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INVITALIA – CONTRATTI DI SVILUPPO PER PROGRAMMI TURISTICI

Luglio 2, 2021
in Archivio, Contratti di sviluppo, Finanza Agevolata, INVITALIA, Newsletter
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Photo by Carlos Machado on Unsplash

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RAMSES CONSULTING NEWS n.195 – 2 luglio 2021

La soglia di accesso ai contratti di sviluppo nel settore del turismo scende da 20 a 7,5 milioni di euro (e l’importo minimo del progetto d’investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro) per i programmi di investimento da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. 

È previsto, inoltre, l’utilizzo delle risorse della Direttiva per i programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli uniti ad investimenti per la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente (servizi di ospitalità). 

Progetti nel settore turistico

La nuova tipologia di contratti di sviluppo finanzia programmi di investimento nel settore turistico da realizzare nelle aree Interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Caratteristica di tali progetti è un limite ridotto di spesa per accedere alle agevolazioni. L’importo minimo complessivo degli investimenti ammissibili è infatti fissato a 7,5 milioni di euro, contro i 20 milioni di euro ordinariamente richiesti per gli altri programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Più bassa anche la soglia minima di accesso per il soggetto proponente: 3 milioni di euro anziché 5 milioni di euro. Resta invece confermato a 1,5 milioni di euro, l’importo minimo del progetto delle imprese aderenti. Il programma di sviluppo può prevedere anche investimenti in attività commerciali (non superiori al 20% degli investimenti complessivamente ammissibili) e progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, soggetto gestore della misura.

Il form per la presentazione della domanda è quello denominato “Contratto sviluppo turistico 7,5 milioni di euro”, disponibile nel sito di Invitalia nella sezione dedicata ai contratti di sviluppo.

Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse, nella domanda si dovrà comprovare lo “status” di struttura dismessa. In particolare, si dovrà:

– indicare la data di dismissione, l’ultima attività produttiva presente, la proprietà attuale;

– descrivere lo stato conservativo, il vantaggio paesaggistico ambientale legato al recupero delle strutture, i vantaggi paesaggistici e ambientali connessi al recupero delle strutture, ecc.

Nel caso di programmi di sviluppo composti da più progetti d’investimento, ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto deve essere ubicato nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Requisito connesso al recupero e riqualificazione delle strutture edilizie dismesse

Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse è prevista la verifica di:

– ultima attività esercitata nel sito interessato;

– data di dismissione;

– attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.

Per i programmi di sviluppo che prevedono più di un progetto di investimento, ogni progetto deve essere realizzato in una delle Aree Interne o deve prevedere il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse. 

Requisito per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con gli investimenti legati ai servizi di ospitalità:

  • coincidenza dei soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità e quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  • dimensione significativa del programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.
  • Progetti di trasformazione dei prodotti agricoli che includono servizi di ospitalità.

L’altra nuova tipologia di contratti di sviluppo attivata riguarda programmi di sviluppo che prevedono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli congiuntamente ad investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da una rete di impresa, ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:

– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;

– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;

– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.

Non sono invece previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.

Gli investimenti relativi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tuttavia, deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza, anche con riferimento agli effetti economici derivanti complessivamente dalle diverse componenti del programma di investimento.

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Il form per la presentazione della domanda è quello denominato “Proposta contratto sviluppo Tpa con annesso turismo”.

» OGGETTO
I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, del programma seguente:

  • programma di sviluppo di attività turistiche: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Il programma può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all’oggetto del contratto di sviluppo.

I progetti d’investimento devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

  1. creazione di una nuova unità produttiva;
  2. ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
  3. riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa come diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe ATECO 2007;
  4. ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo attraverso l’introduzione di un nuovo processo o l’apporto di un notevole miglioramento;
  5. acquisizione di un’unità produttiva esistente, ubicata in un’area di crisi e di proprietà di un’impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa come acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione esistente.

» SOGGETTI AMMESSI

  1. aree in deroga all’art. 107, par.3, lettera a: Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna;
  2. aree in deroga all’art. 107, par.3, lettera c: aree in ritardo di sviluppo, con forte presenza delle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Lazio, da imprese di qualunque dimensione per gli obiettivi a) c) e); limitatamente dalle PMI per le sole realizzazioni di progetti di investimento b) d). Tra queste aree si segnalano in particolare per l’emergenza COVID-19 quelle del Lodigiano e di Piacenza.
  3. restanti aree del territorio nazionale, relativamente alle sole PMI.
  4. I progetti di investimento possono essere anche realizzati nelle aree interne del Paese definite nell’allegato 1, avvalendosi in questo modo di una soglia di investimento inferiore (7,5 Milioni  €)

Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Soggetti beneficiari e agevolazioni

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese (italiane o estere) di qualsiasi dimensione, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.I soggetti beneficiari delle agevolazioni si distinguono in:

– impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;

– eventuali imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

– finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

– contributo in conto interessi;

– contributo in conto impianti;

– contributo diretto alla spesa.

» DURATA

Il programma di sviluppo deve concludersi entro 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni. Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 18 mesi.

» SPESE AMMISSIBILI

La dimensione minima degli investimenti deve rispecchiare il contenuto della tabella seguente:

*Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti d’investimento e degli eventuali progetti di innovazione, al netto di eventuali opere infrastrutturali.

**Importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili dei progetti d’investimento, al netto di eventuali progetti di innovazione

*** Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ma solo progetti di innovazione

  • Le spese ammissibili dei progetti di investimenti PRODUTTIVI  debbono riferirsi a:
  1. suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento complessivo);
  2. opere murarie e assimilate (max 70% dell’investimento complessivo);
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. macchinari, impianti ed attrezzature ;
  5. software, brevetti, licenze, know‐how (per le grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo).

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze (max 4% dell’importo complessivo per ciascun progetto d’investimento).

  • Le spese ammissibili dei progetti di innovazione debbono riferirsi a:

Sono finanziabili costi riguardanti attività di innovazione dell’organizzazione ed innovazione di processo:

  1. personale;
  2. strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica;
  3. ricerca contrattuale;
  4. spese generali;
  5. materiali

» CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse nelle forme seguenti, anche in combinazione tra loro, e la cui definizione verrà composta in fase di negoziazione:

  • finanziamento agevolato (nel limite massimo del 75%)
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

Le modalità di finanziamento differiscono in base ai beneficiari e alle aree di appartenenza.

Le agevolazioni possono essere concesse, su specifica richiesta dell’impresa proponente, a titolo di “de minimis” secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.

  • Per progetti di investimento produttivo:

L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, è variabile (a seconda della zona di riferimento):

* previa notifica individuale per investimenti con costi ammissibili superiori ai 25 milioni di euro o nel caso in cui l’importo degli aiuti sia superiore a 12 milioni €

  • Per progetti di innovazione:

L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:

Gli investimenti   devono rispettare i seguenti limiti dimensionali:– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro;– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro;– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.

STRUTTURE DISMESSE E OSPITALITA’AGRITURISTICA: 

I programmi di sviluppo mise riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

REQUISITI CONNESSI AL RECUPERO DELLE STRUTTURE EDILIZIE DISMESSE:

Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse è prevista la verifica di:

  • ultima attività esercitata nel sito interessato;
  • data di dismissione;
  • attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.

REQUISITI PER ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI:

  • coincidenza dei soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità e quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  • dimensione significativa del programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.
Programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse– Investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro
– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro
– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro
—————————————————-
– Format per la presentazione della domanda “Contratto sviluppo turistico 7,5 milioni di euro”
Programmi di sviluppo riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee all’erogazione di servizi di ospitalità– investimento minimo complessivo: non inferiore a 7,5 milioni di euro
– investimento minimo soggetto proponente: non inferiore a 3 milioni di euro
– investimento minimo soggetto aderente: non inferiore a 1,5 milioni di euro.
Non sono previsti limiti minimi per gli investimenti turistici.
——————————————
Format per la presentazione della domanda “Proposta contratto sviluppo Tpa con annesso turismo”

Contratti di sviluppo: prioritari gli investimenti green e il turismo

Contratti di sviluppo solo su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti: le agevolazioni possono essere concesse tramite la disciplina del quadro temporaneo.

Il Mise ritiene prioritari gli investimenti concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, nonché quelli volti a rafforzare il settore turistico.

Insieme alla ripartizione delle risorse, sono queste le novità principali del decreto 5 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 maggio, «Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».

Le agevolazioni sono concedibili nei limiti del 45% delle spese ritenute ammissibili a contribuzione, fino a 1,8 milioni con gli aiuti concessi in base al punto 3.1 del TF.

L’importo massimo deve essere considerato calcolando quanto l’impresa ha già ottenuto ai sensi dello stesso punto del quadro temporaneo.

La dichiarazione può essere fatta solo da imprese che hanno avuto «carenze di liquidità da Covid». Per questo, nello stesso contratto di programma, potranno esserci imprese che possono ottenere un contributo in forma mista di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, come da normativa standard e altre che otterranno il 45% a fondo perduto grazie agli aiuti in deroga (TF).
È ammessa alle deroghe del punto 3.6 del Quadro temporaneo la ricerca in materia di Covid-19 e antivirali. Questa comprende la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione.

Sono poi ammissibili ai sensi del punto 3.7 del Q.T. gli investimenti finalizzati alla costruzione o al miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare, fino alla prima applicazione industriale antecedente alla produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19.

Ai fini del punto 3.8 del Q.T. rientrano tra i prodotti connessi al COVID-19 i medicinali e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

Sono considerati prioritari, tra gli altri, i progetti volti a rafforzare il settore turistico, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese. I progetti devono essere capaci di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché in grado di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale.

Rientrano tra i prioritari anche i programmi di sviluppo, finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.


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