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AREE DI CRISI INDUSTRIALE – MISE: Finanziamento a tasso agevolato e a fondo perduto per investimenti finalizzati alla riqualificazione nelle aree di crisi industriale – PROSSIMA APERTURA

Agosto 10, 2022
in Archivio, BANDI, Finanza Agevolata, Fondo perduto, Newsletter
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Photo by Dimitry Anikin on Unsplash

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RAMSES CONSULTING NEWS n. 393 – 10 agosto 2022

AREE DI CRISI INDUSTRIALE

MISE: Finanziamento a tasso agevolato e a fondo perduto per investimenti finalizzati alla riqualificazione nelle aree di crisi industriale – PROSSIMA APERTURA

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalita’ imprenditoriale e delle potenzialita’ dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalita’ e le procedure per la presentazione delle domande di accesso.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

  • le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili;
  • reti di imprese 

I programmi di investimento dovranno riguardare le seguenti attività economiche:

  • estrazione di minerali da cave e miniere, con eslcusione delle miniere da carbone
  • attività manufatturiere
  • produzione di energia
  • attività dei servizi alle imprese
  • attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva 

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

e) immobilizzazioni immateriali;

f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.

Per le sole PMI sono altresi’ ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo.

Per le sole imprese di grandi dimensioni, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo.

In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi’ come determinati.

In relazione ai progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita’ del progetto;

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche’ servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attivita’ del progetto;

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;

e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

In relazione ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche’ costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

Verranno concessi, anche in combinazione tra loro, contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso agevolato.

La somma del finanziamento e del contributo non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili. 

Le spese non devono essere inferiori ad euro 1.000.000,00.

Scadenza

In attivazione

LINK UTILI

Aree di crisi – elenco Comuni Abruzzo Marche

Areee-di-crisi-semplice-e-complessaDownload

Fonte Rete agevolazioni


Riqualificazione aree di crisi industriale: modalità e procedure per la presentazione delle domande di agevolazioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Il Ministero provvederà con successivo provvedimento, a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.

Il decreto ha il fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori.

Soggetti beneficiari

Possono essere ammessi alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;

e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Programmi ammissibili

I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti a:

a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti;

d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del regolamento GBER.

I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;

b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

f) il risanamento di siti contaminati;

g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Forma delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato.

Il finanziamento sarà regolato alle seguenti condizioni;

a) durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;

b) tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Procedura di accesso

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Il Ministero provvederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 24/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2022, n. 104)

 Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022 

 decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022

Mix di aiuti nelle zone in crisi

l ministero dello Sviluppo economico rilancia le aree di crisi industriale, finanziando investimenti produttivi e per la tutela ambientale. 

Tra questi, anche progetti per l’innovazione di processo e nell’organizzazione, per la ricerca industriale e la formazione del personale.

 Nella concessione delle agevolazioni verrà data priorità alle aziende che s’impegnano ad assumere lavoratori di imprese per cui è attivo un tavolo di crisi al MiSe. È quanto prevede il decreto 24 marzo 2022 del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022) che interviene sulla legge n. 181/89 sulle aree di crisi aziendale. L’obiettivo del decreto è apportare semplificazioni alla normativa originaria e snellire le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese, per ridurre i tempi di delibera e per l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto che con finanziamenti agevolati. Il soggetto proponente l’iniziativa potrà richiedere una partecipazione di minoranza al capitale dell’impresa da parte di Invitalia (soggetto gestore della misura). La priorità andrà all’attuazione degli interventi in aree 

caratterizzate da crisi industriale complessa. A salvaguardia della competitività del territorio è prevista una limitazione alle delocalizzazioni per chi beneficia di incentivi pubblici.

Sono finanziabili le attività: turistiche; manifatturiere; di estrazione di minerali da cave e miniere; di produzione di energia; di servizi alle imprese.

Le spese ammissibili non devono essere inferiori a un mln di euro; gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione e ultimati entro 36 mesi.

I programmi di investimento realizzati da società di capitali, società cooperative e società consortili devono essere diretti a:

a) realizzare nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e produttive innovative;

b) ampliare e riqualificare unità produttive esistenti, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo;

c) realizzare nuove unità produttive o ampliare unità produttive esistenti;

d) acquisire attivi di uno stabilimento.

Le spese riguardano suolo aziendale, opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic).

Tutela ambientale e altri progetti. I programmi di investimento in materia ambientale devono essere diretti a innalzare il livello di tutela risultante  dalle attività dell’impresa e ottenere maggiore efficienza energetica. I progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione sono ammissibili anche per le imprese di grandi dimensioni, solo se realizzati attraverso una collaborazione con le pmi; queste devono sostenere almeno il 30% dei costi.

 I progetti per la formazione del personale devono essere coerenti con le finalità del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al loro miglioramento purché strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale.

Agevolazioni. Il finanziamento agevolato fino a 10 anni non potrà essere inferiore al 20% degli investimenti; se non è superiore a 10 milioni di euro non dovrà essere assistito da garanzie. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa saranno determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell’eventuale partecipazione al capitale di Invitalia non potrà essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

fonte ITALIA OGGI

Estratto del decreto del 24/03/2022 – G.U. 05/05/2022 n.104 – LINK Decreto (pdf)

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree  colpite  da  crisi

industriale   attraverso   la    valorizzazione    della    vitalita’

imprenditoriale e  delle  potenzialita’  dei  singoli  territori,  il

presente decreto stabilisce i termini, le modalita’  e  le  procedure

per la presentazione delle domande di accesso, nonche’ i  criteri  di

selezione e  valutazione  per  la  concessione  ed  erogazione  delle

agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati  alla

riqualificazione delle aree di crisi industriali ai  sensi  dell’art.

27, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  83  del  2012.  E’  data

priorita’ all’attuazione  degli  interventi  nell’ambito  delle  aree

caratterizzate da crisi industriale complessa.

  2. Nell’ambito della  realizzazione  del  programma  di  promozione

industriale di cui  alla  legge  181  e  alla  legge  n.  513/1993  e

successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto  gestore  opera

nel rispetto dei principi generali del regolamento GBER.

  3. Il presente decreto definisce, altresi’, termini e modalita’  di

concessione degli  aiuti  previsti  dalla  sezione  3.13  del  Quadro

temporaneo, nel rispetto dei limiti  temporali  previsti  dal  Quadro

temporaneo  medesimo,  la  cui  applicabilita’  e’  subordinata  alla

notifica  alla  Commissione  europea  di  un  regime   e   alla   sua

approvazione da parte della Commissione medesima

 art 27, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  83  del  2012.

8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  di  natura   non

regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto-legge,  disciplina  le  modalita’   di

individuazione delle situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e

determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di

riconversione  e  riqualificazione  industriale.  Il  Ministro  dello

sviluppo economico impartisce le opportune direttive  all’Agenzia  di

cui al comma 6, prevedendo la priorita’ di accesso agli interventi di

propria competenza.

  ((8-bis. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  di

natura  non  regolamentare,  da  adottare,  sentita   la   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano,  entro  90  giorni  dall’entrata  in

vigore della presente disposizione, disciplina  le  condizioni  e  le

modalita’ per l’attuazione degli interventi da effettuare,  ai  sensi

degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,

come  successivamente  estesi,  nei  casi  di  situazioni  di   crisi

industriali diverse da quelle  complesse  individuate  ai  sensi  del

decreto  di  cui  al  comma  8  che  presentano,  comunque,   impatto

significativo   sullo   sviluppo   dei   territori   interessati    e

sull’occupazione.))

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6.

2. A completamento dei programmi di investimento di cui al comma 1, sono altresi’ ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi: a) per un ammontare non superiore al 40 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al comma 7; b) per un ammontare non superiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per la formazione del personale di cui al comma 8; c) limitatamente ai programmi di investimento di cui al comma 1 con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al comma 9.

3. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 4 per le imprese di grandi dimensioni, a: a) la realizzazione di nuove unita’ produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unita’ produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; c) la realizzazione di nuove unita’ produttive o l’ampliamento di unita’ produttive esistenti; d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del regolamento GBER.

4. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attivita’ non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell’unita’ produttiva. A tal fine per attivita’ uguali o simili si intendono attivita’ che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale, fatta salva la possibilita’ di richiedere le agevolazioni a titolo di «de minimis», come previsto all’art. 7, comma 9.

5. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attivita’ da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

6. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita’ ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita’ dell’impresa, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 36 del regolamento GBER; b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 37 del regolamento GBER; c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 38 del regolamento GBER; d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 40 del regolamento GBER; e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 41 del regolamento GBER; f) il risanamento di siti contaminati, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 45 del regolamento GBER; g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 47 del regolamento GBER.

7. I progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ ai divieti e alle limitazioni di cui all’art. 29 del regolamento GBER. Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

8. I progetti per la formazione del personale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 31 del regolamento GBER. In particolare, tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalita’ del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale.

9. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 25 del regolamento GBER. I predetti progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale.

10. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attivita’ economiche: a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; b) attivita’ manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’art. 17 del regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6, lettere e) ed f); d) attivita’ dei servizi alle imprese; e) attivita’ turistiche, intese come attivita’ finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita’ dell’offerta ricettiva.

11. Nel caso in cui l’intervento e’ disciplinato da un apposito accordo di programma, quest’ultimo, nei limiti dei vincoli unionali vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, puo’ individuare ulteriori attivita’ economiche per l’applicazione dell’intervento, nonche’ prevedere la limitazione a specifici settori di attivita’ economica.

12. Ai fini dell’ammissibilita’ alle agevolazioni, i programmi di investimento di cui al comma 1 e gli eventuali progetti di cui al comma 2 devono: a) riguardare unita’ produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all’art. 2, comma 1; b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 1.000.000,00 (un milione). Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma di cui all’art. 4, comma 2, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita’ non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione di cui all’art. 12, comma 5, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita’ del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria. La data di ultimazione coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile per i programmi di investimento di cui al comma 1, ovvero con quella di completamento delle attivita’ previste per i progetti di cui ai commi 7, 8 e 9. La data di ultimazione dei programmi e dei progetti deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro trenta giorni dalla data stessa; e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l’intervento e’ disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall’accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unita’ produttiva interessata dal programma di investimenti, purche’ la stessa sia operativa da almeno un biennio. L’accordo di programma puo’, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialita’ per il conseguimento di specifiche finalita’ occupazionali.

13. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 9, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nell’area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilita’, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di rifermento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le regioni. Nei casi in cui l’intervento e’ disciplinato da apposito accordo di programma, quest’ultimo puo’ diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

14. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto della normativa unionale applicabile, ulteriori indicazioni in merito alle attivita’, ai programmi e ai progetti ammissibili, al fine di una corretta attuazione degli interventi disciplinati dal presente decreto.

Spese ammissibili

  1. In relazione ai programmi  di  investimento  produttivo  di  cui

all’art. 5, comma 3, sono ammissibili le spese riferite  all’acquisto

e alla realizzazione di  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,

come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella

misura necessaria alle finalita’ del programma, ai sensi e nei limiti

di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. Dette

spese riguardano:

    a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

    b)  opere  murarie  e  assimilate  e  infrastrutture   specifiche

aziendali;

    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   Tecnologie

dell’informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle

esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

    e) immobilizzazioni immateriali, cosi’ come individuate  all’art.

2, punto 30, del regolamento GBER;

    f) beni strumentali, materiali  e  immateriali,  funzionali  alla

trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello

«Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano  le  tecnologie

di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.

  2. Per le sole PMI sono altresi’ ammissibili, nella misura  massima

del 5 per cento dell’importo complessivo ammissibile del programma di

investimento produttivo, le spese relative a consulenze  connesse  al

programma  medesimo,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell’art.   18   del

regolamento GBER.

  3. Per le sole imprese di grandi  dimensioni  i  cui  programmi  di

investimento produttivo sono agevolati  ai  sensi  dell’art.  14  del

regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali

sostenute  per  la  realizzazione  del  programma   di   investimento

produttivo sono ammissibili nel limite del 50  per  cento  del  costo

totale del programma di investimento medesimo.

  4.  In  relazione  ai  programmi  di  investimento  per  la  tutela

ambientale di cui all’art. 5, comma 6, sono considerati agevolabili i

costi di investimento cosi’ come determinati dagli articoli  36,  37,

38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER.

  5. In  relazione  ai  progetti  per  l’innovazione  di  processo  e

l’innovazione dell’organizzazione di cui all’art. 5,  comma  7,  sono

ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i

costi relativi a:

    a) personale dipendente limitatamente a  tecnici,  ricercatori  e

altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle

attivita’ del progetto;

    b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella  misura

e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

    c) ricerca contrattuale,  quali  conoscenze  e  brevetti  nonche’

servizi di consulenza e altri servizi utilizzati  esclusivamente  per

l’attivita’ del progetto;

    d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;

    e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

  6. In relazione ai progetti per la formazione del personale di  cui

all’art. 5, comma 8, sono ammissibili alle  agevolazioni  di  cui  al

presente decreto le spese e i costi relativi a:

    a) spese di  personale  relative  ai  formatori  per  le  ore  di

partecipazione alla formazione;

    b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti  alla

formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali  le

spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali  e  le  forniture

con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli  strumenti  e

delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente

per il progetto di formazione;

    c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di

formazione.

  7. In relazione ai  progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo

sperimentale di cui  all’art.  5,  comma  9,  sono  ammissibili  alle

agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i  costi  relativi

a:

    a) spese  del  personale  del  soggetto  proponente,  relativo  a

ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui

sono impiegati nel progetto;

    b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura  e

per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

    c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti

acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali

condizioni di mercato, nonche’ costi per i servizi  di  consulenza  e

servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

    d) spese generali  supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,

compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti

analoghi, direttamente imputabili al progetto.

  8. Il Ministero, con la circolare di  cui  all’art.  5,  comma  14,

provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla  tipologia

delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita’ delle stesse.

Forma e intensita’ delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione  tra  loro,

nella forma del contributo in conto  impianti,  del  contributo  alla

spesa e del finanziamento  agevolato,  alle  condizioni  ed  entro  i

limiti delle intensita’ massime di  aiuto  previste  dal  regolamento

GBER e, in particolare:

    a) dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita’  regionale

applicabile, per  i  programmi  di  investimento  produttivo  di  cui

all’art. 5, comma 3, realizzati nelle aree del  territorio  nazionale

ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3,  lettere  a)  e

c), del TFUE, fatto salvo  quanto  previsto  all’art.  5,  comma  10,

lettera c);

    b)  dall’art.  17  del  regolamento  GBER  per  i  programmi   di

investimento produttivo di cui all’art. 5, comma 3, da realizzare  in

aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse  alla  deroga

di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  TFUE,  fatto

salvo quanto previsto all’art. 5, comma 10, lettera c);

    c) dall’art. 18 del regolamento GBER per le spese per servizi  di

consulenza di cui all’art. 6, comma 2, del presente decreto;

    d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45  e  47  del  regolamento

GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di  cui

all’art. 5, comma 6;

    e)  dall’art.  29  del  regolamento  GBER  per  i  progetti   per

l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di  cui

all’art. 5, comma 7;

    f) dall’art. 31 del regolamento GBER per i progetti di formazione

del personale di cui all’art. 5, comma 8;

    g) dall’art. 25 del regolamento GBER per i  progetti  di  ricerca

industriale e sviluppo sperimentale di cui all’art. 5, comma 9.

  2. Le intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento GBER  di

cui al comma 1 sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo  (ESL),

che rappresenta  il  valore  attualizzato  dell’aiuto  espresso  come

percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

  3. Il finanziamento agevolato concedibile non puo’ essere inferiore

al 20  per  cento  degli  investimenti  ammissibili,  fermi  restando

eventuali  specifici  vincoli  in  proposito  previsti   e   connessi

all’utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta  messe  a

disposizione. Il predetto finanziamento  e’  regolato  alle  seguenti

condizioni;

    a)  durata  massima  di  dieci   anni   oltre   un   periodo   di

preammortamento, della durata massima di tre anni,  commisurato  alla

durata del programma;

    b) tasso agevolato di finanziamento pari  al  20  per  cento  del

tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle

agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla

Commissione      europea      e       pubblicato       nel       sito

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

    c) rimborso secondo un piano di ammortamento  a  rate  semestrali

costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre  di  ogni

anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime

scadenze. L’agevolazione derivante  dal  finanziamento  agevolato  e’

pari  alla  differenza  tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di

riferimento vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e

quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

  4. I  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  relativi  a  iniziative

comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore  a  10

milioni di euro non  sono  assistiti  da  forme  di  garanzia,  fermo

restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle  agevolazioni

erogate sono, comunque, assistiti da privilegio  ai  sensi  dell’art.

24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  I  finanziamenti

relativi a iniziative comportanti spese  complessive  ammissibili  di

importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti

da garanzie reali, tramite ipoteca di  primo  grado  sull’immobile  e

privilegio speciale sui macchinari, da acquisire  esclusivamente  sui

beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore

di  iscrizione  delle  garanzie  e’  pari  alla  quota  capitale  del

finanziamento.

  5. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa  sono

determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato di

cui al comma 3, nei limiti delle intensita’ massime di aiuto  di  cui

al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di

programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli  interventi  da

parte delle regioni sottoscrittrici  degli  accordi  stessi,  possono

determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del

finanziamento agevolato e del contributo in  conto  impianti  o  alla

spesa concedibili.

  6. La somma del finanziamento agevolato, del  contributo  in  conto

impianti, del contributo alla spesa e  dell’eventuale  partecipazione

al capitale di cui all’art. 8, comma 1, non puo’ essere superiore  al

75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.

  7. Per i programmi di investimento produttivo di  cui  all’art.  5,

comma 3, agevolati  ai  sensi  dell’art.  14  del  regolamento  GBER,

l’impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria  del

programma  di  investimento  apportando  un  contributo  finanziario,

attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in

una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  ad

almeno il 25 per cento delle  spese  ammissibili  complessive  ed  e’

tenuta all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati  nell’area  di

crisi nella quale e’ ubicata l’unita’ produttiva in cui e’ realizzato

il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero  tre  anni  nel

caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.

  8. La concessione delle agevolazioni e’ subordinata  alla  notifica

individuale  e  alla  successiva  autorizzazione   da   parte   della

Commissione europea qualora l’importo dell’aiuto sia superiore:

    a) all’importo di aiuto corretto per un  investimento  con  costi

ammissibili  pari  a  100  milioni  di  euro,  per  i  programmi   di

investimento produttivo di cui all’art. 5,  comma  3,  da  realizzare

nelle aree del  territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui

all’art. 107, paragrafo 3, lettere a)  e  c)  del  TFUE  e  agevolati

nell’ambito dell’art. 14 del regolamento GBER;

    b) a 7,5  milioni  di  euro,  per  i  programmi  di  investimento

produttivo di cui all’art. 5, comma 3, da realizzare nelle  aree  del

territorio nazionale diverse da quelle ammesse  alla  deroga  di  cui

all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  TFUE,  fatto  salvo

quanto previsto all’art. 5, comma 10, lettera c);

    c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza  di

cui all’art. 6, comma 2;

    d) a 15 milioni di euro per i programmi di  investimento  per  la

tutela ambientale di cui all’art. 5,  comma  6,  ad  eccezione  degli

investimenti per l’efficienza energetica per i  quali  il  limite  e’

pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per  il  risanamento

dei siti contaminati per i quali il limite e’ pari a  20  milioni  di

euro;

    e) a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale

di cui all’art. 5, comma 7;

    f) a 7,5 milioni di euro per  i  progetti  per  l’innovazione  di

processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui all’art. 5, comma8;

    g) a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca  industriale  e

sviluppo sperimentale, di  cui  all’art.  5,  comma  9,  ove  risulti

prevalente la componente di ricerca industriale;

    h) a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca  industriale  e

sviluppo sperimentale, di  cui  all’art.  5,  comma  9,  ove  risulti

prevalente la componente di sviluppo sperimentale.

  9.  Resta  ferma  la  possibilita’  per  l’impresa  proponente   di

richiedere le agevolazioni  relative  al  programma  di  investimenti

produttivo a titolo di «de minimis», nel rispetto delle  disposizioni

previste dal regolamento n. 1407/2013.

  10. Al fine di  sostenere  piu’  tangibilmente  lo  sviluppo  delle

attivita’ economiche superando gli effetti negativi  derivanti  dalla

crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il

divario di  investimenti  accumulato  dalle  imprese  a  causa  della

predetta crisi, le agevolazioni previste dal presente decreto possono

essere riconosciute nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  sezione

3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensita’ previste dal

punto 89, lettera d), del medesimo  Quadro  temporaneo  e,  comunque,

dell’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma  di

aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In

caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del  presente  comma,

la durata del finanziamento agevolato non potra’ essere superiore  ad

otto anni.

  11. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e  condizioni

previsti dal presente decreto, le agevolazioni di  cui  al  comma  10

possono  essere  riconosciute  limitatamente  ai  programmi  di   cui

all’art. 5, comma 1, realizzati nelle aree del  territorio  nazionale

diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti  di

Stato a finalita’ regionale valevole per il periodo 2021-2027  e  che

rivestono carattere di ecostenibilita’.

  12.  Con  la  circolare  di  cui  all’art.  5,  comma  14,   ovvero

nell’ambito  dell’apposito  accordo  di  programma   che   disciplina

l’intervento, il Ministero definisce termini e  modalita’  funzionali

al riconoscimento delle agevolazioni  di  cui  al  comma  10  e  puo’

fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta

attuazione  delle  presenti   disposizioni,   anche   attraverso   la

previsione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni.

Resta fermo che l’applicabilita’ delle disposizioni di cui  ai  commi

10 e 11 e’ subordinata alla notifica  di  un  regime  di  aiuti  alla

Commissione  europea  e  alla  sua  approvazione   da   parte   della

Commissione medesima e che la concessione degli  aiuti  in  questione

deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13

del Quadro temporaneo. 

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