Il Decreto Legislativo 8/06/2001 n.231 recante " Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 delle legge 29/09/2000 n.300" ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a vantaggio dell'organizzazione, o anche solamente nell'interesse dell'organizzazione, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.
Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all'altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa,(art.5 comma 2 D.Lgs.231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.