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CONTRATTI DI SVILUPPO: dal 20 settembre riaprono i termini per le domande di accesso

Settembre 20, 2021
in Archivio, Contratti di sviluppo, Finanza Agevolata, INVITALIA, Newsletter
BANDO ISI INAIL – CON RAMSES GROUP Finanza agevolata IL SUCCESSO E’  GARANTITO
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 217 – 21 settembre 2021

A partire da lunedì 20 settembre le imprese potranno presentare nuovamente le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo: è quanto stabilisce il decreto direttoriale emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Tra le novità introdotte vi è la clausola per quelle imprese che si impegneranno, nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività, ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche. Il nuovo decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico stabilisce la riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte delle imprese a partire dalle ore 12 del 20 settembre 2021, dopo la chiusura predisposta da un altro decreto direttoriale approvato lo scorso 4 agosto.

Contratti di sviluppo, come accedere alle agevolazioni

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili).Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, come stabilito all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata INVITALIA. Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, l’impresa (o la rete di imprese) proponente potrà presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

Le domande devono essere inviate tramite apposito modulo (disponibile presso la sezione riservata della piattaforma) compilato digitalmente e inviato all‘indirizzo PEC cds2015@pec.invitalia.it, indicando nell’oggetto della mail il numero di protocollo generato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda.

I programmi agevolabili

I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei piani di sviluppo stabiliti dall’art. 4 del decreto del 9 dicembre 2014, vale a dire:

  • programma di sviluppo industriale, che e deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali
  • un programma di sviluppo per la tutela dell’ambiente, che deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma
  • programma di sviluppo di attività turistiche, che deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Le spese agevolabili

Le spese agevolabili sono indicate nel Titoli II, III e IV del decreto del 9 dicembre 2014 e riguardano:

  • spese relative all’acquisto del suolo aziendale, nella misura massima del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del progetto
  • opere murarie e assimilate (massimo 40% dell’investimento complessivo)
  • infrastrutture specifiche aziendali
  • macchinari, impianti e attrezzature, o anche i beni necessari all’attività amministrativa dell’impresa nonché i
    mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
  • Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile
  • Spese per consulenze, per le sole PMI e nella misura di misura massima del 4% delle spese per l’investimento complessivo

Per quanto riguarda le spese per i progetti di ricerca (Titolo III del decreto del 2014), sono agevolabili le spese relative al personale, strumenti e attrezzature. Sono inoltre agevolabili  le spese relative all’acquisizione o all’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo.

Infine, rientrano nelle spese agevolabili per i progetti di ricerca le spese relative ai materiali e le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ma qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l’importo non deve essere inferiore a 7,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse (anche in combinazione tra loro) sotto forma di finanziamento agevolato –  nei limiti del 75% delle spese ammissibili – con contributo in conto interessi, contributo in conto impianti 0 contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e l’Agenzia entro 120 giorni dalla presentazione della domanda procederà alla fase istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, secondo i criteri citati all’art.9, comma 4 del decreto del 9 dicembre 2014.

In caso di esito positivo, con il decreto firmato dal Ministro Giorgetti i soggetti beneficiari si impegnano, nel caso di incremento occupazionale, a privilegiare l’assunzione di lavoratori che ricevono sostegno del reddito o che risultino disoccupati in seguito a procedure di licenziamento collettivo o dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Invitalia, ente gestore,  valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il
Ministero dello sviluppo economico.

Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.da innovation post

Direttive in materia occupazionale

Il decreto prevede che ai fini della sottoscrizione di un Accordo di programma o di un Accordo di sviluppo i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, valuterà anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. La predetta valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.


Bonus nuovi Contratti di sviluppo: ecco gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati


Grazie al Decreto direttoriale 17 settembre 2021, ecco come presentare domanda

Pronto il bonus nuovi Contratti di sviluppo. Ecco gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati. I termini di presentazione delle domande, da parte delle imprese, si apriranno infatti alle ore 12 di lunedì 20 settembre del 2021.

A dare notizia del bonus nuovi Contratti di sviluppo è stato il MiSE. Dopo che proprio il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’apposito decreto con un’importante novità. Quella che, nello specifico, è rappresentata da una clausola. Introdotta per incentivare le assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in stato di crisi.

Nel dettaglio, proprio con la clausola sopra citata, il bonus nuovi Contratti di sviluppo andrà a premiare quelle imprese che da un lato puntano ad un incremento occupazionale. Ma che dall’altro daranno priorità nelle assunzioni ai lavoratori di aziende che sono coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il MiSE. Ma anche lavoratori che sono disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nonché i percettori di interventi e di misure di sostegno al reddito.

Con il Decreto direttoriale del 17 settembre del 2021, scatta così la riapertura dei termini. Proprio per il bonus nuovi Contratti di sviluppo dopo che era stata precedentemente disposta la chiusura. Per le imprese interessate a presentare online le domande di agevolazione, il sito Internet di riferimento è quello di Invitalia. Sul portale c’è infatti l’apposita sezione. Quella che è dedicata proprio ai nuovi Contratti di sviluppo.

Come funzionano gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati

Il bonus nuovi Contratti di sviluppo è previsto in varie forme, anche combinate tra loro. Precisamente, con un finanziamento agevolato per un controvalore massimo che è pari al 75% delle spese ammissibili. Ma anche con i contributi diretti alla spesa, con i contributi in conto impianti e con i contributi in conto interessi.

I progetti di investimento con incremento occupazionale possono essere messi a punto anche da una o più imprese. Di qualsiasi dimensione, italiane o estere. Includendo eventualmente pure il ricorso allo strumento del contratto di rete.


Ministero dello sviluppo economico

SCHEDA Contratti di sviluppo


Avviso

Con decreto direttoriale 17 settembre 2021 è stata disposta, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratto di sviluppo per i quali, con decreto direttoriale 4 agosto 2021, era stata disposta la chiusura.

Cos’è

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021  sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese  (pdf).

Con decreto ministeriale 13 novembre 2020 sono state introdotte modificazioni e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, volte a perseguire una più efficace ed efficiente selezione dei programmi di investimento che possono formare Accordi di programma e Accordi di sviluppo e a introdurre misure di semplificazione delle ordinarie procedure di valutazione e gestione dei programmi di sviluppo, volte a ridurre i tempi di attraversamento e a prevedere semplificazioni e vantaggi operativi alle imprese beneficiarie.

Soggetto gestore

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

A chi si rivolge

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Con le novità introdotte dal decreto 13 novembre 2020, la richiamata rilevanza strategica è valutabile con riferimento alla sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0, rilevante impatto ambientale. Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

È altresì previsto dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo che specifici Accordi di Programma, sottoscritti tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessati e l’Agenzia, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori, da valutare con riferimento all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso allo strumento agevolativo (articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014).

La procedura è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis – per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile

Il decreto dispone, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratto di sviluppo per i quali, con il decreto direttoriale 4 agosto 2021 era stata disposta la chiusura.

Decreto (pdf) in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte MISE


APPROFONDIMENTI

Contratti di sviluppo, nuove domande dal 20 settembre


Dal 20 settembre 2021 è di nuovo possibile presentare le domande per i contratti di sviluppo. Con una novità:

nelle assunzioni le imprese proponenti – nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività – devono impegnarsi ad assumere in via prioritaria lavoratori residenti nel territorio dove viene localizzato l’investimento e che percettori di interventi di sostegno al reddito, oppure disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo economico. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di programmi di sviluppo industriale, programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente o programmi di sviluppo di attività turistiche.

I contratti di sviluppo riaprono i battenti. Dal 20 settembre 2021, infatti, dopo la chiusura parziale dello sportello avvenuta lo scorso 9 agosto, le imprese interessate possono di nuovo presentare domanda per accedere alle agevolazioni della principale misura nazionale di sostegno a programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Al fine di incentivare le assunzioni di lavoratori da aziende in crisi, le nuove proposte devono rispettare la clausola occupazionale.

Così ha stabilito il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 settembre 2021.

Chi può presentare domanda

Il contratto di sviluppo può essere proposto da proposti da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere.

In particolare, si distinguono:

– l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;

– le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;

– i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete (di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009).

Cosa finanzia

Il contratto di sviluppo sostiene investimenti di grande dimensione e, in particolare:

– programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;

– programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;

– programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

Dimensione dei programmi

L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.

In generale, l‘investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:

– 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;

– 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

– 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Questi limiti minimi degli investimenti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti non si applicano nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da una rete di imprese.

Soglie minime di spesa più basse per i programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che prevedono anche la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di servizi di ospitalità, disciplinati dalla Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021.

Per i programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse, l’importo minimo complessivo degli investimenti ammissibili è infatti fissato a 7,5 milioni di euro, mentre la soglia minima di accesso per il soggetto proponente è di 3 milioni di euro. Resta invece confermato a 1,5 milioni di euro, l’importo minimo del progetto delle imprese aderenti.

Per i programmi di sviluppo riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee all’erogazione di servizi di ospitalità, gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:

– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;

– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;

– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.

Non sono invece previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.

Agevolazioni

Le agevolazioni prevedono un mix di:

– finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

– contributo in conto interessi;

– contributo in conto impianti;

– contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Come si presenta la domanda

Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata.

Le proposte verranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Sono previste procedure specifiche – Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma – a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.

Clausola occupazionale

Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.

In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti che investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

Fonte IPSOA


PER SAPERNE DI PIU’

Contratto di sviluppo, a chi si rivolge, come funziona


La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione, anche in rete.

In questo caso la struttura del contratto prevede:

  • un soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma  e ne  è responsabile, e 
  • imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

 Fermo restando l’importo  complessivo sopracitato  il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:

  • 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; 
  • 3 milioni di euro per le  attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 
  • 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche 
  • 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro. 

agevolazioni 

Caratteristiche delle agevolazioni del contratto di sviluppo 

Le agevolazioni  possono avere le seguenti modalità, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili 
  • contributo in conto interessi 
  • contributo in conto impianti 
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Particolari criteri sono previsti,  per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Come fare domanda

Le istanze di accesso devono essere presentate a Invitalia,  con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

  • registrarsi alla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario. 
  • accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda.

Per richiedere la procedura dell’Accordo di Sviluppo, prevista dal DM dell’8 novembre 2016, è necessario compilare il modulo, sottoscriverlo digitalmente e inviarlo all’indirizzo PEC cds2015@pec.invitalia.it indicando nell’oggetto della mail il numero di protocollo generato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda. Chi ha già presentato domanda di finanziamento prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale dell’8 novembre 2016, può comunque farne richiesta con la stessa procedura.

Il Ministero mette a disposizione inoltre per maggiori informazioni i seguenti DOCUMENTI:

 Indicazioni operative sugli Accordi di Sviluppo (pdf)

 Indicazioni operative sugli Accordi di Programma (pdf)

Elenco aree interne del Paese (pdf)

Decreto (pdf)

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte MISE


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