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LEGGE DI BILANCIO 2023: mappa di bonus, crediti d’imposta e agevolazioni

Gennaio 12, 2023
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Legge di bilancio 2023, Legge di bilancio 2023, Newsletter, Nuova Sabatini
LEGGE DI BILANCIO 2023: mappa di bonus, crediti d’imposta e agevolazioni
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RAMSES CONSULTING NEWS n. 484 – 12 gennaio 2023

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, con proroga del termine per la conclusione degli investimenti.

Differimento del termine per la consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, del bonus investimenti nel Mezzogiorno e della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Sono le principali misure agevolative contenute nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Sono molto numerose le misure agevolative presenti nella LEGGE DI BILANCIO 2023. Il pacchetto di incentivi ha subìto numerose modifiche e integrazioni nel corso dell’iter di approvazione parlamentare.

Tra i principali elementi di novità figurano il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga al 31 dicembre 2023 del bonus investimenti nel Mezzogiorno e lo slittamento del termine per la conclusione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia e gas

Al fine di contenere l’aumento del costo di luce e gas in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 9, conferma per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare:

– alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Tutti i predetti crediti di imposta:

– sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 – entro il 31 dicembre 2023;

– oppure, in alternativa, possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca

A favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61), ai commi da 45 a 50 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto del carburante.

Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA) di gasolio e benzina impiegati:

– per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività;

– (solo per le imprese agricole e della pesca) per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (c.d. soggetti “qualificati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca Aiuti bis

Al comma 51 si modifica, invece, il periodo di utilizzo del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti bis (art. 7, D.L. n. 115/2022).

In particolare, il termine ultimo per la fruizione del bonus viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

Sul versante delle misure dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, tra le principali disposizioni figura la modifica per l’anno 2023 dei requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas (art. 1, commi 17-19).

In particolare, viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere ai predetti bonus per l’anno 2023.

Viene inoltre previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

Fondo Gasparrini

Al comma 74, lettera a), viene estesa fino al 31 dicembre 2023 la validità delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In base alla disciplina derogatoria:

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 c.c., che autocertifichino di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

– sono ammessi ai benefici del Fondo anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo (previste dall’art. 2, comma 479, legge n. 244/2007);

– non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);

– sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro anziché 250.000 euro;

– i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;

– non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Fondo prima casa

Il comma 74, alla lettera b), invece, conferma fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Proroga crediti di imposta Sud

Il comma 265 proroga fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’art. 1, commi 98-108, della legge di Stabilità 2016.

Al successivo comma 267 è invece prevista l’estensione fino al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), di cui all’art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 91/2017.

Il comma 268 – intervenendo sull’art. 1, comma 185, legge n. 178/2020 – conferma anche per l’esercizio 2023 la validità del credito d’imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari al:

– 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

PER LA SOLA REGIONE ABRUZZO PER LE AREE 10.3.C

LE ALIQUOTE SONO:

10% PER LE GRANDI AZIENDE

20%  PER LE MEDIE AZIENDE

30%  PER LE PICCOLE IMPRESE

La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 del regolamento UE n. 651/2014, in particolare materia di sostegno per i progetti di ricerca e sviluppo.

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro.

Bonus mobili

Il comma 277 interviene sulla disciplina del bonus mobili, aumentando da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile nel 2023.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

Il comma 322 introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rinegoziare il tasso del mutuo da variabile a fisso anche se nel contratto di mutuo non ci sono clausole in questo senso.

La disposizione opera per i mutui ipotecari:

– stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);

– aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro;

– finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione,

La richiesta di rinegoziazione può essere presentata dai contraenti che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Il tasso fisso che dovrà essere applicato non potrà essere superiore a quello minore tra l’Eurirs in euro a 10 anni e l’Eurirs pari alla durata residua del mutuo, a cui deve aggiungersi uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

Al comma 365 è invece prevista la proroga al 31 dicembre 2025 del bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.

La disposizione specifica che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Superbonus

Sempre in tema di bonus edilizi, diverse le modifiche alla disciplina del superbonus.

In particolare, al comma 894 vengono individuate una serie di eccezioni a cui non si applica la diminuzione della misura detrazione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022), come modificato in sede di conversione.

A seguito della correzione operata dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus spetta nella misura del 110% anche nel 2023:

– per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;

– per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

– per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;

– per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;

– per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i condomini, viene precisato che la data delle delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sial’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Ulteriore novità è prevista al comma 10, secondo cui:

– (lettera a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano la detrazione spetta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato ex art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020) se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

– (lettera b) alle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus è riconosciuto con l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 kW.

Fondo di garanzia PMI

Il comma 392 conferma fino al 31 dicembre 2023:

– la disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e un copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– le misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Con il comma 395 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo del bonus fruibile aumenta da 200.000 a 500.000 euro.

Nuova Sabatini

Al comma 414 viene previsto il rifinanziamento – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.

Con il comma 415 si stabilisce che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Il comma 423 differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Fondi a favore del settore agricolo

La legge di Bilancio 2023 prevede diverse misure agevolative specifiche a favore del settore agricolo. In particolare:

– al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole, di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, assegna all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 394);

– al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza qualitativa del Made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle imprese e il Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’Economia e delle finanze (commi 402-403);

– in favore dello sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale, vengono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 301);

– per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, viene istituiti un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 424 e 425);

– è istituito un Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Attraverso il Fondo sarà supportato lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 428-431).

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (commi 503 e 504).

Sport bonus

Il comma 614 estende fino al 31 dicembre 2023 la validità dello sport bonus, il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Anche per il 2023, il beneficio può essere richiesto – secondo il procedimento definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019, che prevede l’apertura di due finestre temporali, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre – esclusivamente i titolari di reddito d’impresa.

L’ammontare complessivo del credito di imposta – pari al 65% delle erogazioni effettuate, riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi 2022 – non può eccedere il limite complessivo di 15 milioni di euro.

Bonus sponsorizzazioni

Al comma 615, invece, viene prevista la proroga del bonus sponsorizzazioni sportive, il credito di imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

In particolare, il bonus – rivolto a lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali – viene confermato agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 nel limite massimo di 10.000 euro.

Nuova Carta cultura e Carta del merito

Con il comma 630 si abroga il bonus cultura “18app”, sostituendolo con due nuovi strumenti:

– la “Carta della cultura Giovani”, destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

– la “Carta del merito”, destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Bonus psicologo

Viene modificata la disciplina del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3, D.L n. 228/2021).

In particolare, a seguito dell’intervento operato dal comma 538, il beneficio diventa strutturale ed aumenta da 600 a 1.500 euro l’importo massimo ottenibile dai beneficiari.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

I commi da 685 a 690 introducono un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute (e documentate) dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR;

– non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Rifinanziamenti

La legge di Bilancio 2023 prevede il rifinanziamento di molteplici misure agevolative.

Fondi a favore di IPAB

In particolare, il comma 366 destina ulteriori 5 milioni di euro al Fondo istituito dall’art. 8, D.L. n. 144/2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

È demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste per l’accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione dell’importo del contributo stesso e delle procedure di controllo (comma 367).

Contratti di sviluppo

Con il comma 616 vengono assegnate nuove risorse per i contratti di sviluppo. Lo stanziamento previsto è pari a:

– 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

– 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 le risorse destinate ai programmi di sviluppo di attività turistiche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire ad Invitalia, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 390).

Fondi a associazioni e società sportive dilettantistiche

Al comma 616 è previsto l’incremento di 25 milioni di euro per l’anno 2023 della dotazione del fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica,

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché i criteri di ammissione e le modalità di erogazione saranno definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

Fondo imprese culturali

Il comma 634, invece, aumenta la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dall’art. 1, comma 109, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), diretto a promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Le risorse assegnate ammontano a 3 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

FONTE IPSOA



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