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PROROGATO BANDO ECONOMIA CIRCOLARE

Novembre 11, 2020
in Archivio, BANDI, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Industria 4.0, Newsletter, Ricerca & Sviluppo
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RAMSES CONSULTING NEWS n.122 – 11 novembre 2020

Consegna delle domande a partire dal 10 dicembre

Il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato al 10 dicembre 2020 la presentazione delle domande per ottenere il contributo relativo ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare. La procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dalle ore 12,00 del 30 novembre 2020. 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto con cui proroga il termine per la presentazione delle domande per ottenere il contributo in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

La procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dalle ore 12,00 del 30 novembre 2020, mentre le domande dovranno essere presentate a partire dal 10 dicembre. Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento, prevista per l’accesso al FRI come specificato nel decreto direttoriale 5 agosto 2020.

Ambito oggettivo

L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Possono presentare la domanda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.

Bando Economia Circolare

Le imprese che intendono partecipare al bando Economia Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico possono cominciare a compilare le domande, a partire dal 30 novembre  2020, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito web del Ministero. L’invio vero e proprio delle proposte progettuali sarà possibile a partire dal 10 dicembre 2020. Le aziende dovranno allegare alla domanda, l’attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento resa dalla banca finanziatrice. In caso di progetti congiunti, tale attestazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti proponenti.Prenderà il via tra pochi giorni la fase preparatoria per l’accesso al bando Economia Circolare.

A partire dal 30 novembre 2020, alle ore 12:00, le imprese che intendono partecipare al bando Economia Circolare possono procedere con la compilazione delle domande. L’invio vero e proprio delle proposte progettuali sarà possibile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 dicembre 2020.

Piattaforma informatica

Le domande di agevolazione dovranno essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica indicata nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento di agevolazioni per i “Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare”.

Le imprese dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento resa dalla banca finanziatrice (in caso di progetti congiunti, tale attestazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti proponenti).

Chi può presentare domanda

I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma congiunta:

– imprese che esercitano in via prevalente un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art. 2195 del codice civile, numeri 1 e 3), comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;

– imprese agro – industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

– imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile;

– centri di ricerca. Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel caso le proposte siano presentate congiuntamente, alle aggregazioni possono partecipare (unicamente in qualità di co-proponenti) anche organismi di ricerca. I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Progetti ammissibili

Possono essere presentati progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale relativi ad una o più delle seguenti tematiche:

– innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

– progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

– sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

– sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;

– sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

I progetti devono:

– essere diretti allo sviluppo di una delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali (KETs-KeyEnabling Technologies): tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologie; fabbricazione e trasformazione avanzate; spazio; tecnologie inerenti alle “Sfide per la società”;

– essere diretti alla realizzazione di: nuovi prodotti o servizi, nuovi processi, notevole miglioramento dei prodotti o servizi esistenti, notevole miglioramento dei processi esistenti;

– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 milioni di euro.

Cosa indicare nella domanda

Nella domanda devono essere riportati i seguenti dati:

– il costo complessivo ammissibile del progetto (che deve essere compreso tra 5 milioni e 40 milioni di euro);

– la durata (in mesi) del progetto.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni (e, comunque, entro e non oltre 3 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni) ed avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi (su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi);

– l’importo del finanziamento agevolato (che dovrà essere pari al 50% del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni);

– l’importo del finanziamento bancario (da richiedere obbligatoriamente ad una banca finanziatrice convenzionata con Cassa Depositi e Prestiti), pari almeno al 20% delle spese e costi ammissibili;

– il periodo di ammortamento del finanziamento (in anni), senza considerare il periodo di preammortamento. Il finanziamento può avere una durata compresa tra 4 e 11 anni, con massimo 8 anni di ammortamento;

– l’importo del contributo alla spesa, pari al:

20% della spesa ammissibile, per le imprese di micro e piccola dimensione;

15% della spesa ammissibile, per le imprese di media dimensione;

10% della spesa ammissibile, per le imprese di grande dimensione;

– il numero identificativo della marca da bollo, di importo pari a 16,00 euro. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

BENEFICIARI

  • Imprese di qualsiasi dimensione che operano in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • Centri di ricerca.

Devono aver approvato e depositato almeno due bilanci.

Possono essere presentati anche progetti congiunti e con  organismi  di  ricerca ed in questo caso devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete   o   ad   altre   forme contrattuali di collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e l’accordo di partenariato.

AGEVOLAZIONE

a) Finanziamento agevolato del 50% delle spese ammissibili (Tasso agevolato attuale 0,17%) (Deve essere affiancato da un finanziamento bancario per il 20% delle spese ammissibili).

b) Fondo perduto sulle spese ammissibili:

  • 20% per lemicro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca
  • 15% per le medie imprese;
  • 10% per le grandi imprese.

SPESE AMMISSIBILI

  • personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca;
  • strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
  • servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
  • spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2milioni;
  • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
  • prevedere  attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione  all’obiettivo  previsto   dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita’ economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
    •  innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e  trasformazione  dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un’ottica  di  economia circolare  o  a  «rifiutozero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
    • progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
    • sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e  la  sanificazione dell’acqua;
    • strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
    • sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente (smart  packaging)  che  prevedano  anche  l’utilizzo  di   materiali recuperati;
    • sistemi di selezione del materiale multileggero, al  fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. 

SCADENZE

Predisposizione delle domande a partire dal 30 novembre 2020

Apertura sportello il 10 dicembre 2020. Procedura a sportello con superamento di un punteggio minimo di ammissibilità

Il decreto  (D.M. 11/06/2020)  che definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 15 luglio 2020. Importante per il bando è l’allegato 2

Link Decreto (pdf)

RISORSE UTILI

codice tributo credito di imposta affitti

DM 11-6-2020

codice tributo credito di imposta affitti

Decreto Direttoriale 5/8/2020 Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/11/2020

Decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare

Fonte Ipsoa


Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti per le imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi per la modifica delle direttive su rifiuti e imballaggi, discariche, RAEE, veicoli fuori uso e rifiuti di pile e accumulatori, è stato recepito dal nostro ordinamento il pacchetto di norme sull’economia circolare, adottato dall’UE nel 2018.

Sono previste novità nel quadro degli adempimenti delle imprese che operano nella filiera dei rifiuti attraverso la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore, con l’istituzione di un apposito registro nazionale dei produttori, e in tema di trasporto con la modifica del formulario di identificazione dei rifiuti. Semplificazioni anche per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, attività di manutenzione e piccoli interventi edili. E riscritte le norme in tema di classificazione e tracciabilità dei rifiuti.

È una piccola grande riforma della disciplina dei rifiuti quella realizzata con il recepimento delle sei nuove direttive su rifiuti (2008/98/CE), imballaggi (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), che fanno parte del nuovo pacchetto sull’economia circolare adottato in materia dall’Ue nel 2018, per raggiungere obiettivi giuridicamente vincolanti ed ambiziosi per gli Stati membri dell’Ue, per il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica con scadenze prestabilite: entro il 2035 al massimo, solo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà essere smaltito in discarica.

Decreti per il recepimento del pacchetto economia circolare

Sono quattro i decreti elaborati per recepire le direttive europee che hanno modificato la disciplina Ue in tema di rifiuti, nell’ambito del pacchetto sull’economia circolare approvato in via definitiva il 22 maggio 2018:

– D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 , recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella GU Serie Generale n. 226 del 11-09-2020;

– D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118 , recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 227 del 12-09-2020;

– D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 , recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato nella G.U. n. 227 del 12-9-2020;

– D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 , recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato nella G.U. n. 228 del 14-9-2020.Vediamo alcune delle novità introdotte, con riferimento agli aspetti che impattano sulla vita delle imprese.

Rifiuti e imballaggi

Il D.Lgs. n. 116/2020 (in vigore a partire dal 26 settembre 2020), dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 – che modifica la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) – e alla direttiva (UE) 2018/852 – che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

A tal fine, il decreto legislativo modifica e integra la disciplina vigente a livello italiano recata dalla Parte IV del Codice dell’ambiente (D.Lgs n. 152/2006).

Una prima modifica rilevante riguarda l’inserimento, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, dell’obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, atteso che questo punto rappresenta un elemento fondamentale “per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione”.

Viene tra gli altri introdotto l’obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Sono recepite (attraverso aggiunte o modifiche) le nuove definizioni di: rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizione, rifiuti organici, rifiuti alimentari, gestione dei rifiuti, recupero di materia, riempimento e responsabilità estesa del produttore.

In materia di classificazione dei rifiuti, sono aggiunti tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività della silvicoltura e della pesca e si specifica che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente (MATTM).

Vengono introdotti specifici adempimenti per chi, per la prima volta, usa o immette sul mercato un “materiale End of Waste” e si escludono dal campo di applicazione delle norme di gestione dei rifiuti le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi.

Viene disciplinato il deposito temporaneo prima della raccolta (cioè il raggruppamento dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero o smaltimento) e le condizioni previste per lo svolgimento di tale attività.

Nuova disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR)

Il D.Lgs. n. 116/2020 riscrive la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis del TUA), demandando a uno o più successivi decreti l’effettiva istituzione obbligatoria dei regimi di EPR e l’introduzione dei requisiti generali minimi di tali regimi, che dovranno essere rispettati entro il 5 gennaio 2023.

A tali decreti spetterà anche il compito di determinare le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonchè le misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Una disciplina che cercherà anche di orientare in senso sempre più green le attività produttive delle imprese, dato questi regimi di EPR dovranno prevedere “misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità” della gestione dei rifiuti.

Altresì, tali misure dovranno incoraggiare “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti”. Si dovrà tenere conto non solo dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti ma anche, nell’eventualità, anche della potenzialità di riciclaggio multiplo.

Ai sensi del nuovo art. 178-ter del TUA – rubricato “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” – si stabilisce che i regimi di EPR rispettino, tra gli altri requisiti, anche la “definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale”.

Una estensione della EPR che sembra non trascurare nessuno degli attori coinvolti e che prevede anche l’istituzione del nuovo Registro nazionale dei produttori, al quale dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR.

Ad evitare di aggravare le imprese, si stabilisce che l’adempimento degli oneri amministrativi posti a carico dei produttori e importatori di prodotti, dovrà svolgersi “nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza”. La funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla EPR viene affidata al Ministero dell’ambiente.

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

Il D.Lgs. n. 116/2020 modifica l’art. 180 del TUA (Prevenzione della produzione di rifiuti) stabilendo che il MATTM, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, adotti il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, al quale spetterà di fissare “idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite”.

Molte delle misure del Programma sono dirette alle imprese per promuovere e sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché incoraggiare la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, o ancora ridurre la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Modificato in modo puntuale modifica il comma 3 dell’articolo 179, che disciplina la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

Tracciabilità dei rifiuti

Il D.Lgs. n. 116/2020 riscrive la disciplina della tracciabilità dei rifiuti, basata sul nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che ha sostituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019.Modificata la disciplina dei registri di carico e scarico e quella relativa al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Fonte ipsoa


APPROFONDIMENTO

DECRETO DIRETTORIALE DEL MISE. LE ISTANZE SONO COMPILABILI DAL 30 NOVEMBRE PROSSIMO

Economia circolare con rinvio

È confermata la proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione delle domande a valere sul bando per progetti di R&S nell’ambito dell’economia circolare.

Il modulo da far firmare alle banche a conferma che impresa è finanziabile e quindi può partecipare al bando, tuttavia, non è ancora pronto. Ne dà notizia il decreto direttoriale del 6 novembre 2020 emanato dal ministero dello sviluppo economico, il quale comunica anche che la regione Piemonte ha finanziato lo strumento con 800 mila euro e che, di conseguenza, la Cassa depositi e prestiti ha aggiunto due milioni di euro di risorse. La proroga è stata determinata dall’esigenza di dare maggior tempo alle banche per l’adesione all’addendum alla Convenzione che le inserisce tra quelle idonee a rilasciare il finanziamento.

Il prolungamento è utile anche per concedere maggior tempo alle imprese per l’ottenimento dell’attestazione di disponibilità al finanziamento da parte delle stesse banche, documento imprescindibile alla presentazione delle domande come previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto 11 giugno 2020.

Domande preparabili dal 30 novembre.

La domanda di agevolazioni e la documentazione devono essere presentate a partire dal 10 dicembre 2020. La procedura di compilazione guidata delle domande sarà resa disponibile a partire dalle ore 12 del 30 novembre 2020. In questo modo, le imprese potranno compilare telematicamente quanto necessita per candidarsi, con qualche giorno di anticipo rispetto all’apertura dello sportello.

In particolare, devono presentare la domanda di agevolazione, la scheda tecnica con i dati dell’impresa, un piano di sviluppo che rappresenta il progetto, un prospetto che definisce la dimensione dell’impresa e una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa alle spese di sviluppo sostenute in Italia.

Il piano di sviluppo è l’elemento essenziale con il quale l’impresa presenta il progetto e ne dimostra la sostenibilità e la credibilità. L’agevolazione prevede un finanziamento agevolato del 50% della spesa e un contributo a fondo perduto che cambia a seconda della dimensione dell’impresa.

Questo consiste nel 20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca, nel 15% per le medie imprese e nel 10% per le grandi imprese.

I progetti devono prevedere spese ammissibili per un minimo di 500 mila euro e per un massimo di 2 milioni di euro e possono presentare la richiesta imprese di ogni dimensione collocate su tutto il territorio nazionale. Possono farlo sia in forma singola che aggregata. La partecipazione di un ente di ricerca può rendere più credibile il progetto ma non è indispensabile. 

Le tematiche da sviluppare

Il progetto deve essere rivolto all’economia circolare e prevedere attività di ricerca e sviluppo. Queste devono essere strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto. Il progetto deve essere finalizzato alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. Può riguardare attività di innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti.

Quindi può riguardare il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» o di compatibilità ambientale. I progetti possono essere relativi a progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati.

Questi devono essere finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime. In alternativa il progetto può essere inerente a sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua. Può riguardare lo studio di strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.

Può essere volto alla sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati o all’adozione di sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Fonte ITALIA OGGI


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