RAMSES CONSULTING NEWS n. 507 – 22 febbraio 2023
Fondo nuove competenze: proroga dell’Avviso a tutto il 2023
Con un emendamento al decreto Milleproroghe si prevede l’estensione a tutto il 2023 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa del 14 febbraio 2023. Per accedere al contributo finanziato, oltre alla stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sarà necessario procedere a inviare le domande contenenti i progetti formativi tramite la piattaforma dedicata dell’Anpal.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un comunicato stampa del 14 febbraio 2023, ha annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe che prevede l’estensione a tutto il 2023 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze. Al decreto legge, al momento all’esame del Senato, è aggiunto l’art. 22-bis, di modifica dell’art. 88 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
La spesa relativa alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi sarà a carico del Fondo Nuovo Competenze, costituito presso l’Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
Per accedere al contributo finanziato, oltre alla stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro è necessario procedere a inviare le domande contenenti i progetti formativi tramite la piattaforma dedicata dell’Anpal.
Cos’è il Fondo nuove competenze
Il Fondo nuove competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che è stato istituito con la finalità di aiutare aziende e lavoratori nella fase post Covid mediante lo sviluppo di competenze e mediante una formazione ad hoc sulla persona, in un’ottica di soddisfacimento delle nuove esigenze aziendali.
Inizialmente previsto per il biennio 2020 – 2021 dal decreto Rilancio, è stato rifinanziato con un miliardo di euro anche per l’anno 2022 con il decreto del Ministero del Lavoro del 22 settembre 2022, prevedendo che le domande di accesso possono essere presentate dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo i criteri del nuovo bando ANPAL 2022, integrato dal decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022.
L’impianto del Fondo Nuove competenze si basa su un sistema che consente ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale di prevedere specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di attivare i percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
A chi si rivolge il Fondo nuove competenze 2022 e quello che sarà per il 2023
In attesa di capire quale sarà la platea dei destinatari/beneficiari per l’anno 2023, per l’anno 2022 il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023.
Requisito fondamentale per poter accedere ai benefici garantiti dal fondo è che il datore di lavoro:
– deve essere in regola un punto di vista contributiva, fiscale e assistenziale;
– non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
– non devono avere in corso contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
Il ruolo essenziale degli accordi collettivi
Gli accordi collettivi che consentono di accedere al Fondo nuove competenze sono quelli previsti dal decreto Rilancio (art. 88, comma 1) e dal decreto Agosto (art. 4) e devono avere la finalità di concordare e far collimare duplici esigenze: da un lato, quella del datore di lavoro di essere in grado di rispondere a mutate esigenze organizzative e produttive; dall’altro, quello di accompagnare i lavoratori in tale percorso ovvero di favorire percorsi di ricollocazione professionale.
Per quanto riguarda le regole 2022, in attesa di quelle per il 2023, gli accordi con i quali si rimodula l’orario di lavoro devono:
– essere sottoscritti dal 3 novembre ed entro il 31 dicembre 2022;
– specificare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo. Il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40, mentre quello massimo è pari a 200;
– indicare il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
– presentare il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;
– indicare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico o nel caso del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Inoltre, gli accordi collettivi devono specificare anche i processi per cui è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
I processi devono prevedere innovazioni:
– nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
– per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
– volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
– per la produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
– volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
– per la promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Quale beneficio per il datore di lavoro
Il Fondo nuove competenze ha la finalità di “compensare” il mancato guadagno per quelle imprese che impiegano ore di lavoro in formazione.
La misura del ristorno non riguarda la sola retribuzione erogata ai lavoratori ma anche i contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, il Fondo provvede a rimborsare al datore di lavoro il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
– la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard.
– gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria;
Per quanto riguarda il rimborso della quota di retribuzione oraria, viene previsto un rimborso integrale al 100% qualora gli accordi prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di lavoro settimanale.
Si ricorda che i benefici previsti dall’accesso al Fondo nuove competenze sono cumulabili con quelli previsti dai Fondi Interprofessionali, con il beneficio che le aziende potranno formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito. Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli.
Fonte Ipsoa
Fondo Nuove Competenze: cos’è e come funziona – proroga per il 2023
I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
La spesa relativa alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi sarà a carico del Fondo Nuovo Competenze, costituito presso l’Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
Come accedere al Fondo Nuove Competenze?
Per accedere al contributo finanziato, oltre alla stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro è necessario procedere a inviare le domande contenenti i progetti formativi tramite la piattaforma dedicata dell’Anpal.
Cos’è il Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.
Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.
La finalità del Fondo
La finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Cosa prevede il Fondo nuove Competenze
In base al Decreto Rilancio i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
Percorsi formativi del Fondo Nuove Competenze: soggetti coinvolti
Alla realizzazione degli interventi formativi possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
- i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
- i Fondi Paritetici Interprofessionali (articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 destinandovi una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
Dove è costituito il Fondo?
Il Fondo è costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO fu incrementato poi di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.
Fondo Nuove Competenze: la normativa
Il Fondo è stato disciplinato con:
- Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 che ha indicato finalità, destinatari e requisitidell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021: rimodula i requisiti degli accordi collettivi
- Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 prevede il Rifinanziamento del Fnc per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACTEU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) e provvedono all’aggiornamento delle professionalità ai fini dell’accesso al Fondo.
Nuove Competenze: l’Avviso Pubblico 2022
Nel 2022 è stato approvato l’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 2022 approvato con D.C.S. n. 320 del 10.11.2022
L’Avviso è aperto alle istanze di ammissione a contributo entro il 28 febbraio 2023.
Chi può partecipare al Fondo Nuove Competenze?
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo
Chi può accedere al Fondo Nuove Competenze?
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6 dell’Avviso, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo par. 6.
Fondo Nuove Competenze: le coperture
Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.
Quando svolgere i precorsi formativi finanziati del Fondo Nuove Competenze?
Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Fonte: INSIC
Fondo Nuove Competenze: cos’è, a chi spetta, come funziona
Operativo anche nel 2023 il Fondo Nuove Competenze, ma con delle novità. Il Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge, infatti, estende la possibilità a tutto il 2023 di sottoscrivere specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro per permettere al personale la frequenza dei corsi di formazione anche per questa annualità.
Gestito dall’ANPAL, il Fondo Nuove Competenze è stato rifinanziato con 1 miliardo di euro nel 2023 con l’aggiunta di ulteriori 230 milioni di euro da spendere a partire dalla prossima edizione 2023. Per fruire delle risorse relative al 2022, invece, c’è tempo fino al 28 febbraio 2023.
In questa guida spieghiamo in modo chiaro come funziona il Fondo Nuove Competenze, a chi spetta il contributo e come utilizzarlo.
COS’È IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L’obiettivo è sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemia da Covid, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona, soddisfacendo i fabbisogni emergenti delle imprese. Ha disposizione i contributi dello Stato e del FSE – PON SPAO gestito da ANPAL con cui rimborsa il costo delle ore di lavoro “perse” perché destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali). È stato istituito dal Decreto Rilancio per l’annualità 2020 2021 nell’ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze, affianco al programma GOL e al sistema duale, con lo scopo di riformare il mercato del lavoro italiano in ottica “europea” all’interno del PNRR.
Per quanto riguarda l’edizione 2022 ancora in corso, poi, il Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro ha rifinanziato il Fondo con un miliardo di euro. Le domande di accesso alla misura sono aperte dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo i criteri del nuovo bando ANPAL 2022, integrato dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022.
Confermato, infine, il Fondo Nuove competenze anche 2023. A prevederlo è il Decreto Milleproroghe convertito in Legge (in corso di approvazione) che permette ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale di prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di attivare i percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Ad annunciarlo è questa nota stampa del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2023.
FONDO NUOVE COMPETENZE, LE NUOVE REGOLE
Si ricorda che dall’edizione 2022, e quindi anche per il 2023, il Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro ha previsto diverse novità, che riassumiamo per punti qui di seguito:
- Orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green al fine di orientare selettivamente le risorse pubbliche al conseguimento dei risultati attesi del PNRR.
- Rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi. Qui i fondi interprofessionali costituiscono il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze, ma per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione viene erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non può essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo.
- Co-finanziamento. Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo) e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione. È prevista una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
Sempre dal 2022, inoltre, il Governo aveva anche inciso legislativamente sulla misura a più riprese. In particolare:
- il Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2022 aveva, di fatto, prolungato a tutto il 2022 l’operatività del Fondo Nuovo Competenze. Nel testo veniva individuata la tipologia di aziende ammesse a godere dell’agevolazione in quelle appartenenti al settore della transizione ecologica e digitale;
- il Decreto Bollette 2022 ha aggiunto tra le aziende anche quelle che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, o siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (Legge di Bilancio 2022), dai quali emerge un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
A CHI SI RIVOLGE IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze – riferendoci all’avviso pubblico relativo al 2022 – si rivolge ai datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023. Tali datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
COME FUNZIONANO GLI ACCORDI COLLETTIVI
Gli accordi collettivi sono quelli previsti ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Decreto Rilancio e dell’articolo 4 del Decreto Agosto e servono a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. In particolare, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per il 2022 devono:
- essere sottoscritti dal 3 novembre (data di pubblicazione del Decreto attuativo) ed entro il 31 dicembre 2022;
- specificare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo. Il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40, mentre quello massimo è pari a 200;
- indicare il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Il datore di lavoro, inoltre, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze Nel paragrafo 7 e 8 del bando ANPAL 2022, aggiornati dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022, vengono specificati i dettagli su come erogare le attività formative e come attestare le competenze acquisite;
- presentare il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze. Nel paragrafo 6 del bando ANPAL 2022, vengono specificati i dettagli tecnico operativi su come stilare il progetto formativo;
- indicare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico o nel caso del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Inoltre, gli accordi collettivi devono specificare anche i processi per cui è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. I processi devono prevedere innovazioni:
- nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
- volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- per la produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- per la promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Vi aggiorneremo non appena vi saranno, invece, novità sul bando 2023 per accedere alle risorse del Fondo Nuove Competenze.
COME FUNZIONA IL FONDO NUOVE COMPETENZE
Come anticipato, con le risorse del FNC viene ricompensato il mancato guadagno delle imprese che impiegano ore di lavoro in formazione, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali. Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro. Come disciplinato dal Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro, il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard. Per chiarimenti su come calcolare il costo del lavoro e quali sono i criteri di verifica applicati da ANPAL, come da Decreto n. 275 del 23 settembre 2022, vi consigliamo di leggere questa pagina;
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria;
- la quota di retribuzione oraria è rimborsata per intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di lavoro settimanale.
Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze sono, come accennato, cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali. I Fondi aderenti sono quelli che trovate in questa pagina. Questo aspetto è da non sottovalutare, poiché consentirà alle aziende di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito. Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli. Nel paragrafo 9 del bando ANPAL 2022, aggiornato dal Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022, vengono specificati i criteri di valutazione di ogni istanza da parte dell’Agenzia. Invece, l’erogazione del contributo sarà eseguita da INPS, ma sempre su richiesta di ANPAL.
Per il 2023, il funzionamento dovrebbe essere lo stesso, nel limite di spesa di 230 milioni di euro, come stabilito dal Decreto Milleproroghe convertito in Legge (in corso di approvazione). Vi aggiorneremo non appena il bando sarà diffuso da ANPAL che ne è il soggetto gestore e attuatore .
SCADENZA
Con apposito avviso l’ANPAL dispone che per accedere al Fondo Nuove Competenze nel 2022 la scadenza per la firma degli accordi collettivi è il 31 dicembre 2022. Invece, è possibile presentare domanda di contributo dal giorno 13 dicembre 2022, dalle ore 11, e fino al 28 febbraio 2023. Vi aggiorneremo, invece, non appena sarà pubblicato il bando FNC per il 2023 con le scadenze per questa annualità.
COME PRESENTARE DOMANDA
Con il Decreto 22 settembre 2022 del Ministero del Lavoro, pubblicato il 3 novembre, il Fondo è stato rifinanziato per il 2022 e con un nuovo avviso, ANPAL ha fornito informazioni sulle modalità per presentare domanda. L’istanza può essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL secondo i criteri stabiliti dal bando ANPAL 2022.
L’eventuale delega doveva essere fatta per iscritto ed essere allegata alla domanda di contributo. L’istruttoria delle istanze di contributo nel 2022 sarà gestita da ANPAL e avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Secondo quanto stabilito dall’avviso ANPAL per il 2022, nella domanda vanno inserite le seguenti informazioni:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze, secondo le caratteristiche del paragrafo 6 del bando ANPAL 2022;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato.
All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- accordo collettivo conforme a quanto stabilito dal bando ANPAL 2022;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante.
Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
I CONTROLLI ANPAL
ANPAL verificherà che l’istanza sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso in via di pubblicazione. In caso di documentazione incompleta, ANPAL invierà al soggetto richiedente una richiesta d’integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente avrà, 10 giorni di tempo per trasmettere la documentazione integrativa.
Per procedere con l’approvazione definitiva, ANPAL richiederà alle Regioni o Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni, il parere si intenderà acquisito positivamente per “silenzio assenso”.
I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Come indicato dal bando ANPAL 2022, i percorsi per lo sviluppo delle competenze dovranno essere realizzati entro 150 giorni dall’approvazione della domanda.
COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO
Secondo quanto stabilito dal bando ANPAL 2022, una volta ammesso al contributo, l’erogazione al datore di lavoro può avvenire in due modi:
- il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. Deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. La garanzia dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo questo schema (Word 134 Kb). Il restante importo è stato erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo;
- oppure in un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo. Tale richiesta va presentata entro 150 giorni dalla data di approvazione della domanda.
La richiesta di saldo va presentata con specifici modelli per il 2022, ancora non pubblicati da ANPAL e su cui vi aggiorneremo. La richiesta di saldo va necessariamente essere corredata da:
- le attestazioni o certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori. Vengono rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi d’individuazione o validazione delle competenze;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze;
- le informazioni sui lavoratori partecipanti.
Infine, ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, aveva effettuato i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo da erogare. I modelli da presentare con gli aggiornamenti per il 2022, non sono ancora disponibili. Non appena saranno online, vi aggiorneremo in questo stesso articolo.
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
L’ANPAL per il 2022 ha messo a disposizione degli utenti una sezione con le risposte alle principali FAQ raggiungibili cliccando nell’area “FNC – Fondo Nuovo Competenze”, per dissipare ogni dubbio sull’uso del Fondo. In questa pagina, trovate il manuale per le aziende. Per chiarimenti amministrativi è poi possibile scrivere a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it con indicazione del mittente. Invece, per informazioni generali e supporto tecnico inviare il modulo di contatto. Infine, ANPAL garantisce l’assistenza ai servizi della piattaforma informatica nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 del venerdì.
LE RISORSE
Esauriti i fondi erogati nel 2021, con il Decreto del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 settembre 2022, redatto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è arrivato il rifinanziamento del Fondo per il 2022. Il FNC è finanziato con le seguenti risorse:
- 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO);
- eventuali conferimenti di risorse disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo oppure da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese realizzate anche nelle annualità precedenti al 2022.
Per il 2023, a rifinanziare il FNC è il Decreto Milleproroghe convertito in Legge (in corso di approvazione) con risorse pari a 230 milioni di euro.
FONTE EDOTTO
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