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Bonus Investimenti SUD

Gennaio 23, 2019
in Archivio, Finanza Agevolata, Finanza Agevolata Nazionale
Bonus Investimenti SUD
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La Commissione Europea ha dato il via libera all’utilizzo dei fondi UE attraverso il BONUS INVESTIMENTI SUD, che  prevede la concessione di un credito d’imposta su investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d’imposta è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Le istruzioni da parte della Agenzia delle Entrate sono state fornite con la circolare n. 34/E/2016, mentre le modifiche apportate dal decreto Mezzogiorno sono state esaminate nella circolare n. 12/E/2017.

A seguito delle innovazioni introdotte dal decreto Mezzogiorno, come specificato in tale ultima circolare, il credito d’imposta è soggetto a due differenti regimi normativi, ossia:

  • la disciplina originaria dettata dalla legge di Stabilità 2016, per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017
  • le nuove norme di cui alla legge n. 18/2017, per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019.
Attualmente al finanziamento dello strumento contribuisce anche il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020, a favore di PMI che abbiano effettuato un investimento di almeno 10 mila euro, con esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca.

La Commissione europea ha accolto la richiesta di finanziare con i fondi europei del PON Imprese e Competitività 2014-2020 anche il credito di imposta per investimenti strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno che non rientrano nella Strategia di specializzazione intelligente.

Il vincolo alla copertura con fondi Fesr per i soli investimenti della strategia S3 2014-2020, era stato stabilito con lo scopo di indirizzare le risorse dove più forti erano le possibilità di crescita. Ma questo ha creato problemi di utilizzo dei fondi. Lo svincolo, fatto salvo il principio di rendicontazione e gli adempimenti da parte delle regioni, apre la possibilità di utilizzare i fondi per più settori accelerando, tra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi di spesa per fine anno.

Di seguito si riportano i contenuti della misura, con l’indicazione dei soggetti beneficiari, di beni agevolati, del meccanismo di applicazione e del periodo di riferimento:

Soggetti beneficiari Soggetti titolari di reddito d’impresa con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Soggetti esclusi L’incentivo non spetta alle imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.
Investimenti agevolabili Il credito d’imposta può essere concesso solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

  • la realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  • la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Pertanto, vanno considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati.

Importo investimenti agevolabili L’agevolazione spetta per investimenti di importo massimo pari a:

  • 3 milioni (non più 1,5 milioni) per le piccole imprese,
  • 10 milioni per le medie imprese (5 milioni nella precedente disposizione)
  • 15 milioni per le grandi imprese.

La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, né all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimenti.

L’unica soglia minima è quella di € 10.000. 

Il credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento Ue n. 651/2014) e, in particolare all’art. 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Come indicato nella circolare n. 12/E/2017, nel caso l’investimento abbia avuto inizio prima del 1° marzo 2017 e si sia concluso successivamente, i nuovi limiti trovano applicazione per l’intero progetto d’investimento.

Determinazione dell’importo agevolabile Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019:

  • il credito d’imposta spettante deve essere determinato sul costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili. Il beneficio, quindi, deve essere calcolato non al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

Si rammenta che per gli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017:

  • la base di calcolo del credito d’imposta è data dal costo di acquisizione dei beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, a esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
Intensità di aiuto Per gli investimenti realizzati dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è differenziato in relazione alle dimensioni aziendali e all’ambito territoriale:

Ambito territoriale Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Dimensione di impresa
  • 45% per piccole imprese;
  • 35 % per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.
Ambito territoriale Molise e Abruzzo
Dimensione di impresa
  • 30% per le piccole imprese;
  • 20% per le imprese di medie dimensioni;
  • 10% per quelle di grandi dimensioni;
Periodo di riferimento Il credito di imposta compete per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Cumulabilità Il bonus investimenti può essere cumulato con altre forme di incentivo, ricono­sciute anche a titolo de minimis, a valere sui medesimi beni.

La cumulabilità, tuttavia, è ammessa a condizione che non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il nuovo modello approvato con il provvedimento del 29 dicembre 2017.

La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, utilizzando il software “CIM17”, disponibile sul sito delle Entrate. Ogni impresa potrà presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione potrà riguardare uno o più progetti d’investimento.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta, resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate, cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN).

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità (codice tributo “6869”).

Fonte: Decreto 23 aprile 2018, Provvedimento 29 dicembre 2017, Provvedimento 14 aprile 2017, Circolare 13 aprile 2017, n. 12/E, Decreto 4 gennaio 2017, Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, Risoluzione 4 luglio 2016, n. 51/E, Provvedimento 24 marzo 2016, n. 45080/2016, Agenzia delle Entrate

 

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