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Credito d’imposta R&S, innovazione e design: cambiano le aliquote e l’importo massimo

Dicembre 1, 2020
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Legge di Bilancio 2021, Newsletter, Ricerca & Sviluppo
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RAMSES CONSULTING NEWS n.129 – 1 dicembre 2020

Nuove regole per il credito d’imposta R&S&I. Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma il beneficio fino alla fine del 2022 e rinnova la disciplina in vari punti.

Tra le novità l’aumento delle aliquote agevolative e dell’importo massimo del bonus che spetta a ciascuna impresa.

Vengono poi ritoccate le spese agevolabili: tra le diverse innovazioni si segnala l’inclusione tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica di quelle relative ai software.

Viene, inoltre, previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design al restyling

Il disegno di legge di Bilancio 2021 innova la disciplina dell’incentivo (di cui ai commi da 198 a 209, dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020), apportando significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo.

Le novità riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: durata, percentuali di agevolazioni, spese ammissibili e importo massimo del beneficio spettante a ciascuna impresa.

Durata dell’agevolazione

Una prima novità riguarda la durata del beneficio. La legge di Bilancio 2020, istitutiva del credito d’imposta, infatti, attribuisce il bonus per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2020 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il ddl di Bilancio 2021 allunga il periodo di fruizione fino a quello in corso al 31 dicembre 2022. In pratica, il credito d’imposta viene esteso al biennio 2021 e 2022.

Misure del beneficio

Le innovazioni più rilevanti previste dal ddl di Bilancio 2021 riguardano le misure del beneficio e l’importo massimo spettante a ciascuna impresa.

Ricerca e sviluppo

Per le attività di ricerca e sviluppo, ai sensi della legge di Bilancio 2020, il credito di imposta è pari al 12% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Il ddl di Bilancio 2021 aumenta la misura del beneficio al 20% e l’ammontare massimo di beneficio spettante a 4 milioni di euro.

Prevista anche la proroga fino al 2022 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, confermando le aliquote maggiorate fissate per il 2020 dal decreto “Rilancio” (articolo 244, D.L. n. 34/2020):

  • 25% per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato di almeno 50 milioni di euro o totale di bilancio di almeno 43 milioni;
  • 35% per le medie imprese con almeno 50 occupati e fatturato non inferiore a 10 milioni;
  • 45% per le piccole imprese con almeno 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni. 

Innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica, in base alla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è pari al 6% delle spese, aumentato al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

In entrambi i casi, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il ddl di Bilancio 2021 incrementa l’aliquota al 10% per le attività di innovazione tecnologica e al 15% per attività di innovazione green e digitale e aumenta l’ammontare massimo del beneficio spettante a 2 milioni di euro.

Design e ideazione estetica

Rafforzato anche il credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Secondo la legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Con il disegno di legge di Bilancio 2021 il credito d’imposta viene elevato al 10% delle spese, mentre l’ammontare massimo di beneficio spettante aumenta a 2 milioni di euro.

Spese ammissibili

Il disegno di legge ritocca anche le spese ammissibili. In particolare, per le spese per contratti di ricerca extra muros vengono ammessi anche i contratti stipulati con soggetti esteri.

Altra modifica riguarda le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. In tal caso viene precisato che, oltre alle spese relative a contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati white list, sono ammesse anche spese riferite a contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Per il credito per l’innovazione tecnologica viene inoltre previsto che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale, ma anche delle spese per contratti di ricerca extra-muros.

Con il ddl di Bilancio 2021 vengono ampliate anche le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, con l’ammissione delle spese relative ai software.

Oneri documentali

Altra modifica riguarda gli oneri documentali richiesti per accedere al credito d’imposta.

La novità interessa la relazione tecnica illustrativa delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Il ddl di Bilancio 2021 introduce l’obbligo di asseverare tale relazione.

Rimane invece confermato l’obbligo di certificazione: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, viene previsto un credito d’imposta di importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.

Ambito soggettivo

Il ddl di Bilancio 2021 interviene poi sull’ambito soggettivo del credito di imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di Bilancio 2020 – che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente previsto dal comma 199.
La modifica intende eliminare il dubbio interpretativo che può sorgere dalla lettura della formulazione vigente del comma 199, che, facendo riferimento al reddito d’impresa, pare escludere dall’agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.
In base alla nuova formulazione del comma 199, il beneficio spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Restano escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nuove aliquote e massimali

 Legge di Bilancio 2020Legge di Bilancio
2021
 Aliquote del credito di impostaImporto massimo del credito di impostaAliquote del credito di impostaImporto massimo del credito di imposta
R&S12%3 milioni di euro20%4 milioni di euro
Innovazione tecnologica6%1,5 milioni di euro10%2 milioni di euro
Innovazione green e digitale10%1,5 milioni di euro15%2 milioni di euro
Design e ideazione estetica6%1,5 milioni di euro10%2 milioni di euro

Fonte Ipsoa professionalità quotidiana


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