumento per le micro-Pmi e per le medie imprese è condizionato al ricorso ad attività di formazione fornite da soggetti individuati con decreto del ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Nel pacchetto che rivede Transizione 4.0 dovrebbe entrare anche una maggiorazione del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0, i software. In questo caso per investimenti effettuati nel 2022 (con coda fino al 30 giugno 2023 per la consegna previa acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) l’aliquota passerà dal 20 al 50%.

Le modifiche sono state studiate da tempo dai tecnici del ministero dello Sviluppo ed erano inizialmente destinate a entrare nel decreto Pnrr 2. Più onerosi per le finanze pubbliche e al momento rinviati a prossimi interventi – o probabilmente direttamente alla prossima legge di bilancio – sono l’allargamento dei crediti di imposta a investimenti nel settore energetico e l’estensione anche al triennio 2023-2025 delle aliquote, più generose, previste per il credito d’imposta per i beni materiali digitali (ex “iperammortamento”).

Il credito d’imposta si applica alla formazione relativa a una serie di tematiche sulla digitalizzazione:

big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Bonus transizione 4.0 beni immateriali maggiorati  

Contrastare la crisi energetica che sta penalizzando il sistema economico italiano favorendo il trasferimento tecnologico dalle università alle imprese, la nascita di profili professionali innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. È quanto si legge nella bozza del nuovo decreto energia allo studio del governo, messo in campo con l’obiettivo di contrastare gli effetti economici negativi che la crisi ucraina sta causando al sistema delle imprese. Le misure agevolative a sostegno delle pmi vanno dall’integrazione delle disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relative alla promozione dei patti territoriali volti a promuovere il trasferimento tecnologico a favore delle imprese, alle maggiorazioni delle aliquote dei bonus fiscali per beni immateriali e attività di formazione 4.0, dalle semplificazioni del bonus sociale elettricità e gas all’istituzione del Fondo per l’attrazione degli investimenti esteri.

Beni immateriali 4.0. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), la misura del tax credit di cui all’art. 1, comma 1058, legge 178/2020 viene elevata dal 20 al 50%.

Formazione 4.0. Per rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle pmi, la bozza di dl aumenta – rispettivamente al 70% e al 50% – le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (di cui al comma 211, legge 160/2019). Il tutto purché le attività siano erogate da soggetti individuati con decreto del MiSe. Per i progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del nuovo dl che non soddisfino le condizioni suddette, le misure del bonus sono rispettivamente diminuite al 40 e al 35%.

Patti territoriali. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 del dl n. 152/2021 (Pnrr) la bozza di decreto prevede che potranno essere promossi patti territoriali per l’alta formazione con imprese, enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e p.a.. L’obiettivo è promuovere l’offerta formativa di corsi universitari per formare le professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. I patti verranno approvati con dpcm.

Bonus sociale elettricità e gas. In caso di ottenimento dell’attestazione Isee che permette l’applicazione del bonus, l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive (o di rimborso).

Attrazione investimenti esteri. Al MiSe verrà istituito, per il triennio 2022/24, il fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri. Budget: 5 mln di euro l’anno.

I testi degli articoli

Qui di seguito pubblichiamo i testi integrali degli articoli presenti nella bozza del Decreto-legge recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

ART. 20.

(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è elevata al 50 per cento.

ART. 21.

(Credito d’imposta formazione 4.0)

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Fonte Innovation Post

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ARCHIVIO Credito d’imposta Formazione 4.0

Credito d’imposta Formazione 4.0 – 2020

BENEFICIARI CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata

Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Quindi sui temi:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

– vendita e marketing;

– informatica e tecniche;

– tecnologie di produzione.

Non possono essere agevolate le  attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

AGEVOLAZIONE

Credito imposta calcolato sul costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione.

50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000 euro annui

40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000 euro annui

30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000 euro annui

60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

SCADENZA  

L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020

MODALITA’ APPLICATIVE

E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico

Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione legale dei conti

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
  • Istituti tecnici superiori
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  • Personale dipendente

Variazioni per gli anni 2021-2022

Prevista una proroga fino al 31 dicembre 2022 e, per rafforzare l’interesse sullo strumento, un ampliamento delle spese ammissibili che includeranno il costo dei formatori ed eventuali altri costi connessi alla formazione. In particolare, le spese ammissibili dovrebbero comprendere:

  • Spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente commessi al progetto di formazione (es. spese di viaggio, materiali, forniture, ecc.)
  • Costi dei servizi di consulenza relativi al progetto di formazione;
  • Spese per il personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (es. spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Novità in vista anche per l’incentivo meno “amato dagli Italiani”, cioè il credito d’imposta per la cosiddetta Formazione 4.0.

Al momento la misura copre, con aliquote differenziate comprese tra il 30% e il 50% a seconda delle dimensioni aziendali, il costo orario della manodopera occupata nei percorsi di formazione. Per esempio, una piccola impresa che organizza un corso da 20 ore per tre dipendenti il cui costo orario è pari a 20 euro l’ora riceve un credito d’imposta di 600 euro (3 x 20 x 20 x 50%).

Documenti

  • Presentazione Nuovo Piano Transizione 4.0 (pdf)
  • Slide Nuovo Piano Transizione 4.0 (pdf)
  • Grafica ufficiale in formato pdf (pdf) e in formato jpeg (jpg)
  • Piano nazionale transizione4.0_infografica

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COME POSSIAMO ASSISTERTI

Si tratta di una norma di tipo automatico per la quale sono previsti degli adempimenti. Per poter affrontare questi adempimenti con la necessaria tranquillità occorrono competenze specifiche.

In particolare possiamo affiancarti nelle seguenti fasi:

STRUTTURAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE
Grazie alla competenza maturata negli anni con i nostri partner accreditati per la formazione in ambito regionale, possiamo aiutarti nello strutturare il piano di formazione Industria 4.0 e a reperire i docenti più adeguati al progetto da sviluppare.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto.

CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE
La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale indipendente dall’azienda.

La novità sarebbe che tra i costi ammissibili, come richiesto a più riprese dagli imprenditori, siano incluse anche le spese dirette (leggasi il costo dei formatori ed eventuali spese connesse, ad esempio l’affitto del locale o di attrezzature strettamente necessarie) e non solo il costo orario dei dipendenti in formazione 

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 trova l’allargamento delle spese ammissibili. Il nuovo piano 4.0 prevede l’introduzione tra i costi ammissibili, oltre al costo dei dipendenti in formazione o docenti, di altre spese che sono dirette per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

Le novità, in questo caso, sono riconosciute nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).


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che consiste nell’analizzare il possesso da parte dell’azienda dei principali requisiti.

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