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CREDITO d’IMPOSTA R.&S. Novità Finanziaria 2019

Febbraio 4, 2019
in Archivio, Finanza Agevolata, Finanza Agevolata Nazionale, Ricerca & Sviluppo
CREDITO d’IMPOSTA R.&S. Novità Finanziaria 2019

Business Achievement Progress Develpoment Cogwheel Concept

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Per le imprese che intendono nel 2019 usufruire del Credito di imposta per attività di RICERCA e SVILUPPO la Legge di bilancio 2019 ha apportato importanti novità: viene introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensione dell’impresa; ridotta l’aliquota di agevolazione per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa; viene introdotto l’obbligo di certificazione delle spese e di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti e del loro avanzamento.

Nello specifico le novità riguardano:

  • la misura dell’agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%;
  • l’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa che viene dimezzato, da 20 a 10 milioni di euro;
  • le modalità di calcolo del beneficio spettante;
  • l’ampliamento delle spese ammissibili;
  • gli adempimenti. Le imprese beneficiarie saranno tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Di seguito sono riportate le indicazioni relative al credito d’imposta con le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 per attività e investimenti in ricerca e sviluppo:

Soggetti beneficiari Sono ammessi i seguenti soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo:

  • imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali
  • imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, aggiornata dal decreto del 9 agosto 2016
  • imprese neo-costituite, cioè le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015
  • consorzi e le reti di imprese
  • enti non commerciali in caso esercitino un’attività commerciale
Durata L’agevolazione verrà riconosciuta per 5 anni.
Attività ammesse Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammesse Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 25% per:
    • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di beni materiali, diversi dai terreni e dai fabbricati, non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’impresa per svolgere le attività di ricerca;
    • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
  • nella misura del 50% per:
    • personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico;
    • contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le Startup innovative.

Modalità di calcolo delle agevolazioni Le modifiche hanno interessato anche le modalità di determinazione del beneficio, in conseguenza della differenziazione delle aliquote previste.

In particolare il credito d’imposta si applicherà:

  • nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con Startup e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile;
  • per la parte residua, si applicherà l’aliquota del 25%.

Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si dovrà procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili.

In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Importo massimo annuale Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
Modalità di fruizione Il credito d’imposta:

  • va indicato nel modello UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Adempimenti formali Le nuove disposizioni estendono l’obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto per le sole imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010) e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

L’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

L’impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura deve essere del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Fonte: Legge 30 dicembre 2018, n. 145, G.U.R.I. 31 dicembre 2018, n. 302, Circolare 16 maggio 2018, 10/E, Circolare 9 febbraio 2018, n. 59990, Risoluzione 10 ottobre 2017, n. 122, Risoluzione 9 ottobre 2017, n. 121, Circolare 27 aprile 2017, n. 13/E, Risoluzione 14 febbraio 2017, n. 19/E, Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12/E, Risoluzione 19 luglio 2016, n. 55/E, Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E, Decreto 27 maggio 2015, G.U.R.I. 29 luglio 2015, n. 174, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300, suppl. ordinario n. 99

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