RAMSES CONSULTING NEWS n. 393 – 10 agosto 2022
AREE DI CRISI INDUSTRIALE
MISE: Finanziamento a tasso agevolato e a fondo perduto per investimenti finalizzati alla riqualificazione nelle aree di crisi industriale – PROSSIMA APERTURA
Area Geografica: Italia
Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalita’ imprenditoriale e delle potenzialita’ dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalita’ e le procedure per la presentazione delle domande di accesso.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda:
- le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili;
- reti di imprese
I programmi di investimento dovranno riguardare le seguenti attività economiche:
- estrazione di minerali da cave e miniere, con eslcusione delle miniere da carbone
- attività manufatturiere
- produzione di energia
- attività dei servizi alle imprese
- attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva
Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) immobilizzazioni immateriali;
f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.
Per le sole PMI sono altresi’ ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo.
Per le sole imprese di grandi dimensioni, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo.
In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi’ come determinati.
In relazione ai progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita’ del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche’ servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attivita’ del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
In relazione ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche’ costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Entità e forma dell’agevolazione
Verranno concessi, anche in combinazione tra loro, contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso agevolato.
La somma del finanziamento e del contributo non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
Le spese non devono essere inferiori ad euro 1.000.000,00.
Scadenza
In attivazione
LINK UTILI
Aree di crisi – elenco Comuni Abruzzo Marche
Fonte Rete agevolazioni
Riqualificazione aree di crisi industriale: modalità e procedure per la presentazione delle domande di agevolazioni
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Il Ministero provvederà con successivo provvedimento, a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, il decreto 24 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.
Il decreto ha il fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori.
Soggetti beneficiari
Possono essere ammessi alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
e) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’art. 14 del regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Programmi ammissibili
I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del regolamento GBER.
I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) il risanamento di siti contaminati;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
Forma delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato.
Il finanziamento sarà regolato alle seguenti condizioni;
a) durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla durata del programma;
b) tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Procedura di accesso
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.
Il Ministero provvederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.
Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 24/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2022, n. 104)
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022
Mix di aiuti nelle zone in crisi
l ministero dello Sviluppo economico rilancia le aree di crisi industriale, finanziando investimenti produttivi e per la tutela ambientale.
Tra questi, anche progetti per l’innovazione di processo e nell’organizzazione, per la ricerca industriale e la formazione del personale.
Nella concessione delle agevolazioni verrà data priorità alle aziende che s’impegnano ad assumere lavoratori di imprese per cui è attivo un tavolo di crisi al MiSe. È quanto prevede il decreto 24 marzo 2022 del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022) che interviene sulla legge n. 181/89 sulle aree di crisi aziendale. L’obiettivo del decreto è apportare semplificazioni alla normativa originaria e snellire le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese, per ridurre i tempi di delibera e per l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto che con finanziamenti agevolati. Il soggetto proponente l’iniziativa potrà richiedere una partecipazione di minoranza al capitale dell’impresa da parte di Invitalia (soggetto gestore della misura). La priorità andrà all’attuazione degli interventi in aree
caratterizzate da crisi industriale complessa. A salvaguardia della competitività del territorio è prevista una limitazione alle delocalizzazioni per chi beneficia di incentivi pubblici.
Sono finanziabili le attività: turistiche; manifatturiere; di estrazione di minerali da cave e miniere; di produzione di energia; di servizi alle imprese.
Le spese ammissibili non devono essere inferiori a un mln di euro; gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione e ultimati entro 36 mesi.
I programmi di investimento realizzati da società di capitali, società cooperative e società consortili devono essere diretti a:
a) realizzare nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e produttive innovative;
b) ampliare e riqualificare unità produttive esistenti, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo;
c) realizzare nuove unità produttive o ampliare unità produttive esistenti;
d) acquisire attivi di uno stabilimento.
Le spese riguardano suolo aziendale, opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic).
Tutela ambientale e altri progetti. I programmi di investimento in materia ambientale devono essere diretti a innalzare il livello di tutela risultante dalle attività dell’impresa e ottenere maggiore efficienza energetica. I progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione sono ammissibili anche per le imprese di grandi dimensioni, solo se realizzati attraverso una collaborazione con le pmi; queste devono sostenere almeno il 30% dei costi.
I progetti per la formazione del personale devono essere coerenti con le finalità del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al loro miglioramento purché strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale.
Agevolazioni. Il finanziamento agevolato fino a 10 anni non potrà essere inferiore al 20% degli investimenti; se non è superiore a 10 milioni di euro non dovrà essere assistito da garanzie. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa saranno determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell’eventuale partecipazione al capitale di Invitalia non potrà essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
fonte ITALIA OGGI
Estratto del decreto del 24/03/2022 – G.U. 05/05/2022 n.104 – LINK Decreto (pdf)
Finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi
industriale attraverso la valorizzazione della vitalita’
imprenditoriale e delle potenzialita’ dei singoli territori, il
presente decreto stabilisce i termini, le modalita’ e le procedure
per la presentazione delle domande di accesso, nonche’ i criteri di
selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’art.
27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E’ data
priorita’ all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree
caratterizzate da crisi industriale complessa.
2. Nell’ambito della realizzazione del programma di promozione
industriale di cui alla legge 181 e alla legge n. 513/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto gestore opera
nel rispetto dei principi generali del regolamento GBER.
3. Il presente decreto definisce, altresi’, termini e modalita’ di
concessione degli aiuti previsti dalla sezione 3.13 del Quadro
temporaneo, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal Quadro
temporaneo medesimo, la cui applicabilita’ e’ subordinata alla
notifica alla Commissione europea di un regime e alla sua
approvazione da parte della Commissione medesima
art 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita’ di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e
determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive all’Agenzia di
cui al comma 6, prevedendo la priorita’ di accesso agli interventi di
propria competenza.
((8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di
natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le
modalita’ per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del
decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto
significativo sullo sviluppo dei territori interessati e
sull’occupazione.))
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6.
2. A completamento dei programmi di investimento di cui al comma 1, sono altresi’ ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi: a) per un ammontare non superiore al 40 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al comma 7; b) per un ammontare non superiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili dei programmi di cui al comma 1, progetti per la formazione del personale di cui al comma 8; c) limitatamente ai programmi di investimento di cui al comma 1 con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al comma 9.
3. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 4 per le imprese di grandi dimensioni, a: a) la realizzazione di nuove unita’ produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unita’ produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; c) la realizzazione di nuove unita’ produttive o l’ampliamento di unita’ produttive esistenti; d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del regolamento GBER.
4. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attivita’ non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell’unita’ produttiva. A tal fine per attivita’ uguali o simili si intendono attivita’ che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale, fatta salva la possibilita’ di richiedere le agevolazioni a titolo di «de minimis», come previsto all’art. 7, comma 9.
5. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attivita’ da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.
6. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita’ ai divieti e alle limitazioni stabiliti dal regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita’ dell’impresa, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 36 del regolamento GBER; b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 37 del regolamento GBER; c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 38 del regolamento GBER; d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 40 del regolamento GBER; e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 41 del regolamento GBER; f) il risanamento di siti contaminati, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 45 del regolamento GBER; g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita’ e alle condizioni di cui all’art. 47 del regolamento GBER.
7. I progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ ai divieti e alle limitazioni di cui all’art. 29 del regolamento GBER. Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
8. I progetti per la formazione del personale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 31 del regolamento GBER. In particolare, tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalita’ del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale.
9. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili alle agevolazioni in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 25 del regolamento GBER. I predetti progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale.
10. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attivita’ economiche: a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; b) attivita’ manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 3 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’art. 17 del regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 6, lettere e) ed f); d) attivita’ dei servizi alle imprese; e) attivita’ turistiche, intese come attivita’ finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita’ dell’offerta ricettiva.
11. Nel caso in cui l’intervento e’ disciplinato da un apposito accordo di programma, quest’ultimo, nei limiti dei vincoli unionali vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, puo’ individuare ulteriori attivita’ economiche per l’applicazione dell’intervento, nonche’ prevedere la limitazione a specifici settori di attivita’ economica.
12. Ai fini dell’ammissibilita’ alle agevolazioni, i programmi di investimento di cui al comma 1 e gli eventuali progetti di cui al comma 2 devono: a) riguardare unita’ produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all’art. 2, comma 1; b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 1.000.000,00 (un milione). Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma di cui all’art. 4, comma 2, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita’ non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione di cui all’art. 12, comma 5, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita’ del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria. La data di ultimazione coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile per i programmi di investimento di cui al comma 1, ovvero con quella di completamento delle attivita’ previste per i progetti di cui ai commi 7, 8 e 9. La data di ultimazione dei programmi e dei progetti deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro trenta giorni dalla data stessa; e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l’intervento e’ disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall’accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unita’ produttiva interessata dal programma di investimenti, purche’ la stessa sia operativa da almeno un biennio. L’accordo di programma puo’, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialita’ per il conseguimento di specifiche finalita’ occupazionali.
13. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 9, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nell’area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilita’, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di rifermento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le regioni. Nei casi in cui l’intervento e’ disciplinato da apposito accordo di programma, quest’ultimo puo’ diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.
14. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto della normativa unionale applicabile, ulteriori indicazioni in merito alle attivita’, ai programmi e ai progetti ammissibili, al fine di una corretta attuazione degli interventi disciplinati dal presente decreto.
Spese ammissibili
1. In relazione ai programmi di investimento produttivo di cui
all’art. 5, comma 3, sono ammissibili le spese riferite all’acquisto
e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella
misura necessaria alle finalita’ del programma, ai sensi e nei limiti
di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. Dette
spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche
aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) immobilizzazioni immateriali, cosi’ come individuate all’art.
2, punto 30, del regolamento GBER;
f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello
«Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie
di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.
2. Per le sole PMI sono altresi’ ammissibili, nella misura massima
del 5 per cento dell’importo complessivo ammissibile del programma di
investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al
programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del
regolamento GBER.
3. Per le sole imprese di grandi dimensioni i cui programmi di
investimento produttivo sono agevolati ai sensi dell’art. 14 del
regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali
sostenute per la realizzazione del programma di investimento
produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo
totale del programma di investimento medesimo.
4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela
ambientale di cui all’art. 5, comma 6, sono considerati agevolabili i
costi di investimento cosi’ come determinati dagli articoli 36, 37,
38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER.
5. In relazione ai progetti per l’innovazione di processo e
l’innovazione dell’organizzazione di cui all’art. 5, comma 7, sono
ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i
costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle
attivita’ del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche’
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per
l’attivita’ del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. In relazione ai progetti per la formazione del personale di cui
all’art. 5, comma 8, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al
presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla
formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le
spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture
con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente
per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione.
7. In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di cui all’art. 5, comma 9, sono ammissibili alle
agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi
a:
a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a
ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui
sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato, nonche’ costi per i servizi di consulenza e
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio,
compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto.
8. Il Ministero, con la circolare di cui all’art. 5, comma 14,
provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia
delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita’ delle stesse.
Forma e intensita’ delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro,
nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla
spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i
limiti delle intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento
GBER e, in particolare:
a) dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale
applicabile, per i programmi di investimento produttivo di cui
all’art. 5, comma 3, realizzati nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 10,
lettera c);
b) dall’art. 17 del regolamento GBER per i programmi di
investimento produttivo di cui all’art. 5, comma 3, da realizzare in
aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga
di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto
salvo quanto previsto all’art. 5, comma 10, lettera c);
c) dall’art. 18 del regolamento GBER per le spese per servizi di
consulenza di cui all’art. 6, comma 2, del presente decreto;
d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento
GBER per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui
all’art. 5, comma 6;
e) dall’art. 29 del regolamento GBER per i progetti per
l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui
all’art. 5, comma 7;
f) dall’art. 31 del regolamento GBER per i progetti di formazione
del personale di cui all’art. 5, comma 8;
g) dall’art. 25 del regolamento GBER per i progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale di cui all’art. 5, comma 9.
2. Le intensita’ massime di aiuto previste dal regolamento GBER di
cui al comma 1 sono espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL),
che rappresenta il valore attualizzato dell’aiuto espresso come
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato concedibile non puo’ essere inferiore
al 20 per cento degli investimenti ammissibili, fermi restando
eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi
all’utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a
disposizione. Il predetto finanziamento e’ regolato alle seguenti
condizioni;
a) durata massima di dieci anni oltre un periodo di
preammortamento, della durata massima di tre anni, commisurato alla
durata del programma;
b) tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla
Commissione europea e pubblicato nel sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e’
pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e
quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 relativi a iniziative
comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10
milioni di euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo
restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni
erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art.
24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti
relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili di
importo pari o superiore a 10 milioni di euro devono essere assistiti
da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e
privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui
beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore
di iscrizione delle garanzie e’ pari alla quota capitale del
finanziamento.
5. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono
determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato di
cui al comma 3, nei limiti delle intensita’ massime di aiuto di cui
al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di
programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da
parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono
determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del
finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla
spesa concedibili.
6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto
impianti, del contributo alla spesa e dell’eventuale partecipazione
al capitale di cui all’art. 8, comma 1, non puo’ essere superiore al
75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili.
7. Per i programmi di investimento produttivo di cui all’art. 5,
comma 3, agevolati ai sensi dell’art. 14 del regolamento GBER,
l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del
programma di investimento apportando un contributo finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in
una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad
almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e’
tenuta all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell’area di
crisi nella quale e’ ubicata l’unita’ produttiva in cui e’ realizzato
il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel
caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.
8. La concessione delle agevolazioni e’ subordinata alla notifica
individuale e alla successiva autorizzazione da parte della
Commissione europea qualora l’importo dell’aiuto sia superiore:
a) all’importo di aiuto corretto per un investimento con costi
ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di
investimento produttivo di cui all’art. 5, comma 3, da realizzare
nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE e agevolati
nell’ambito dell’art. 14 del regolamento GBER;
b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento
produttivo di cui all’art. 5, comma 3, da realizzare nelle aree del
territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui
all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, fatto salvo
quanto previsto all’art. 5, comma 10, lettera c);
c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di
cui all’art. 6, comma 2;
d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la
tutela ambientale di cui all’art. 5, comma 6, ad eccezione degli
investimenti per l’efficienza energetica per i quali il limite e’
pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento
dei siti contaminati per i quali il limite e’ pari a 20 milioni di
euro;
e) a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale
di cui all’art. 5, comma 7;
f) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l’innovazione di
processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui all’art. 5, comma8;
g) a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, di cui all’art. 5, comma 9, ove risulti
prevalente la componente di ricerca industriale;
h) a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, di cui all’art. 5, comma 9, ove risulti
prevalente la componente di sviluppo sperimentale.
9. Resta ferma la possibilita’ per l’impresa proponente di
richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti
produttivo a titolo di «de minimis», nel rispetto delle disposizioni
previste dal regolamento n. 1407/2013.
10. Al fine di sostenere piu’ tangibilmente lo sviluppo delle
attivita’ economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla
crisi connessa al diffondersi della pandemia da covid-19, colmando il
divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della
predetta crisi, le agevolazioni previste dal presente decreto possono
essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione
3.13 del Quadro temporaneo e nei limiti delle intensita’ previste dal
punto 89, lettera d), del medesimo Quadro temporaneo e, comunque,
dell’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di
aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e). In
caso di concessione delle agevolazioni ai sensi del presente comma,
la durata del finanziamento agevolato non potra’ essere superiore ad
otto anni.
11. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni
previsti dal presente decreto, le agevolazioni di cui al comma 10
possono essere riconosciute limitatamente ai programmi di cui
all’art. 5, comma 1, realizzati nelle aree del territorio nazionale
diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di
Stato a finalita’ regionale valevole per il periodo 2021-2027 e che
rivestono carattere di ecostenibilita’.
12. Con la circolare di cui all’art. 5, comma 14, ovvero
nell’ambito dell’apposito accordo di programma che disciplina
l’intervento, il Ministero definisce termini e modalita’ funzionali
al riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 10 e puo’
fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta
attuazione delle presenti disposizioni, anche attraverso la
previsione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni.
Resta fermo che l’applicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi
10 e 11 e’ subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla
Commissione europea e alla sua approvazione da parte della
Commissione medesima e che la concessione degli aiuti in questione
deve intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13
del Quadro temporaneo.
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