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Credito d’imposta R&S: quanto conviene alle imprese investire?

Febbraio 23, 2021
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Legge di Bilancio 2021, Newsletter, Ricerca & Sviluppo
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 153 – 23 febbraio 2021

Investire in ricerca e sviluppo consente alle imprese di godere dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020, prorogato fino al 31 dicembre 2022 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021.

A seguito della modifica, il credito d’imposta spetta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro. Aliquote più elevate sono previste per le regioni del Mezzogiorno e per quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Quanto si risparmia?

Chi

Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – di cui all’art. 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064) – tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

– dalla forma giuridica;

– dal settore economico di appartenenza;

– dalla dimensione;

– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Attenzione Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa

Sono agevolabili attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. È necessario che l’innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020).

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

Spesa ammissibileConcorso alla base di calcolo del credito di imposta
a) spese del personale (ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), nel limite del loro impiego nell’attività agevolata– 100% con le seguenti eccezioni:
(i) 150% in caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego (fatta eccezione per precedenti lavori in apprendistato), in possesso di un dottorato o dottorandi o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato (anche parziale) e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato
(ii) 50% in caso di amministratori o soci di società ed enti (DM 26 maggior 2020)
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo– 100%, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si deve assumere la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo
c) spese per contratti di ricerca extra muros– 100%
– 150% nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato
d) quote di ammortamento per l’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (non agevolabile l’acquisto da imprese appartenenti allo stesso gruppo)– 100%, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo– 100%, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo– 100%, nel limite massimo del 30% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c)

Come

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, svolte in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, il credito d’imposta spetta in misura pari al (art. 244 del D.L. 34/2020):

– 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 dal regolamento (Ue) n. 651/2014 in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Quando

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, il limite massimo di 4 milioni di euro.

Calcola il risparmio

IPOTESI CON SPESE DI PERSONALE (NO LAUREATI FINO A 35 ANNI) E CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS CON UNIVERSITÀ

Risparmio %

Si supponga che l’impresa Alfa, nel 2021, per attività di ricerca e sviluppo sostenga spese pari a 190.000 euro, così suddivise:

– spese di personale (no giovani laureati): 80.000 euro (categoria di spesa a)

– ammortamento attrezzature: 25.000 euro (categoria di spesa b)

– contratti di ricerca con università: 55.000 euro (categoria di spesa c)

– spese per servizi di consulenza: 12.000 euro (categoria di spesa d)

– spese per materiali: 18.000 euro (categoria di spesa f).

Si suppone che l’attività di ricerca non sia svolta in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 e che sulle stesse spese non siano state richieste altre agevolazioni.

Per determinare il totale della spesa ammessa devono essere considerati i limiti di ammissibilità specifici per ogni categoria di spesa. Nel caso ipotizzato:

– spese di personale (categoria di spesa a): non essendoci giovani laureati, la spesa concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 100% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 80.000 euro;

– ammortamento attrezzature (categoria di spesa b): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese del personale. Spesa ammissibile: 24.000 euro (30% di 80.000 euro);

– contratti di ricerca con università (categoria di spesa c): le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 82.500 euro (150% di 55.000 euro);

– spese per servizi di consulenza (categoria di spesa d): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste. Spesa ammissibile: 12.000 euro;

– spese per materiali (categoria di spesa f): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c). Spesa ammissibile: 18.000 euro.

Il credito d’imposta spettante è pari al 20% della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 4 milioni di euro).

 Spesa sostenutaSpesa ammissibileCredito di imposta spettante% risparmio
Spese di personale80.000 euro80.000 euro  
Ammortamento attrezzature25.000 euro24.000 euro  
Contratti di ricerca con università55.000 euro82.500 euro  
Spese per servizi di consulenza12.000 euro12.000 euro  
Spese per materiali18.000 euro18.000 euro  
Totale190.000 euro216.500 euro43.300 euro (20% di 216.500 euro)22,79%

IPOTESI CON SPESE DI PERSONALE (SÌ LAUREATI FINO A 35 ANNI) E CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS CON UNIVERSITÀ

Risparmio %

Si supponga che l’impresa Beta, nel 2021, per attività di ricerca e sviluppo sostenga spese pari a 261.000 euro, così suddivise:

– spese di personale: 120.000 euro, di cui 40.000 euro relativi a laureati fino a 35 anni (categoria di spesa a);

– ammortamento attrezzature: 32.000 euro (categoria di spesa b);

– contratti di ricerca con università: 68.000 euro (categoria di spesa c);

– spese per servizi di consulenza: 16.000 euro (categoria di spesa d);

– spese per materiali: 25.000 euro (categoria di spesa f).

Si suppone che l’attività di ricerca non sia svolta in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 e che sulle stesse spese non siano state richieste altre agevolazioni.

Per determinare il totale della spesa ammessa devono essere considerati i limiti di ammissibilità specifici per ogni categoria di spesa. Nel caso ipotizzato:

– spese di personale (categoria di spesa a): le spese relative a laureati fino a 35 anni concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. La restante quota al 100%. Spesa ammissibile relativa a laureati fino a 35 anni: 60.000 euro (150% di 40.000 euro). Spesa ammissibile relative a ricercatori e ai tecnici non rientranti non laureati fino a 35 anni: 80.000 (120.000-40.000);

– ammortamento attrezzature (categoria di spesa b): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese del personale (con eventuali maggiorazioni). Spesa ammissibile: 32.000 euro;

– contratti di ricerca con università (categoria di spesa c): le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 102.000 euro (150% di 68.000 euro) ;

– spese per servizi di consulenza (categoria di spesa d): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste. Spesa ammissibile: 16.000 euro;

– spese per materiali (categoria di spesa f): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c). Spesa ammissibile: 25.000 euro.

Il credito d’imposta spettante è pari al 20% della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 4 milioni di euro).

 Spesa sostenutaSpesa ammissibileCredito di imposta spettante% risparmio
Spese di personale120.000 euro140.000 euro (60.000 euro +80.000 euro)  
Ammortamento attrezzature32.000 euro32.000 euro  
Contratti di ricerca con università68.000 euro102.000 euro  
Spese per servizi di consulenza16.000 euro16.000 euro  
Spese per materiali25.000 euro25.000 euro  
Totale261.000 euro315.000 euro63.000 euro (20% di 315.000 euro)24,13%

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