RAMSES CONSULTING NEWS n.155 – 26 febbraio 2021
TUTTO SU RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.
Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%. La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021.
Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.
SCHEDA
BENEFICIARI
Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:
- società di capitali;
- società di persone;
- imprenditori individuali;
- enti non commerciali.
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Riferimenti:
- articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir
- articolo 15 L. 342/2000
AGEVOLAZIONE
Rivalutazione agevolata con imposta sostitutiva del 3% del valore rivalutato da versare in 3 rate annuali.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
La Legge di Bilancio 2021 ha incluso tra i beni rivalutabili anche l’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.
ESEMPIO DI CALCOLO RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:
- rivalutazione del solo costo storico;
- riduzione del fondo di ammortamento;
- rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.
Qui di seguito un esempio di rivalutazione effettuato con il metodo della riduzione del fondo di ammortamento.Esempio di calcolo con il metodo della riduzione del fondo di ammortamento
BENI RIVALUTABILI
Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Quindi a titolo di esempio sono rivalutabili:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per essere ammissibili i beni devono:
- figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
PERIZIA
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima
SCADENZE
La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari)Per cui il termine ultimo è la data della presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari).Per il settore alberghiero e termale la scadenza e’ quella del 31/12/2021
Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.
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