Al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il decreto, definisce i criteri, le modalita’ e le condizioni per l’accesso al Fondo.
BENEFICIARI
Imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale
- costituite, iscritte nel Registro delle Imprese
- che operarano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007;
AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attivita’ d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensita’ previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’art. 10, comma 2;
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensita’ di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale o dall’art. 17 del regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalita’, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensita’ previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;
d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensita’ previste dall’art. 31 del regolamento GBER.
INVESTIMENTI AMMESSI
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o piu’ delle seguenti finalita’:
- a) conseguimento nell’ambito dell’unita’ produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attivita’ d’impresa e più in particolare:
- a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
- b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
- c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
- b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unita’ produttiva oggetto dell’intervento;
- c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unita’ produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell’arte dell’unita’ produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovra’ quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonche’ i pertinenti indicatori.
Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.
A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresi’ ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del
programma di investimento, progetti per la formazione del personale.
SPESE AMMISSIBILI
- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 150 milioni di euro
Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese energivore.
OPERATIVITA’
L’assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione con punteggio minimo di ammissibilità.
Poiché i tempi di attuazione saranno probabilmente molto stretti occorre iniziare sin da ora a predisporre il progetto per la domanda.
Finalità
Il decreto ha il fine di sostenere l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Chi può partecipare
Possono partecipare le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Entità del contributo
Dotazione finanziaria complessiva: 150.000.000 Euro
I programmi di investimento devono:
- prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a 3.000.000 Euro e non superiore a 20.000.000 Euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo.
Link e Documenti:
SCADENZA
I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento
In attesa di pubblicazione delle norme attuative
RISORSE UTILI
PER APPROFONDIMENTI VEDI ANCHE:
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