RAMSES CONSULTING NEWS n. 456 – 18 novembre 2022
INVIO dalle ore 12:00 del 10 novembre alle 12:00 del 30 novembre 2022
Dal 10 novembre 2022, le piccole e medie imprese che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina potranno presentare domanda per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Aiuti. Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia. Per l’invio c’è tempo fino al 30 novembre 2022. Diversi i dati contabili necessari ai fini della predisposizione della domanda. Tra questi, l’ammontare delle operazioni di compravendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia nel 2019, 2020 e 2021 e il fatturato aziendale totale del triennio. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza.
Tutto pronto per chiedere i contributi a fondo perduto del decreto Aiuti (art. 18, D.L. n. 50/2022)
Le piccole e medie imprese che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina possono procedere alla compilazione e trasmissione delle istanze, attraverso la piattaforma on line di Invitalia, a partire dalle ore 12,00 del 10 novembre 2022.
Per l’invio delle richieste c’è tempo fino alle ore 12 del 30 novembre 2022.
Non è indispensabile presentare subito la domanda.
L’ordine temporale di inoltro non determina infatti alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle istanze.
Le regole per richiedere il contributo a fondo perduto sono state fissate dal Ministro dello Sviluppo economico con il decreto 9 settembre 2022.
Molteplici le condizioni che le imprese interessate devono rispettare ai fini dell’accesso al sostegno. Prima di inviare le domande è opportuno quindi verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti.
Chi può presentare la domanda
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la possibilità di presentare domanda è riservata alle piccole e medie imprese (PMI), ad esclusione di quelle che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con sede legale oppure operativa in Italia e regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, sono PMI quelle che:
– hanno meno di 250 occupati;
– hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all’impresa. In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L’impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.
Nel caso in cui di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.
Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di contributo. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni sono ricavate, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di contributo non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Requisiti di ammissibilità
Ai fini dell’ammissibilità, alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono presentare, cumulativamente, i seguenti 3 requisiti.
In primo luogo, negli ultimi 2 anni devono aver realizzato operazioni di compravendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Come secondo requisito è richiesto che, nel corso dell’ultimo trimestre prima del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022), devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021.
Infine, nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, devono subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Le imprese, inoltre, devono:
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
– non trovarsi in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– non essere destinatarie direttamente o indirettamente di sanzioni imposte dall’Unione Europea, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 33 del “Temporary Framework crisi Ucraina-Russia”, tra cui:
(i) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni,
(ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea,
(iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Importo del contributo
L’importo del contributo è calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, le seguenti percentuali:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Il contributo massimo erogabile a ogni beneficiario è pari a 400.000 euro.
Nel caso in cui le risorse disponibili, pari a 120 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il ministero dello Sviluppo economico, infatti, provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare e delle istanze pervenute.
Come si inviano le domande
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma online di Invitalia (www.invitalia.it).
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale dell’impresa.
Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, l’impresa richiedente è tenuta a:
– provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
-verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.
Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, è necessario il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
La domanda deve essere corredata da:
– (solo per le richieste di contributo superiori a 150.000 euro): autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), dedicata alla misura;
– (solo in caso di delega alla compilazione della domanda): delega in presenza di soggetti delegati al potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Al termine della compilazione e dell’invio telematico della domanda verrà assegnato un protocollo elettronico.
Dati contabili
I dati contabili necessari ai fini della predisposizione della domanda cambiano a seconda della data di costituzione dell’impresa.
Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2020, occorre indicare:
– l’ammontare delle operazioni di compravendita, registrate negli ultimi due anni del 2019 e 2020, di beni e servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
– l’ammontare del fatturato aziendale totale degli ultimi due anni 2019 e 2020;
– l’ammontare del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre febbraio/marzo/aprile del 2022;
– l’ammontare del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati riferito al trimestre febbraio/marzo/aprile 2019;
– l’ammontare dei ricavi del trimestre febbraio/marzo/aprile 2022;
– l’ammontare dei ricavi del trimestre febbraio/marzo/aprile 2019;
– l’ammontare dei ricavi riferito al periodo d’imposta 2019;
– l’ammontare medio dei ricavi riferito all’ultimo trimestre febbraio/marzo/aprile 2022;
– l’ammontare medio dei ricavi riferito al trimestre febbraio/marzo/aprile 2019.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, invece, i dati da riportare sono:
– l’ammontare delle operazioni di compravendita, registrate nell’ultimo anno del 2021, di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
– l’ammontare del fatturato aziendale totale dell’ultimo anno del 2021;
– l’ammontare del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre febbraio/marzo/aprile 2022;
– l’ammontare del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati riferito al trimestre febbraio/marzo/aprile 2021;
– l’ammontare dei ricavi del trimestre febbraio/marzo/aprile 2022;
– l’ammontare dei ricavi del trimestre febbraio/marzo/aprile 2021;
– l’ammontare dei ricavi riferito al periodo d’imposta 2021;
– l’ammontare medio dei ricavi riferito all’ultimo trimestre febbraio/marzo/aprile 2022;
– l’ammontare medio dei ricavi riferito al trimestre febbraio/marzo/aprile 2021.
Ulteriori informazioni da riportare nella domanda
Nella domanda, inoltre, deve essere indicato l’IBAN relativo al conto corrente, intestato all’impresa, su cui si chiede l’accreditamento del contributo.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il possesso da parte dei requisiti nonché l’ammontare dei ricavi di deve essere asseverato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti da un professionista iscritto nell’albo dei:
– revisori legali;
– dottori commercialisti;
– ragionieri e periti commerciali;
– consulenti del lavoro;
– ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
In sintesi
Soggetti beneficiari | PMI, con sede legale o operativa in Italia, diverse da quelle agricole che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti: – negli ultimi 2 anni almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati; – hanno subito nel corso del trimestre febbraio/marzo/aprile 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019; – hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso del trimestre febbraio/marzo/aprile 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021. |
Presentazione domande | Dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 fino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello |
Dotazione finanziaria | 120 milioni di euro |
Fonte Ipsoa
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022
A partire dalle ore 12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi a fondo perduto per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.
Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” per mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi russo-ucraina che, per le imprese nazionali, si sono tradotte in rilevanti perdite di fatturato, derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Con il decreto ministeriale 9 settembre 2022 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Potranno ricevere contributi le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, con sede legale o operativa in Italia, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti: negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021; hanno subito nel corso dell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Ai fini dell’ammissibilità le medesime imprese, alla data di presentazione della domanda, non devono:
- essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello.
Fonte: Decreto 9 settembre 2022, Legge 16 luglio 2022, n. 91, D.L. 17 maggio 2022, n. 50
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022
Con il decreto ministeriale 9 settembre 2022 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello
Cos’è
Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” per mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi russo-ucraina che, per le imprese nazionali, si sono tradotte in rilevanti perdite di fatturato, derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
A chi si rivolge
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso
- l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con
- l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso
- dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30 per cento rispetto
- al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese
- costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata
- in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente
- costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
- dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
- 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a
- euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori
- a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Come e quando presentare le domande
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto ministeriale 9 settembre 2022.
Allegati
- Modulo di domanda
- Delega invio domanda
- FAC – SIMILE dsan Mod. A – RICHIESTA ANTIMAFIA
- FAC – SIMILE dsan Mod. C – RICHIESTA ANTIMAFIA
- Oneri informativi
- Informativa trattamento dati personali
Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello.
Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE).
Normativa
- Decreto ministeriale 9 settembre 2022
- Articolo 18, comma1 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”)
- Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina»
Fonte mise
Pmi danneggiate dalla crisi ucraina
fino a 400mila euro di fondo perduto
In sintesi
Tutto pronto per l’invio delle domande di accesso ai benefici disposti dall’articolo 18 del Dl 50/2022 a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi internazionale per la guerra in Ucraina.
Il decreto Mise del 9 settembre 2022 ha infatti definito le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi, stabilendo il prossimo 10 novembre come data di inizio di presentazione delle istanze.
Le finalità
L’articolo 18 citato ha disposto l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina” cui sono stati destinati 120 milioni di euro per il 2022 da utilizzare in sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.
Il sostegno verrà regolato attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto correlati alla perdita di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda e/o dall’interruzione di contratti e progetti esistenti, nonché dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
I beneficiari
Hanno accesso ai benefici le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, congiuntamente, tutti i requisiti previsti dalla normativa e, cioè:
a) aver realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (17 maggio 2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/1986.
Oltre a quanto sopra, le richiedenti dovranno, al momento della presentazione dell’istanza:
• avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001.
Il contributo
I contributi riconosciuti sono calcolati applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.
La percentuale è così determinata:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
Se nel periodo di imposta 2019 si sono conseguiti ricavi superiori a 50 milioni di euro, non spetteranno contributi.
Le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, invece, confronteranno l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto e l’ammontare medio dei ricavi relativi all’anno 2021.
È previsto un tetto massimo di contributo riconoscibile per ciascun beneficiario, pari a 400mila euro.
L’accesso ai benefici
Il soggetto istante dichiara:
a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto di cui alla lettera e);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021;
c) l’ammontare dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
d) l’ammontare medio dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole Pmi costituite dal 1° gennaio 2020, l’ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
e) l’importo del contributo richiesto;
f) l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12 del 10 novembre 2022 e sino alle 12 del 30 novembre 2022.
L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite Spid o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.
Si ricorda che i soggetti richiedenti non potranno cumulare i benefici con le diverse misure assunte dall’articolo 29 del medesimo decreto, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Fonte Il sole 24 ore
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RAMSES CONSULTING Scheda informativa
SIMEST: Aiuti alle Imprese esportatrici in Ucraina, Bielorussia e Russia
RAMSES CONSULTING NEWS n. 361 – 24 giugno 2022
SCHEDA DI RIEPILOGO SIMEST CRISI RUSSIA
BENEFICIARI
PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:
- abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
- abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF
- abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso zero fino a 1.500.000 euro (classe scoring A1 – A2) fino a 800.000 euro (classe scoring A3 A4) e non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento
Fondo perduto del 40% con un massimo di 400.000 euro
SPESE AMMISSIBILI
- spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
- acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti
- tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento
- riconversione di tecnologie esistenti;
- spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia.
Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom.
È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione; - spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
- spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
- spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia;
- spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato.
L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell’Esito della Domanda e entro il Periodo di Realizzazione;
SCADENZA
Apertura sportello: ore 09:00 del 12 luglio 2022
Chiusura sportello ore 18:00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.



Fonte Rete agevolazioni
SIMEST: Aiuti alle Imprese Esportatrici in Ucraina, Bielorussia e Russia
RAMSES CONSULTING NEWS n. 349 – 8 giugno 2022
Per supportare le imprese che hanno subito un calo di fatturato a causa del conflitto che ha convolto Ucraina, Russia e Bielorussia, SIMEST, a seguito del “Decreto Ucraina” ha varato una nuova linea di agevolazione che prevede un finanziamento agevolato ed un contributo a fondo perduto fino al 40% con un massimo di € 400.000.
SCHEDA DI RIEPILOGO
PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:
- abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
- abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF
- abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a tasso zero fino a 1.500.000 euro (classe scoring A1 – A2) fino a 800.000 euro (classe scoring A3 A4) e non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento
Fondo perduto del 40% con un massimo di 400.000 euro
SPESE AMMISSIBILI
- spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
- acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti
- tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento
- riconversione di tecnologie esistenti;
- spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia.
Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom.
È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione; - spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
- spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
- spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia;
- spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato.
L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell’Esito della Domanda e entro il periodo di realizzazione
SCADENZA
Apertura sportello: ore 09:00 del 12 luglio 2022
Chiusura sportello ore 18:00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.
Aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra Russia -Ucraina
Per rispondere alla crisi determinata dalla guerra tra Russia e Ucraina il governo ha varato una serie di provvedimenti e più in particolare:
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
BENEFICIARI
PMI diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 % del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
AGEVOLAZIONE
Il contributo a fondo perduto sarà ripartito tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e’ quello relativo all’anno 2021.
Il contributi a fondo perduto non potrà superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario (in regime di «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».
SCADENZA
In attesa di decreto attuativo.
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RAMSES CONSULTING Scheda informativa
APPROFONDIMENTI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI IN UCRAINA
RAMSES CONSULTING NEWS n. 340 – 26 maggio 2022
Con il DL 50/2022 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022.
Beneficiari
Potranno accedere ai contributi a fondo perduto le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che rispettino tutte le seguenti condizioni:
- aver realizzato, negli ultimi due anni, operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- aver sostenuto un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18/05/2022), almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (o per le imprese costituite dal 01/01/2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18/05/2022) un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del TUIR.
Agevolazione
Il contributo a fondo perduto sarà ripartito tra tutte le imprese aventi diritto. Ad ognuna sarà riconosciuto un importo calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi dell’ultimo trimestre precedente la data di entrata in vigore del decreto (18/05/2022) e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 2019, una percentuale determinata come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro,
- 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori tra 5 milioni e 50 milioni di euro;
per le imprese costituite dal 01/01/2020, si fa riferimento ai ricavi 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non fossero sufficienti, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
Il contributo massimo ottenibile è 400.000 euro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
È escluso il cumulo con i benefici a favore delle imprese esportatrici di cui all’art. 29 del DL Aiuti (finanziamenti agevolati per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina).
Procedura
Con successivo provvedimento del MiSE saranno definite le modalità attuative e i termini per la presentazione delle domande.
Informazioni
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.mise.gov.it
DECRETO AIUTI: ristori dal fondo imprese danneggiate dalla crisi Ucraina
Le agevolazioni per le imprese danneggiate dalla crisi Russia-Ucraina: 200 milioni per l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto a certe condizioni
E’ stato pubblicato in GU del 17 maggio e in vigore dal 18 maggio il DL n 50 noto come Decreto Aiuti con varie misure a sostegno dell’economia.
In merito alle imprese direttamente colpite dalla crisi Ucraina è stato istituito il Fondo con sostegni richiedibili a certe condizioni, vediamo quali.
Fondo per imprese danneggiate dalla crisi Ucraina
Su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale
- il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019
- ovvero, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021 hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi caratteristici
Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra:
- l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022;
- e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro,
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro,
- per le imprese costituite dal 01.01.2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite:
- le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del decreto medesimo,
- nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
Decreto Aiuti per imprese danneggiate da crisi ucraina: requisiti e contributi erogabili
Contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro alle imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda dovuta alla guerra in Ucraina.
Con la pubblicazione in gazzetta del «decreto Aiuti», il governo mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 400.000 euro per le imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno 30%, causati dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti, conseguenze dovute alla crisi delle catene di approvvigionamento.
Nel dettaglio, ammontano a un totale di 130 milioni di euro, rispetto ai 200 milioni previsti inizialmente, i fondi messi a disposizione dal testo del decreto Aiuti che saranno gestiti dal ministero dello Sviluppo Economico. Con un apposito decreto il Mise individuerà requisiti e regole d’accesso.
Il “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina” vuole sostenere, con contributi a fondo perduto, le ripercussioni economiche subite dalle imprese italiane a causa della grave crisi geopolitica. Il fine è quello di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle notevoli perdite.
REQUISITI E CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO AIUTI
Le agevolazioni previste dal Fondo si aggiungono alle misure agevolative a sostegno delle Pmi: dall’integrazione delle disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), alle maggiorazioni delle aliquote dei bonus fiscali per beni immateriali e attività di formazione 4.0. Previste anche semplificazioni del bonus sociale elettricità e gas all’istituzione del Fondo per l’attrazione degli investimenti esteri.
Requisiti per accedere al Fondo di sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, tali imprese necessitano dei seguenti requisiti:
- la realizzazione negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati, nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto, è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Assegnazione delle risorse
Le risorse verranno assegnate riconoscendo a ciascuna impresa un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi, relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del decreto, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui al punto 1) e 2) è quello relativo all’anno 2021.
I contributi non potranno comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, nel rispetto dei limiti previsti dal Temporary framework «a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» (Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01)
Sostegno alla liquidità delle imprese
Il decreto appena pubblicato introduce anche misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese.
Tra queste si annoverano misure temporanee tramite Sace Spa che concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Saranno elargiti finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione, la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.
Condizione per l’accesso alla garanzia, è che l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività.
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione europea
Modalità di erogazione
Si attende la pubblicazione del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico con cui saranno definite:
- le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito istituzionale del ministero del decreto medesimo,
- nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
Cos’è il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina?
Previsto dal decreto Aiuti (dl n. 50-2022), il Fondo stanzia 130 milioni di euro a sostegno delle aziende che hanno subito un calo del fatturato a seguito del conflitto. In arrivo contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi in corso.
Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina è rivolto alle aziende che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Come funziona il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina?
I termini e le modalità di accesso ai 130 milioni di euro previsti dal nuovo Fondo saranno disciplinate dal Ministero dello Sviluppo economico con un apposito decreto attuativo. In attesa della pubblicazione del provvedimento, ecco cosa prevede l’articolo 18 del decreto Aiuti (dl n. 50-2022), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2022.
Il Fondo è rivolto alle piccole e medie imprese – diverse da quelle agricole – appartenenti a 26 settori economici maggioramente colpiti dalla guerra, inseriti nell’allegato alla comunicazione della Commissione UE del 23 marzo 2022 sul “Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”:
Codice NACE | Descrizione | |
1 | 14.11 | Confezione di abbigliamento in pelle |
2 | 24.42 | Produzione di alluminio |
3 | 20.13 | Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
4 | 24.43 | Produzione di zinco, piombo e stagno |
5 | 17.11 | Fabbricazione di pasta-carta |
6 | 07.29 | Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi |
7 | 17.12 | Fabbricazione di carta e di cartone |
8 | 24.10 | Attività siderurgiche |
9 | 20.17 | Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie |
10 | 24.51 | Fusione di ghisa |
11 | 20.60 | Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
12 | 19.20 | Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
13 | 24.44 | Produzione di rame |
14 | 20.16 | Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie |
15 | 13.10 | Preparazione e filatura di fibre tessili |
16 | 24.45 | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
17 | 23.31 | Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
18 | 13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario |
19 | 23.14 | Fabbricazione di fibre di vetro |
20 | 20.15 | Fabbricazione di concimi e di composti azotati |
21 | 16.21 | Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno |
22 | 23.11 | Fabbricazione di vetro piano |
23 | 23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
24 | I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11): | |
20.11.11.50 20.11.12.90 | Idrogeno Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici | |
25 | I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14): | |
20.14.12.13 20.14.12.23 20.14.12.25 20.14.12.43 20.14.12.45 20.14.12.47 20.14.12.50 20.14.12.60 20.14.12.70 20.14.12.90 20.14.23.10 20.14.63.33 20.14.63.73 20.14.73.20 20.14.73.40 | Cicloesano Benzenici Toluene o-Xilene p-Xilene m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene Stirene Etilbenzene Cumene Altri idrocarburi ciclici Glicole etilenico (etandiolo) 2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole) Ossirano (ossido di etilene) Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni) Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo) | |
26 | I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99): | |
23.99.19.10 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli |
Per accedere al contributo a fondo perduto le imprese devono possedere tre requisiti:
- aver realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- aver registrato un aumento di almeno il 30% del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 l’aumento del costo è rapportato al corrispondente periodo dell’anno 2021)
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Come per i ristori previsti dai decreti Covid adottati negli ultimi tre anni, anche in questo caso il contributo sarà calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019:
- 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 fino a 5 milioni di euro
- 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da 5 milioni di euro a 50 milioni di euro
Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021; i contributi non potranno superare la soglia massima di 400mila euro per beneficiario.
ESTRATTO DEL «DECRETO AIUTI»
DL 50/2022 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale
è stato istituito il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina,
con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022.
Art. 18 DEL DL 50/2022 DEL 17/05/2022
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
1. Per l’anno 2022 e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di
contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative
per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita
di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale
totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo
calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra
l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei
medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019,
determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di
euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e’ quello relativo
all’anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono
comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo
beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione
della Russia contro l’Ucraina». E’ comunque escluso il cumulo con i
benefici di cui all’articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite
le modalita’ attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il
termine di presentazione delle domande, che e’ fissato in data non
successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo,
nonche’ le modalita’ di verifica del possesso dei requisiti da parte
dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle
autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attivita’
previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico
puo’ avvalersi di societa’ in house mediante stipula di apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente
comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al
presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle
risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il
contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
Misure per la liquidità DL 50/2022 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti)
Garanzie Sace in Temporary Framework
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale (articolo 15).
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.
La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:
– per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;
– per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l’80% del finanziamento;
– per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.
Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:
– per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della decisione della Commissione europea.
Fondo garanzia PMI
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI (articolo 16).
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.
La garanzia è concessa:
– entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
– a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.
Garanzia Sace a condizioni di mercato
Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17).
Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
Contributi a fondo perduto
Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18).
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
– aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
– aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale
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