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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO e INNOVAZIONE le nuove aliquote dal 1° gennaio 2023

Gennaio 23, 2023
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, News, Newsletter, Ricerca & Sviluppo
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO e INNOVAZIONE le nuove aliquote dal 1° gennaio 2023
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 491 – 23 gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023, cambio di aliquote per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0. Sono infatti entrate in vigore le percentuali agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022. Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è sceso dal 20% al 10% con un tetto di 5 milioni di euro. Per le attività di transazione ecologica e innovazione digitale 4.0, l’aliquota ha subito un taglio di 5 punti percentuali. Con la legge di Bilancio 2023 è poi arrivata la proroga fino alla fine dell’anno del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.

Le imprese che nel 2023 intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività si devono confrontare con un nuovo quadro regolatorio.

Sono infatti entrate in vigore le aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45, Legge n. 234/2021).

La Manovra 2023 (legge n. 197/2022) si è limitata a prorogare fino alla fine dell’anno il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, ma non è intervenuta sulla disciplina del bonus dettata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. da 198 a 206, legge n. 160/2019), come modificata dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lettere da a) ad h), legge n. 178/2010).

Credito d’imposta R&S

Con il 2023, quindi, il credito d’imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico ha subito una riduzione di 10 punti percentuali.

In particolare, dal 1° gennaio 2023, la misura del bonus è pari al 10% delle spese agevolabili contro il 20% del 2022.

Al contempo è aumentato il massimale annuo, passato dai 4 milioni previsti nel 2022 agli attuali 5 milioni di euro.

Riassumendo, il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al:

– 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;

– 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo annuale di 5 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Con riferimento alle spese ammissibili, a norma del comma 200 della legge della legge di Bilancio 2020, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammesse:

– le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;

– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;

– le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

– le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;

– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Credito d’imposta potenziato per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno

Per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, anche quest’anno, è possibile fruire del credito di imposta potenziato di cui all’art. 1, c. 185, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

L’estensione dell’agevolazione all’esercizio 2023 è arrivata con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 268-269, legge n. 197/2022).

La misura del credito d’imposta è pari al:

– 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di sostegno per i progetti di ricerca e sviluppo

Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica

Per il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, nel 2023 resta confermata l’aliquota del 2022.

In particolare, sia nel 2022 che nel 2023 il credito spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai 12 mesi.

Per quanto riguarda tali attività, ai sensi del comma 201 della legge di Bilancio 2020, sono agevolabili:

– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;

– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;

– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

Transazione ecologica e innovazione digitale 4.0

Riduzione di 5 punti percentuali, con raddoppio del massimale annuo, invece per il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

In particolare, il credito per dette attività di innovazione è riconosciuto in misura pari al:

– 15% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 2 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;

– 10% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo annuale di 4 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Le spese ammissibili sono quelle elencate al comma 201 della legge di Bilancio 2020, sopra indicate.

Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica

Nel 2023 non subisce nessuna modifica rispetto al 2022 il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software.

Pertanto, per entrambi i periodi di imposta, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per quanto le spese ammissibili, a norma del comma 202 della legge di Bilancio 2020, sono agevolabili:

– le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

– le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

– le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

– le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;

– le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Adempimenti

Nel 2023 restano confermati gli adempimenti e agli oneri documentali previsti ai commi 205 e 206 della legge di Bilancio 2020.

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Al solo fine di consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare un’apposita comunicazione al Ministero, utilizzando l’apposito modello pubblicato con il Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.


Confronto aliquote 2022-2023


Ricerca e sviluppo

Fonte IPSOA

Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di credito R&S

Nell’ambito del pacchetto di misure destinate alle imprese, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) contiene alcune novità in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Il legislatore è in particolare intervenuto su più fronti, sebbene non abbia inteso, per ora, modificare le aliquote nazionali previste per il 2023 e seguenti dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022):

  • proroga al 2023 del potenziamento delle aliquote R&S nel Mezzogiorno, all’ ART.1 COMMI 268-269  L. 197/2022  
  • proroga al 30 novembre 2023 del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S ex ART 3 DL 145/2013  e ss.mm.ii., all’ ART.1 COMMA 271 L.197/2022  ;
  • estensione dell’ambito applicativo del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”, con conseguente ammissibilità anche in caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, all’ ART.1 COMMA 272 L.197/2022   

I COMMI 268/269  della nuova Legge di Bilancio proroga al periodo d’imposta 2023 il credito “potenziato” per investimenti in R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, destinando 55,2 milioni di euro in più su ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 attraverso una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

Le aliquote del credito R&S ex ART 1 COMA 200 L.160/2019  (Legge di Bilancio 2020) erano state originariamente incrementate nel Mezzogiorno e nel centro Italia dall’ART 244 DL 34/220      (Decreto Rilancio) per l’annualità 2020, con successiva proroga, territorialmente circoscritta al Mezzogiorno, al biennio 2021-2022 dell’ART 1 COMMI 185-187 L178/2020   (Legge di Bilancio 2021), “al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi”.

Per effetto della proroga contenuta nell’attuale Legge di Bilancio, le aliquote del credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno risultano, nel periodo d’imposta 2023, le medesime del biennio 2021-2022:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Il COMMA 271    dell’articolo 1 L. 197/2022 proroga di un mese, al 30 novembre 2023, il termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti R&S incardinati nella previgente disciplina dell’ART 3 DL 145/2013   e ss.mm.ii..

Il termine originario del 30 settembre 2022, come definito all’ ART 5 COMMA 9 PRIMO PERIODO DL 146/2021  , era stato prorogato al 31 ottobre 2023 con la conversione in L. 175/2022 dell’ART 38 COMMA 1 LETTERA  A) DEL DL 144/2022   (Decreto Aiuti-ter).

L’efficacia della proroga in esame dipenderà sia dal fatto che vi sia un intervento chiarificatore volto a eliminare gli elementi di incertezza sulla procedura di riversamento spontaneo e a chiarirne i relativi effetti, sia dalla possibilità di sfruttare sinergicamente e tempestivamente il nuovo sistema di certificazione delle attività di R&S anche in relazione ai crediti della previgente disciplina.

È in questo contesto che l’intervento del COMMA 272    dell’articolo 1 L. 197/2022 risulta strategico per le imprese beneficiarie di crediti R&S nei periodi 2015-2019, indipendentemente dal fatto che stiano valutando l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo o che ritengano di poter legittimamente ottenere una certificazione con effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La Legge di Bilancio 2023 rimuove infatti la principale limitazione al campo di operatività del sistema di certificazione introdotto dall’ ART 23 COMMA 2 DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali): viene eliminata l’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Unica causa ostativa all’accesso al sistema di certificazione resta, dunque, l’avvenuta constatazione delle violazioni con il processo verbale di constatazione.

In tal modo si riduce il divario tra i perimetri applicativi del sistema di certificazione e della procedura di riversamento spontaneo, rendendo accessibile a un maggior numero di imprese la certificazione, con possibilità di azionare successivamente la procedura di riversamento spontaneo del credito R&S che sia risultato, in esito alle verifiche del certificatore, indebitamente compensato:

  • la certificazione diventa esperibile in tutti i casi in cui l’indebita compensazione non sia stata constatata con il processo verbale di constatazione;
  • la procedura di riversamento spontaneo resta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

Fonte EUROCONFERENCE


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BONUS RICERCA&SVILUPPO: la certificazione preventiva mette al riparo dal rischio contenzioso

RAMSES CONSULTING NEWS n. 390 – 5 agosto 2022

L’obiettivo è quello i favorire l’applicazione del bonus in condizioni di certezza operativa: la certificazione in argomento consentirà alle imprese beneficiarie di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Stando al testo della norma, saranno soggetti appositamente abilitati che, coerentemente con le linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate, potranno rilasciare la certificazione. Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, ad individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, garantendone la professionalità, l’onorabilità e l’imparzialità. I soggetti, così individuati, confluiranno in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Nel contesto del recente Dl Semplificazioni (Dl21 giugno 2022, n. 73 «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022) il legislatore è intervenuto su un tema caldo in fatto di agevolazioni, ovvero la corretta fruizione del bonus Ricerca e Sviluppo, così come disciplinato dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).
La stagione dei controlli inaugurata dal Fisco sull’incentivo in parola ha condotto all’emersione di una serie di presunte irregolarità nella gestione del bonus che si è dapprima risolta nell’avvio di numerosi contenziosi tributari sui recuperi effettuati, per poi – segnatamente al credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato nel quinquennio 2015-2019 (articolo 3 del decreto legge 145/2013) – confluire in una procedura di “sanatoria” che, stando alle indicazioni dettate dal provvedimento 188987/2022 delle Entrate, consentirebbe alle imprese di restituire, al netto di sanzioni ed interessi, gli importi fruiti a valere su progetti non congruenti con le precisazioni fornite dal Fisco sul corretto intendimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Con le previsioni formulate nel Dl Semplificazioni, in particolare all’articolo 23, il nostro sistema normativo aggiunge un ulteriore tassello alla vicenda, introducendo la possibilità di avvalersi di una certificazione preventiva ai controlli sulle attività implementate, tale da opporne i contenuti ai soggetti verificatori.

Le contestazioni sulla natura della spesa

Per meglio intendere il senso della recente previsione normativa, non si può non spiegare quale sia l’elemento di discrimine nella valutazione operata dal Fisco sui progetti di spesa realizzati.

In particolare, l’attenzione delle Entrate si focalizza su quanto ha precisato il comma 200 dell’articolo 1 della legge 160/2019, secondo cui «sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico … sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)».

Successivamente, il decreto Mise del 26 maggio 2020, all’articolo 2, ha chiarito che possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Lo stesso decreto aggiunge alle definizioni date sopra che «ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti».

Insomma, la precisazione secondo cui le spese agevolate «perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa» ha prodotto una dicotomia non da poco sul concetto di “novità” sotteso ai progetti di ricerca implementati fra la visione “aggiornata” delle Entrate e lo spirito con cui molte imprese si sono approcciate alla ricerca condotta. Tale dicotomia, ha indotto il Fisco a proporre una pace mediata, attraverso il citato provvedimento di sanatoria, con riversamento delle somme compensate senza sanzioni ed interessi.

La certificazione delle spese come elemento preventivo all’utilizzo del bonus

Con le previsioni contenute nell’articolo 23, commi da 2 a 5 del Dl 73/2022, il legislatore ha introdotto la possibilità per le imprese beneficiarie del bonus di richiedere ed ottenere una certificazione preventiva della spesa sostenuta, in modo da assicurare l’utilizzo in compensazione del bonus senza spiacevoli conseguenze a seguito di successivi controlli. Invero, la norma, modificando la legge istitutiva dell’agevolazione, premette che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.
Pertanto, con l’obiettivo di favorire l’applicazione del bonus in condizioni di certezza operativa, la certificazione in argomento consentirà alle imprese beneficiarie di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Stando al testo della norma, saranno soggetti appositamente abilitati che, coerentemente con le linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate, potranno rilasciare la certificazione. Sarà un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, ad individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, garantendone la professionalità, l’onorabilità e l’imparzialità. I soggetti, così individuati, confluiranno in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Tuttavia, essa potrà essere richiesta a condizione che eventuali violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Passando al novero degli effetti dell’ottenimento della certificazione, il decreto stabilisce che essa produce effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fatta eccezione per i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Di conseguenza, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli.

Fonte Il sole 24 ore

APPROFONDIMENTI

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design

RAMSES CONSULTING NEWS n. 363 – 28 giugno 2022

Cos’è un credito d’imposta?

Prima di approfondire le caratteristiche del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo vediamo cos’è un credito d’imposta. Esso può essere definito come un’agevolazione fiscale, di cui si avvale la  finanza agevolata, che differisce dal finanziamento, e permette di compensare debiti fiscali, diminuendo le imposte dovute. Mentre il finanziamento permette all’azienda di ricevere un importo che potrà essere dedicato ad una specifica attività, il credito d’imposta si configura come uno sconto sui tributi da pagare a fine anno.

Che cos’è il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo?

Il Credito d’imposta R&S, nello specifico, è una misura attiva dal 2015 e rivisitata con le successive Leggi di Bilancio, facente parte del Piano Transizione 4.0. L’agevolazione nasce il 29 luglio 2015 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174) del Decreto del 27 maggio 2015 (di seguito DM), emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso degli anni la misura ha subito svariate modifiche, a partire dalle attività ammissibili, fino al  2019 il credito d’imposta copriva infatti unicamente le attività di ricerca e sviluppo, con la Legge di Bilancio 2020 il bonus è stato esteso alle spese relative all’innovazione tecnologica e alle attività di design ed ideazione estetica.

La misura attuale sostiene le imprese negli investimenti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati all’innovazione di prodotti per garantire la competitività delle imprese manifatturiere, oltre ai costi di innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Chi può usufruire del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo?

I beneficiari del Bonus R&S Innovazione e Design sono tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese devono essere in regola con il Durc e con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Quali sono le attività di Ricerca e Sviluppo per il 2022?

I progetti ammessi all’agevolazione riguardano investimenti in attività innovative relative a:

  • Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il credito è riconosciuto in misura pari al 20% fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
  • Innovazione tecnologica: attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati a livello tecnologico, di prestazioni, di ecocompatibilità o dell’ergonomia. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%  fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
  • Innovazione tecnologica 4.0 e green: si riferisce alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
  • Design e ideazione estetica: attività svolte per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari, da imprese del settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Quali sono gli investimenti in Ricerca e Sviluppo?

Il Credito d’imposta R&S, innovazione e design ha lo scopo di incentivare una serie di attività atte a favorire la competitività delle imprese italiane, nello specifico spese legate a:

  • Personale, dipendente e autonomo, direttamente impegnato nella attività svolte internamente all’impresa.
  • Quote di ammortamento, canoni di locazione dei beni materiali mobili e dei software, fino ad un massimo del 30% delle spese di personale.
  • Contratti di ricerca extra Muros per le attività di R&S o contratti di innovazione per le attività di innovazione tecnologica o contratti stipulati con professionisti, studi professionali o altre imprese relative alle attività di ideazione estetica e design.
  • Servizi di consulenza fino ad un massimo del 20% delle spese relative alla voce personale o dei costi relativi ai contratti.
  • Materiali, forniture e altri prodotti analoghi, fino ad un massimo del 30% delle spese di personale o dei costi dei contratti.
  • Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali per invenzione industriali o biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, fino ad un massimo di 1 milione di euro. Sono escluse le operazioni intercorse tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Non è previsto un valore minimo di investimenti, ma la misura prevede l’ obbligo di certificazione dei costi rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti e la presentazione di una relazione tecnica asseverata che illustri. il progetto, le finalità e i risultati delle attività.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione tramite modello F24.

Come cambierà la misura nei prossimi anni?

Nel corso dei prossimi anni sono previste alcune variazioni, in particolare per quanto riguarda le aliquote agevolative.

  • Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
  • Innovazione tecnologica: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
  • Innovazione tecnologica 4.0 e green: nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
  • Design e ideazione estetica: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Credito d’imposta R&S Mezzogiorno

L’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. per incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, ha introdotto una specifica agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati in tali regioni.

La misura consente di garantire nelle regioni del Mezzogiorno intensità di aiuto rafforzate per le attività di ricerca e sviluppo, rientranti nella misura agevolativa valida per l’intero territorio nazionale.

Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per le sole attività di ricerca e sviluppo, anche in materia Coronavirus, sono previste le seguenti aliquote: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese.

Credito d’imposta R&S Certificazione Preventiva

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022), che con l’art. 23  è intervenuto sul credito d’imposta Ricerca e sviluppo, è stata prevista l’introduzione di una certificazione preventiva.

Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista.

Tale certificazione:

  • Può essere richiesta solo a condizione che non siano già state constatate delle violazioni o iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’impresa ne è formalmente a conoscenza;
  • può essere rilasciata da soggetti pubblici e privati in possesso di determinati requisiti meglio specificati con successivo Decreto del Mise. A tale riguardo verrà istituito un apposito Albo di certificatori presso il Ministero dello sviluppo economico;
  • comporterà oneri a carico dell’impresa richiedente, parametrati ai costi della procedura;
  • produrrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Fonte Gruppo Del Barba

Certificazione investimenti R&S per evitare le contestazioni

Attestato vincolante per l’amministrazione, tranne i casi di difformità – Entro 30 giorni il Dpcm con i requisiti degli abilitati al rilascio

Una buona notizia per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e desiderano avere certezze circa la spettanza e la fruizione dei relativi crediti d’imposta: l’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni pubblicato il 21 giugno in Gazzetta) introduce infatti una certificazione che consente agli investitori di mettersi al riparo da contestazioni.

La certificazione riguarda gli investimenti effettuati o da effettuare e sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché utilizzare nel processo valutativo le apposite linee guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico.

Nello specifico, il comma 2, per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti «effettuati o da effettuare» ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio relative a:

  • ricerca e sviluppo (comma 200);
  • innovazione tecnologica (comma 201);
  • design e innovazione estetica (comma 202);
  • innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (comma 203).

La norma dispone che la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il comma 3 prevede che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia, da adottare entro il 22 luglio, (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 73/2022), sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Con tale decreto dovranno anche essere stabilite:

1 le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori;

2 le modalità e condizioni della richiesta della certificazione;

3 i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Sarà inoltre istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

È importante notare che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 legge 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto appena detto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Nel rilasciare la certificazione i soggetti abilitati si attengono, nel processo valutativo,a quanto previsto da apposite linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. A tal fine, potrebbe essere opportuno utilizzare e valorizzare le modalità operative già contenute nel Dm 26 maggio 2020 e nei numerosi interpelli succedutisi nel tempo. Inoltre, un valido contributo, anche tramite una consultazione pubblica, potrebbe essere fornito dagli operatori, pubblici e privati, che si sono occupati dell’agevolazione.

La norma prevede infine opportunamente il reclutamento di personale specializzato da parte del Mise al fine di svolgere le attività conseguenti al nuovo istituto della certificazione.

Fonte Il sole 24 ore

Credito d’imposta R&S, le imprese potranno richiedere una certificazione delle attività per evitare problemi con gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate

Novità in materia di credito d’imposta in ricerca e sviluppo: all’articolo 23 del decreto legge n. 73 del 21 giugno il Governo ha introdotto la possibilità per le aziende di richiedere una certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica per cui è possibile usufruire del credito d’imposta.

La certificazione introduce quindi uno strumento di tutela per le imprese davanti al rischio di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano sia una sanzione amministrativa che un risvolto penale.

Ricordiamo, infatti, che nell’ipotesi che risulti che un impresa abbia usufruito di credito inesistente, può incorrere in una sanzione che va dal 100% al 200% del credito usufruito e, nel caso che il credito percepito sia superiore a 50.000 euro, si rischia da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione.

Nel caso in cui in fase di accertamento risulti che l’impresa abbia usufruito di credito non spettante si può intercorrere in una sanzione amministrativa pari al 30% del credito stesso, con rischio di reclusione da sei mesi a due anni per cifre superiori a 50.000 euro. Rischi che, hanno più volte sottolineato gli addetti ai lavori, minavano la efficacia dell’incentivo

Ricordiamo inoltre che a causa della ingente mole di accertamenti relativi al periodo fino al 2018, è stato di recente introdotta una possibilità di  sanatoria  per chi avesse timore di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione riguarda sia le attività di R&S sia le attività  di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per le quali sono previste delle maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta.

Chi può rilasciare la certificazione

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Inoltre la certificazione non avrà valore nel caso in cui le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta siano state già constatate e nel caso che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 21 luglio prossimo) a stabilire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. I soggetti che verranno giudicati idonei saranno inseriti in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Il testo dell’articolo 23 del DL n. 73 del 21 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale

Art. 23

Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e

  certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

  1. All’articolo  31  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, la parola «nuovi» e’ soppressa;

    b) dopo il comma 2, e’  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  la

definizione delle attivita’ di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al

credito d’imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo

economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

  2. Al fine di favorire l’applicazione  in  condizioni  di  certezza

operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e

202, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  imprese  possono

richiedere una certificazione che  attesti  la  qualificazione  degli

investimenti  effettuati  o  da  effettuare  ai   fini   della   loro

classificazione nell’ambito delle attivita’ di ricerca e sviluppo, di

innovazione  tecnologica  e  di   design   e   innovazione   estetica

ammissibili  al  beneficio.  Analoga   certificazione   puo’   essere

richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attivita’  di

innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di

innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione  ecologica   ai   fini

dell’applicazione  della  maggiorazione  dell’aliquota  del   credito

d’imposta prevista dal quarto periodo  del  comma  203,  nonche’  dai

commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della  legge

n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e  secondo  periodo

puo’  essere  richiesta  a  condizione  che  le  violazioni  relative

all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle  norme  citate  nei

medesimi periodi non siano state gia’ constatate e comunque non siano

iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita’

amministrative di accertamento delle  quali  l’autore  o  i  soggetti

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati  al

rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i  quali  quelli

idonei a garantire professionalita’, onorabilita’ e imparzialita’  ed

e’ istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero

dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le

modalita’ di vigilanza sulle attivita’ esercitate dai  certificatori,

le modalita’  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione,

nonche’ i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai

costi della procedura.

  4. Ferme restando le attivita’ di controllo previste dal comma  207

dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui

al   comma   2   esplica    effetti    vincolanti    nei    confronti

dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla  base

di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione

venga rilasciata per una attivita’ diversa  da  quella  concretamente

realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli  atti,

anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto

attestato nelle certificazioni sono nulli.

  5. La certificazione di cui al comma 2 e’ rilasciata  dai  soggetti

abilitati  che  si  attengono,  nel  processo  valutativo,  a  quanto

previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo

economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ previste dai commi  da

2 a 5, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e’  autorizzato  ad

assumere un  dirigente  di  livello  non  generale  e  10  unita’  di

personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico  e’

autorizzato a conferire l’incarico dirigenziale di  cui  al  presente

comma anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall’articolo

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il  Ministero

dello sviluppo economico  e’  autorizzato  a  bandire  una  procedura

concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il  predetto

personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  in  aggiunta  alle

vigenti facolta’ assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione

organica,  da  inquadrare  nell’Area  Terza  del  Comparto   Funzioni

Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,

ad acquisire il predetto personale mediante comando,  fuori  ruolo  o

altra  analoga  posizione  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti,

proveniente da altre pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del

personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario

delle istituzioni scolastiche e  del  personale  in  servizio  presso

l’Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  nonche’  del

personale delle Forze  armate,  ovvero  ad  acquisire  personale  con

professionalita’ equivalente proveniente da societa’ e  organismi  in

house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti,  con  rimborso

dei relativi oneri.

  8. Per l’attuazione dei commi 6 e 7 e’ autorizzata la spesa di euro

307.000 per l’anno 2022 ed euro 614.000 annui a  decorrere  dall’anno

2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell’ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Fonte Innovation post

Investimenti d’impresa in R&S e innovazione: per quali bonus è possibile chiedere la certificazione

Il decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 22 giugno 2022, introduce la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio. La certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà i requisiti per i soggetti pubblici o privati che potranno essere abilitati a rilasciare la certificazione.

Un “marchio di garanzia” per il credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le imprese potranno infatti richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

La novità arriva con il  decreto semplificazioni (D.L. n. 73/2022) e ha l’obiettivo di favorire l’applicazione del bonus in condizioni di certezza operativa.

Per quali bonus si può richiedere la certificazione

Entrando nel dettaglio, l’art. 22, c. 2, prevede che l’attestazione può essere richiesta per la qualificazione delle attività che consentono di beneficiare dei crediti di imposta disciplinati dai seguenti commi della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), prorogati dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1. C. 45, legge n. 234/2021):

– comma 200: credito di imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;

– comma 201: credito di imposta per attività di innovazione tecnologica;

– comma 202: credito di imposta per attività di design e ideazione estetica;

– commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 20 -sexies: credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green.

La certificazione dovrà attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio.

Chi può rilasciare la certificazione

La certificazione potrà essere rilasciata da soggetti pubblici o privati, iscritti un apposito albo dei certificatori, che sarà tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel processo valutativo diretto al rilascio della certificazione, i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (avvenuta il 22 giugno 2022) ad individuare i requisiti necessari per l’iscrizione.

Tra i requisiti richiesti, sono espressamente indicati quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità.

Con il medesimo decreto saranno stabilite, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori e le modalità e condizioni della richiesta della certificazione.

Saranno inoltre essere indicati gli oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Valenza certificazione

La certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Sono fatte salvi i controlli di cui all’art. 1, c. 207 della legge n. 160/2019, che l’Agenzia delle Entrate potrà svolgere ai fini della verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Quando può essere richiesta

Per espressa previsione normativa, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Oneri documentali

La previsione della certificazione non fa venir meno gli oneri documentali previsti dall’art. 1, c. 205-206, legge n. 160/2019.

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Bonus in sintesi

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentaleIl credito d’imposta è riconosciuto: – fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022: in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031: in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologicaIl credito d’imposta è riconosciuto: – fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica 4.0 e greenIl credito d’imposta è riconosciuto: – fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; – nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022: in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Attività di design e ideazione esteticaIl credito d’imposta è riconosciuto: – fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Fonte Ipsoa

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ARCHIVIO

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO – ARRIVA IL CONDONO – SERVIZIO ALERT CREDITI IMPOSTA

RAMSES CONSULTING NEWS n. 229 – 21 ottobre 2021

La “sanatoria” del credito d’imposta R&S

nel Decreto Fiscale

Con comunicato stampa n. 41 del 15 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha annunciato l’approvazione del Decreto Fiscale, contenente, fra gli altri, “alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura”.

Il testo approvato dal CdM prevede, all’articolo 5, commi da 7 a 12, una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

L’ambito applicativo della “sanatoria R&S” è circoscritto a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili:

  • soggetti che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • soggetti che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ovvero attribuendo rilevanza a spese relative alle attività di R&S svolte in  laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
  • soggetti che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

Al contrario, l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo risulta precluso alle fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente, attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti e ai casi in cui non sia stata prodotta adeguata documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.

Qualora l’indebita compensazione del credito R&S sia già stata constatata dall’Ente accertatore occorre distinguere, con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale:

  • i casi di credito R&S oggetto di contestazione con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, situazione in cui è precluso l’accesso alla procedura;
  • i casi di violazioni constatate con atto istruttorio oppure di contestazioni con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi, situazioni in cui il contribuente può accedere alla procedura per l’intero importo oggetto di recupero, accertamento, constatazione con impossibilità di rateazione.

La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dagli Uffici delle Entrate a “sanatoria” avviata, con conseguente decadenza dalla stessa.

La “procedura di riversamento spontaneo” delineata è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022 (secondo modello e contenuto da definirsi con provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro il 31.05.2022) con indicazione:

  • del periodo o periodi d’imposta di maturazione del credito R&S;
  • dell’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • “degli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e spese ammissibili”.

Le modalità e i termini di riversamento del credito R&S indebitamente compensato sono così sintetizzabili:

  • in unica soluzione entro il 16.12.2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12 del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal 17.12.2022 e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni pari al 30% oltre interessi ex articolo 20 D.P.R. 602/1973 decorrenti dal 17.12.2022.

Importante precisazione è che il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il perfezionamento della procedura, che si verifica col pagamento integrale dell’importo comunicato all’AdE, produce una conseguenza di grande rilevanza per gli imprenditori: la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.

Non resta ora che attendere il testo definitivo del Decreto Fiscale destinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale.

Fonte EC NEWS


Decreto Fiscale e “sanatoria” sul credito R&S

Nella bozza di decreto legge di accompagnamento alla manovra finanziaria 2022, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono contenute importanti novità per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015/2019.
L’art. 5, comma 7, prevede per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Condizioni per il riversamento spontaneo

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Tale procedura procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Non si potrà invece ricorrere alla restituzione nel caso in cui credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

  Termini per la restituzione del credito già compensato

Coloro i quali intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

Riversamento in tre rate ma con interessi

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo: la prima dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

La procedura si perfeziona con il pagamento del complessivo importo e, una volta cristallizzata, il contribuente non sarà perseguibile penalmente.

Oggi più che mai diventa importante prendere atto e verificare la propria posizione rispetto al credito di imposta ricerca e sviluppo al fine di poter limitare i danni nel caso in cui si sia approfittato, in buona fede, di una norma che oggi sembra scontare l’effetto boomerang.

I controlli sul credito Ricerca e Sviluppo già in corso

La procedura di restituzione dei crediti indebitamente fruiti non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto fiscale.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, accertato con un atto di recupero crediti o con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.

Oggi più che mai diventa importante prendere atto e verificare la propria posizione rispetto al credito d’imposta ricerca e sviluppo al fine di poter limitare i danni nel caso in cui si sia approfittato, in buona fede, di una norma che oggi sembra scontare l’effetto boomerang.

Ricerca&sviluppo, sanatoria anche con l’atto di recupero

Restituzione senza sanzioni e interessi per i crediti indebitamente utilizzati. Niente regolarizzazione in presenza di frodi o documenti falsi

Sul caos ricerca e sviluppo il Governo decide di azzerare tutto. Dopo cinque anni d’imposta caratterizzati da continui cambi di norme e una copiosa produzione di circolari e altri documenti di prassi per cercare di far chiarezza sul credito d’imposta, il decreto legge approvato il 15 ottobre in Consiglio dei ministri vara una sanatoria per tutte le imprese che hanno indebitamente utilizzato l’agevolazione. Si potrà restituire al Fisco il bonus «indebitamente utilizzato» in compensazione senza versare sanzioni e interessi. Possibilità di restituzione aperta anche alle imprese già raggiunte da atti di recupero o atti impositivi, che non siano ancora definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Con l’effetto che per chi completerà la regolarizzazione sarà esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000).

Una sanatoria aperta agli errori di qualificazione delle spese di ricerca e sviluppo ammissibili e agli errori di quantificazione o individuazione. Strada sbarrata, invece, nei casi in cui il credito d’imposta in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, ma anche nelle circostanze in cui manchi la documentazione in grado a supporto dell’avvenuto investimento.

Negli ultimi anni infatti, secondo quanto riportato dalla risposta della sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra a un question time in commissione Finanze al Senato, le imprese raggiunte da atti di recupero del bonus – secondo il Fisco indebitamente utilizzato – sono state 804 nel quinquennio 2017/2021 mentre i processi verbali di constatazione notificati (al netto dei rilievi già confluiti in un atto di recupero) sono stati 164.

Tornando alla sanatoria prevista dal decreto fisco-lavoro, l’arco temporale interessato copre il credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al 2019.

Per accedere sanatoria sarà necessario presentare una richiesta all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, indicando i periodi d’imposta di maturazione dei bonus fiscali, gli importi del credito da riversare spontaneamente e tutti quei dati e quelle informazioni relativi alle attività e alle spese ammissibili. Il modello dell’istanza sarà comunque reso disponibile dalle Entrate entro il 31 maggio 2022. Per perfezionare il riversamento sarà necessario procedere al pagamento e in ogni caso non si potranno compensare in F24 altri crediti spettanti per completare la procedura. La prima o unica rata andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022, mentre le scadenze delle successive (a cui andranno sommati gli interessi calcolati al tasso legale) saranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Attenzione, però. Chi si avvale della sanatoria ed è già interessato da atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi dovrà versare in un’unica soluzione, senza poter contare sul pagamento dilazionato.


IL CALENDARIO

Comunque si potrà decadere dalla regolarizzazione e le somme già versate verranno considerate come acconto, se dopo la comunicazione gli uffici accerteranno condotte fraudolente.

Linea dura anche per chi paga la prima rata e non onora le due successive. In questo caso oltre a decadere dalla restituzione, l’amministrazione finanziaria procederà all’iscrizione a ruolo delle somme residue dovute con l’aggiunta della sanzione del 30% e degli interessi.

Tutte le tappe della restituzione senza sanzioni e interessi
31 MAGGIO 2022
L’agenzia delle Entrate deve definire con un provvedimento il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione
30 SETTEMBRE 2022
Va inviata la richiesta alle Entrate per aderire al riversamento spontaneo, indicando tra l’altro il periodo o i periodi per cui è maturato il credito e gli importi
16 DICEMBRE 2022
La prima o unica rata per il riversamento spontaneo: nel caso in cui il contribuente sia stato già raggiunto da un atto di recupero non definitivo si versa in un’unica soluzione
16 DICEMBRE 2023
La seconda scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale
16 DICEMBRE 2024
La terza e ultima scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale

Fonte Il Sole 24 ore


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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo ARCHIVIO 2020 2021 2022

RECUPERA FINO AL 45% DEGLI INVESTIMENTI FATTI IN RICERCA & SVILUPPO

Molto spesso le aziende non utilizzano il credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo perché non sono consapevoli che le attività che svolgono quotidianamente possono rientrare in questa agevolazione.

L’agevolazione non premia solo la ricerca avanzata fatta nei centri ricerca delle grandi aziende ma anzi premia soprattutto la ricerca e sviluppo fatta quotidianamente dalle PMI che ogni giorno innovano prodotti e processi.

Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo è un’agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2020, all’interno del PIANO NAZIONALE IMPRESA  4.0 che ha il fine di incentivare gli investimenti in innovazione delle imprese nel periodo d’imposta  successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.

La misura dell’agevolazione, cambia a seconda della tipologia di investimento effettuato.

SCHEDA DI RIEPILOGO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO anno 2020

BENEFICIARI

  • Imprese di qualsiasi settore e dimensione (sia PMI che Grandi Imprese)
  • Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica)
  • Enti non commerciali e Imprese agricole.

AGEVOLAZIONE

Ricerca e sviluppo 

  • Credito d’imposta del 12% per cento nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la misura del credito d’imposta è del

  • 25% per le grandi imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 45% per le piccole imprese.

Innovazione tecnologica

  • Credito d’imposta del 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

  • Credito d’imposta innovazione green o digitale del 10% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

Design e ideazione estetica 

  • Credito d’imposta del 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

PROGETTI AGEVOLABILI

 Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività

– di ricerca fondamentale,

– di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

 Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Entro 60 giorni dall’approvazione il MISE detterà i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

SPESE AMMISSIBILI

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

  b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, (nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

  c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

  d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente;

  e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

  f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

ADEMPIMENTI

Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale)

Redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione

Soggetti interessati   

Possono beneficiare dei crediti le imprese: residenti nel territorio dello Stato, incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti; indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa; rispettose delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Escluse le imprese: 

in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al Dlgs 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del Dlgs 231 /2001

Ambito temporale 

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 Esteso al in corso (esercizio 2020 per soggetti solari) periodo d’imposta in corso al 31/12/22 (esercizi solari ’21 e ’22)

Definizioni delle attività ammissibili 

Con il decreto attuativo, il Mise ha dettato i criteri per la corretta applicazione e definizione di: 
– ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi e dei criteri del Manuale di Frascati dell’Ocse (art. 2 del Dm). Assumono rilevanza le attività di R&S che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità di una singola impresa
– innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse (art. 3 del Dm)  
– innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del 150% (art. 5 del Dm) con numerosi obiettivi di innovazione digitale. Inoltre, si considerano attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare declinati nella comunicazione della Commissione Ue (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020
– design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e dellaceramica. L’art. 4 del Dm individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

Tipologia di spese 

Anche se ogni tipologia di credito contempla le sue spese e le sue maggiorazioni, le tipologie di spese agevolabili riguardano le spese del personale dipendente, le quote di ammortamento e canoni di leasing di beni e software, le spese per ricerca extra-muros, le spese per sevizi di consulenza, le spese per materiali, forniture anche per realizzare prototipi. 

Ricerca commissionata dall’estero 

Poiché è stata anticipata alla fine del 2019 la cessazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del Dl 145/2013, è venuto a mancare anche il riferimento al comma 1-bis di tale articolo che permetteva l’agevolazione per la ricerca commissionata dall’estero.

 Spese ammissibili e documentazione contabile 

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’art. 109, commi 1 e 2 del Tuir. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (comma 204 e art. 6 del Dm). Inoltre, l’art. 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori. 

Relazione Tecnica 

Le imprese dovranno predisporre una Relazione Tecnica  (La Relazione tecnica diventa “asseverata”) che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta
 Utilizzo del credito d’imposta In compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, con: utilizzo in tre rate annuali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. Non si applica il limite annuale di cui all’art. 34, comma 1, L. 388/2000, né quello di € 250.000 altrimenti previsto per i crediti agevolativi. Trattamento IRES ed IRAP Non concorre alla formazione del reddito IRES e IRAP

Cumulabilità del credito con altre agevolazioni 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Controlli da parte dell’agenzia delle Entrate 

L’agenzia delle Entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta in base: all’apposita certificazione della documentazione contabile; alla relazione tecnica; all’ulteriore documentazione fornita dall’impresa.

Contabilizzazione 

Trattasi di contributo in conto esercizio (voce A5 del conto economico)

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO Variazioni per gli anni  2021-2022

Proroga con potenziamento del credito d’imposta R&S&I&D

La proroga del credito R&S&I&D fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 è contraddistinta dalle seguenti principali novità:

  • aumento sul biennio 2021/2022 delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
  • conferma sul biennio 2021/2022 delle aliquote maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
  • obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Tipologia di attivitàPeriodo di sostenimento delle speseAliquote e limiti di credito
R&SPeriodi d’imposta 2021 e 2022 (per imprese con periodo coincidente con l’anno solare)20%
Limite: 4 milioni di euro
Imprese del 

Mezzogiorno:

–  25% grande impresa
–  35% media impresa
–  45% piccola impresa
IT Innovazione Tecnologica10%
Limite: 2 milioni di euro
IT green o digitale 4.015%
Limite: 2 milioni di euro
Design10%
Limite: 2 milioni di euro

Riepilogo Aliquote e massimali 2020 – 2021 – 2022

LEGGE DI BILANCIO2020

ALIQUOTE
del CREDITO D’IMPOSTA
LEGGE DI BILANCIO2020 IMPORTO MASSIMO
del CREDITO D’IMPOSTA
LEGGE DI BILANCIO2021
anni 2021-2022 ALIQUOTE
del CREDITO D’IMPOSTA
LEGGE DI BILANCIO2021
anni 2021-2022 IMPORTO MASSIMO
del CREDITO D’IMPOSTA
R&S12%3 milioni di euro20%4 milioni di euro
Mezzogiorno:
–  25% grande impresa
–  35% media impresa
–  45% piccola impresa
Innovazione
Tecnologica
6%1,5 milioni di euro10%2 milioni di euro
Innovazione
green e digitale
10%1,5 milioni di euro15%2milioni di euro
Design
e ideazione estetica
6%1,5 milioni di euro10%2 milioni di euro


Proroga con potenziamento del credito d’imposta Formazione 4.0

La proroga del credito Formazione 4.0 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 prevede un’importante estensione dell’ambito applicativo oggettivo, restando invariati aliquote e massimali.

Si ampliano dunque sul biennio i costi ammissibili:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Per tutti i crediti d’imposta, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni anziché 5.

E’ POSSIBILE RECUPERARE L’AGEVOLAZIONE NON USUFRUITA DAL 2017 AL 2019 SEGUENDO LA VECCHIA NORMATIVA 

Per le spese sostenute dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2019  è invece applicabile la vecchia disciplina che prevede aliquote differenziate a seconda dell’anno di riferimento. Si tratta di un fondo perduto riconosciuto in credito di imposta calcolato sull’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nel triennio 2012-2013-2014.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta  compensabile con altri tributi con le seguenti percentuali:

Credito di imposta del 50%

  • Personale interno con rapporto di lavoro subordinato impiegato in attività di ricerca e sviluppo 
  • Personale interno con rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato (scende al 25% nel 2019)
  • Compensi amministratori qualificati per la quota parte relativa all’attività di ricerca e sviluppo (scende al 25% nel 2019)
  • Contratti di ricerca stipulati con Università, Organismi di Ricerca ed organismi equiparati , comprese le start up e le PMI innovative
  • Contratti di ricerca stipulati con altre imprese (scende al 25% nel 2019)
  • Competenze tecniche e privative industriali acquisite da fonti esterne (scende al 25% nel 2019)
  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio (scende al 25% nel 2019)

Credito di imposta del 25 %  (aliquota reintrodotta dal 2019)

  • Personale interno con rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato (dal 2019)
  • Compensi amministratori qualificati per la quota parte relativa all’attività di ricerca e sviluppo (dal
  • Contratti di ricerca stipulati con altre imprese (dal 2019)
  • Competenze tecniche e privative industriali acquisite da fonti esterne (dal 2019)
  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio (dal 2019)
  • costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (dal 2019)

Credito di imposta del 100% fino a 5’000 euro delle spese di certificazione dei costi di ricerca e sviluppo.

L’innovazione SOFTWARE e il credito d’imposta R&S

I parte

L’individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. L. di Stabilità 2015), è questione particolarmente delicata per quanto attiene l’innovazione software.

Lo sviluppo di software, infatti, è attività sovente connessa all’innovazione, ma solo a determinate condizioni può includere componenti di R&S chiaramente identificabili.

La R&S può riferirsi in tal caso al software come prodotto finale oppure al software come parte integrante di un progetto innovativo, in termini di innovazione di prodotto o di processo.

In questo primo contributo si affronterà il tema del software come prodotto finale, rinviando ad un contributo successivo la disanima del software come parte integrante di un’innovazione di processo.

I principali atti di indirizzo sul tema sono i seguenti:

  • paragrafi 2.68 e seguenti del c.d. Manuale di Frascati, edizione 8.10.2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”;
  • circolare Mise n. 59990 del 9.2.2018;
  • risoluzione AdE 46/E/2018;
  • risoluzione AdE 40/E/2019.

Il Mise in particolare ha fornito, nella circolare n. 59990 del 9.2.2018, indicazioni a carattere sistematico sull’applicazione della disciplina del credito d’imposta R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.

Preliminarmente le attività devono essere ricondotte alle definizioni contenute nella fonte primaria dell’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013, che ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e a loro volta mutuate dal c.d. Manuale di Frascati:

  • ricerca teorica o di base;
  • ricerca applicata o industriale;
  • sviluppo sperimentale.

Dal punto di vista operativo l’Ocse, e, successivamente, il Mise hanno evidenziato che le innovazioni legate al software come prodotto finale sono generalmente di tipo incrementale, dunque qualora abbiano un effettivo contenuto innovativo rispetto al settore software, sono da classificarsi nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

Sono ovviamente valevoli anche per il software i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel citato Manuale di Frascati:

  • criterio di novità;
  • criterio di creatività;
  • criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);
  • criterio di sistematicità;
  • criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.

L’applicazione dei criteri del Manuale di Frascati al caso del software comporta che, ai fini della classificazione nell’ambito delle attività di R&S, debbano essere soddisfatti in particolare i seguenti requisiti:

  • l’esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico;
  • lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica;
  • il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non essendo sufficiente l’utilizzo di un software preesistente per una nuova applicazione o un nuovo scopo.

Nella seguente tavola sinottica si riassumono le fattispecie citate dal Manuale di Frascati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività di sviluppo software ammissibili e non al credito d’imposta R&S:

Attività di sviluppo software ammissibili al credito R&SAttività di sviluppo software NON ammissibili al credito R&S
Sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazioneAggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi
Sforzi per risolvere conflitti hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una reteOrdinaria manutenzione del computer o del software
Progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originaliSviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti
La creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecnicheL’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti
La creazione di nuove originali tecniche di criptazione o di sicurezzaLa creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti
L’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati
La personalizzazione del software per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base
L’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti

Ne emerge un quadro complessivo in cui risultano agevolabili le attività di sviluppo software connotate da significativi elementi di novità o di significativo miglioramento per il mercato, in grado di superare un ostacolo tecnico-scientifico non risolvibile con le conoscenze informatiche disponibili in quel momento.

Come per le innovazioni di prodotto restano dunque escluse dalla disciplina del credito d’imposta R&S le attività di tipo ricorrente o routinarie connesse al software, così come le attività di copiatura, imitazione, decodifica.

Si rammenta, infine, che la corretta applicazione della disciplina agevolativa richiede anche l’individuazione del punto conclusivo della fase o delle fasi di R&S, in base a una dead-line che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo.

Nello sviluppo sperimentale del software il momento conclusivo delle attività ammissibili coincide pertanto, in linea generale, con il c.d. beta testing. 

L’innovazione SOFTWARE e il credito d’imposta R&S

II parte

Le tecnologie dell’informazione ricoprono un ruolo di primo piano nelle attività innovative e influenzano sempre più la capacità delle imprese di svolgere attività di R&S.

Le attività di R&S possono riguardare, in particolare, sia lo sviluppo sperimentale di software inteso come prodotto finale, sia lo sviluppo di software come parte integrante di un più ampio progetto innovativo, sia esso di R&S oppure no.

Le attività di R&S si configurano infatti come un sottoinsieme qualificato di attività innovative, in grado di soddisfare tutti e cinque i requisiti del Manuale di Frascati, edizione 8.10.2015, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”. I criteri da applicare al corretto inquadramento dello sviluppo sperimentale del software come prodotto finale, sono presenti nelle   indicazioni contenute nei paragrafi 2.68 e seguenti del  Manuale di Frascati e alla circolare Mise n. 59990 del 9.2.2018.

l tema del software come parte integrante di un’innovazione di processo o dell’organizzazione, ai fini della disciplina del credito d’imposta R&S introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e successive modifiche, è affrontato espressamente dalla risoluzione AdE 40/E/2019, che richiama a sua volta la risoluzione AdE 46/E/2018 e tutta la normativa R&S applicabile al triennio 2007-2009.

L’attuale disciplina agevolativa non presenta infatti sostanziali differenze rispetto all’omonima disciplina introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280–284, L. 296/2006 e dal relativo decreto attuativo 76/2008 (c.d. “Decreto Ricerca”).

Nel caso delle innovazioni di processo applicate al settore delle imprese commerciali o delle innovazioni dell’organizzazione, che siano caratterizzate da una componente immateriale (software) rilevante, la risoluzione AdE 40/E/2019 estende l’applicazione dei criteri sistematici di qualificazione e classificazione indicati nei paragrafi 2.68 e seguenti del Manuale di Frascati e tradotti nella circolare Mise n. 59990 del 09.02.2018, originariamente previsti con riferimento al settore delle imprese di sviluppo software.

Secondo la prassi interpretativa del Mise, nel campo applicativo del credito d’imposta R&S non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l’impresa intraprende, bensì esclusivamente quelle che, nell’ambito di un più ampio processo d’innovazione, si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di R&S secondo i seguenti criteri di classificazione e qualificazione del c.d. Manuale di Frascati:

  • criterio di novità;
  • criterio di creatività;
  • criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);
  • criterio di sistematicità;
  • criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.

Le innovazioni di processo e le innovazioni organizzative sono di per sé escluse dall’agevolazione, in base alla circolare AdE 46/E/2008, che, al paragrafo 2), specifica, in relazione alla precedente normativa del c.d. Decreto Ricerca, che il riferimento alle “Definizioni” riportate dal paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), rende inammissibili le attività riconducibili a definizioni diverse da quelle di ricerca teorica, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale.

Per “innovazione del processo” si intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software.

Per “innovazione organizzativa” si intende l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.

L’esclusione delle innovazioni di processo dall’ambito di applicazione del credito d’imposta R&S è stata espressamente ribadita dall’Agenzia delle entrate anche nella risoluzione 46/E/2018, in riferimento all’introduzione e applicazione di tecnologie e immobilizzazioni tecniche d’avanguardia, seppure già ampiamente diffuse e disponibili nel settore di riferimento.

Gli investimenti in tecnologie già esistenti non possono infatti qualificarsi, nel loro complesso, come attività di R&S ai fini della disciplina del credito di imposta: trattasi di attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, composto da beni strumentali materiali e/o immateriali, direttamente impiegati nel processo produttivo dell’impresa, sebbene innovativi per l’impresa stessa.

Nei casi di innovazione di processo o organizzativa, in linea generale, si riscontra l’assenza di almeno due dei cinque criteri di Frascati:

  • il criterio di novità (per il mercato);
  • il criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria).

Come prassi operativa risulta dunque fondamentale distinguere, ai fini dell’individuazione delle attività ammissibili al credito R&S:

  • il caso di investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali, che di per sé esulano dalle attività di R&S;
  • il caso di innovazioni di processo delle imprese commerciali o di innovazioni organizzative prive di una componente software rilevante, di per sé escluse per definizione dall’agevolazione;
  • il caso di innovazioni di processo delle imprese commerciali o di innovazioni organizzative dotate di una componente immateriale rilevante, nel qual caso si dovrà accertare la riconducibilità del software ai criteri di Frascati declinati all’attività di sviluppo software inteso come prodotto finale.

Gestione applicativa di un software:
non genera bonus ricerca e sviluppo

Gli investimenti ammessi al credito d’imposta R&S devono tradizionalmente riguardare attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”. È escluso dal beneficio il progetto finalizzato a incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di lavoro e migliorare la formazione del personale, trattandosi di “innovazione di processo”.
Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul tema del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, affrontando l’aspetto della corretta individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione. L’occasione per ritornare sull’argomento è fornita da un’istanza di interpello, nella quale si chiede all’Amministrazione finanziaria di valutare l’ammissibilità al beneficio di un progetto d’investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software.
 
Il documento di prassi, in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che dette attività non rientrano tra quelle di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull’utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l’impresa.
 
In altri termini, le attività intraprese dalla società, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l’efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla “digitalizzazione” dei processi di produzione.
Tali devono considerarsi, in particolare, gli investimenti effettuati dalla società per la realizzazione di “…un sistema informatico condiviso cross-department per la gestione e l’allineamento delle informazioni e dei documenti in tempo reale in un contesto caratterizzato dalla generazione continua di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività core, anche da parte di diversi reparti aziendali…”.
 
Secondo il suddetto parere tecnico, tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria “innovazione di processo” e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta.
 
L’esclusione delle “innovazioni di processo” dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo è stata di recente ribadita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 46/2018, in riferimento a una fattispecie caratterizzata per il fatto che le attività e le spese per le quali veniva richiesta l’ammissione al beneficio consistevano essenzialmente nell’introduzione e nell’applicazione, da parte dell’impresa istante, di numerose tecnologie e immobilizzazioni tecniche d’avanguardia, ma già ampiamente diffuse e disponibili anche nel settore di riferimento.
 
Infatti, il ministero dello Sviluppo economico, richiamando anche la citata risoluzione ritiene che le attività oggetto d’interpello non siano riconducibili alle attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” tradizionalmente ammissibili al credito di imposta in argomento.
 
Al riguardo, la risoluzione 46/E riconduceva le stesse attività, anche per quanto riguarda la parte software, tra quelle direttamente realizzative di un programma di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali direttamente impiegati nel processo produttivo dell’impresa ancorché costituenti investimenti innovativi per l’impresa stessa.
 
Secondo il ministero dello Sviluppo economico, deve ritenersi che la regola interpretativa affermata nella risoluzione 46/2018 assuma valenza di principio generale e, dunque, pur nella considerazione della diversità degli elementi di fatto, sia applicabile, mutatis mutandis, anche nel caso ora prospettato.

L’innovazione Software e il credito d’imposta R&S

L’individuazione delle attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&S è questione particolarmente delicata per quanto attiene l’innovazione software.

Lo sviluppo di un software, infatti, è riconducibile all’innovazione, ma solo a determinate condizioni può includere componenti di R&D chiaramente identificabili.

I chiarimenti del Mise

Il Mise ha fornito nella circolare n. 59990 del 09/02/2018 indicazioni a carattere sistematico sull’applicazione della disciplina del credito R&S al caso delle imprese che svolgono attività di sviluppo software.

Le attività devono potersi ricondurre a:

  • Ricerca teorica o di base
  • Ricerca applicata o industriale
  • Sviluppo sperimentale

I criteri per la R&S secondo il Manuale Frascati

Sono ovviamente valevoli anche i 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel Manuale di Frascati:

  • Criterio di novità
  • Criterio di creatività
  • Criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria)
  • Criterio di sistematicità
  • Criterio di trasferibilità e/o riproducibilità

Il Manuale specifica che l’esecuzione del software deve dipendere da un progresso scientifico/tecnologico e che lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico/tecnologico su base sistematica.

Aggiunge poi che il software deve produrre un avanzamento scientifico/tecnologico, che si traduce in aumento dello stock di conoscenza, non esistendo alcun software alternativo per la nuova applicazione o per il nuovo scopo.

Restano escluse dalla disciplina del credito d’imposta le attività di tipo ricorrente o routinarie connesse al software così come quelle di copiatura, imitazione, decodifica.

Beta-testing e sviluppo sperimentale

Si rammenta inoltre, che deve rendersi possibile individuare un punto conclusivo dell’attività di R&D in base ad una dead-line che non può riguardare attività successive a quelle di sviluppo pre-competitivo. Tale momento conclusivo si fa coincidere in linea generale con il beta-testing.

Le attività di R&D possono riguardare sia lo sviluppo sperimentale del software inteso come prodotto finale, che lo sviluppo software come parte integrante di un più ampio progetto innovativo.

Innovazione di processo o organizzativa escluse dalla R&S

Il tema del sw come parte integrante di un’innovazione di processo o dell’organizzazione è espressamente affrontata dalla risoluzione Ade 40/E/2019.

Nel caso delle innovazioni di processo applicate al settore delle imprese commerciali o delle innovazioni dell’organizzazione che siano caratterizzate da una componente immateriale (software) rilevante, la risoluzione estende l’applicazione dei criteri di qualificazione e classificazione del Manuale di Frascati sopracitati.

Le innovazioni di processo e organizzative sono quindi di per sé escluse dall’agevolazione poiché diverse da quelle di ricerca teorica, di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale.

Specifichiamo le differenze

Con innovazione di processo s’intende l’applicazione di un metodo di produzione sensibilmente migliorato o nuovo che include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel sw.

Per innovazione organizzativa s’intende invece l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa o nell’organizzazione del luogo di lavoro.

Gli investimenti in tecnologie già esistenti non possono quindi rientrare nelle attività di R&D ai fini della disciplina del credito d’imposta perché trattasi di attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso composto da beni strumentali materiali e/o immateriali, impiegati direttamente nel processo produttivo dell’impresa seppur innovativi per essa.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO SETTORE SOFTWARE: CHIARIMENTI APPLICABILITÀ

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno chiarire la disciplina del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per il settore dello sviluppo del software, viste le “numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese che svolgono” questo tipo di attività.

Per questo il MISE il 9 febbraio 2018 ha pubblicato la circolare n. 59990/2018 con la quale ha fornito alcune indicazioni di carattere sistematico per individuare quali siano le attività ammissibili all’agevolazione prevista nell’articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Vediamo insieme il contenuto della circolare e il suo significato.

Credito d’imposta: definizioni principali

La circolare parte dalla definizione delle attività ammissibili, divise tra ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale (così come contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”).

Vediamo nello specifico cosa si intende per:Ricerca fondamentaleAttività svolte per acquisire nuove conoscenze teoriche sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.Ricerca applicata
(o Ricerca industriale)Sviluppo della conoscenza già acquisita allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche, finalizzate all’avanzamento tecnico e tecnologico.Sviluppo sperimentaleInclude tutte le attività che hanno lo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, incluso prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi (es. un prototipo o prodotti pilota).

Le definizioni dettagliate possono essere riprese integralmente dal Manuale Frascati (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development): nella citata comunicazione europea viene espressamente detto che “per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell’OCSE”.

Credito d’imposta: specifiche sullo sviluppo del software

Nella circolare il MISE chiarisce che le innovazioni legate al software, come prodotto finale, per rientrare nel credito d’imposta, devono essere configurabili come sviluppo sperimentale, oltre ad avere effettivo contenuto di R&S. Un progetto per lo sviluppo di un software viene classificato come R&S quando:

  • la sua esecuzione deriva da un progresso scientifico e/o tecnologico
  • lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

Pertanto un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento del know-how. Con la precisazione, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.

Sempre facendo riferimento al Manuale Frascati, la circolare poi richiama espliciti esempi volti a chiarire:

  1. cosa significa R&S in tema di sviluppo di software
  2. quali sono le attività routinarie o ordinarie che, pur essendo correlate al software, non presentano contenuti di R&S.

Esempi di attività di sviluppo software con contenuti di R&S

Le attività di sviluppo software che possono essere considerate R&S sono attività di sviluppo di nuovi algoritmi prima non esistenti: quindi non un semplice aggiornamento di un’applicazione esistente, ma lo sviluppo di un progetto nuovo che svolga una funzione prima non prevista.

Facciamo alcuni esempi:

  • lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione
  • la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali
  • gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete
  • la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche
  • la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza

Esempi di attività di sviluppo che non hanno un contenuto di R&S

Tutte le attività di aggiornamento o manutenzione connesse al software (definite come attività di tipo ricorrente o di routine) non sono classificabili come R&S.

Vediamo qualche esempio:

  • i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi
  • le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software
  • lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati
  • la customizzazione di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base
  • l’ordinaria attività di correzione di errori (debug) di sistemi e programmi esistenti

Per concludere quindi l’attività di sviluppo del software deve apportare “un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili“.

Credito d’imposta: documentazioni richieste

In ultimo va detto che la disciplina sulle agevolazioni in materia di Ricerca e Sviluppo per essere giustamente applicata, non solo richiede che le attività soddisfino i requisiti sopra elencati, ma che siano documentate le fasi conclusive di R&S, visto che il credito d’imposta non può essere elargito per le attività successive a quelle pre-competitive, che nel caso dello sviluppo del software corrispondono al cosiddetto beta testing.

Poiché stiamo parlando di un incentivo automatico (ossia non è prevista una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante), il legislatore afferma che sarà compito specifico dell’impresa che vorrà usufruire delle agevolazioni predisporre:

  • la documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi (documentazione contabile certificata)
  • un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino:
    • gli elementi di novità che il progetto intende perseguire
    • l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti
    • l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili
    • l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa.

CREDITO D’IMPOSTA R&S SOFTWARE – ATTIVITA’ AMMISSIBILI (pdf)

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