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Bonus Sisma Centro Italia e ZES: al via la comunicazione degli investimenti

Settembre 30, 2019
in Archivio, Credito d'imposta, Finanza Agevolata, Newsletter
Bonus Sisma Centro Italia e ZES: al via la comunicazione degli investimenti

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Le imprese possono presentare la comunicazione per la fruizione del bonus fiscale per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES.

Come si presenta la comunicazione?

Via libera alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma Centro Italia e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).
Dal 25 settembre 2019, le imprese che intendono beneficiare dei bonus possono inoltrare le richieste all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari, avvalendosi della versione aggiornata del software “Creditoinvestimentisud” (CIM17), resa disponibile a partire dal 25 settembre 2019 sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il nuovo modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019 (che sostituisce quello approvato con il provvedimento del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del 29 dicembre 2017), può essere utilizzato anche dagli imprenditori che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Bonus in sintesi

  • Il credito d’imposta Sisma – istituito dall’articolo 18-quater del D.L. n. 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 45/2017), e successivamente modificato dall’articolo 44, comma 1, del D.L. n. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017) – è riconosciuto alle imprese per gli investimenti avviati dal 6 aprile 2018 (data della decisione C(2018) 1661 final dalla Commissione UE, di approvazione del regime di auto) e realizzati entro il 31 dicembre 2019 nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.
    Il credito d’imposta spetta nelle misure pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese (tetto massimo per ciascun progetto d’investimento pari a: 3 milioni per le piccole imprese, 10 milioni per le medie imprese, 15 milioni per le grandi imprese).
  • Il credito di imposta ZES – istituito dall’articolo 5 del D.L. n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123/2017 – è riconosciuto alle imprese nuove e già esistenti che effettuano investimenti nel territorio di una Zona economica speciale. Il beneficio è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro (sono agevolabili gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale).
  • Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno compete in relazione agli investimenti avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento iniziale.

Per tutti e tre i crediti di imposta, sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d’imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Struttura modello

Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è composto da:

  • informativa sul trattamento dei dati personali;
  • riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare;
  • i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • impegni assunti con la sottoscrizione;
  • quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • quadro B, riguardante i dati della struttura produttiva;
  • quadro C, in cui è inserito l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • quadro D, in cui devono essere indicate le altre agevolazioni concesse o richieste, inclusi gli aiuti “de minimis, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione.

Come presentare la comunicazione

La trasmissione della comunicazione può essere effettuata:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
  • tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).


In caso di presentazione tramite gli incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a consegnare al contribuente una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione.

La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, e ciascuna comunicazione può riguardare uno o più progetti d’investimento (nella comunicazione relativa al credito d’imposta ZES possono essere indicati investimenti relativi anche a diverse Zone economiche speciali).

Ciascuna comunicazione può riguardare un solo credito di imposta: nella stessa comunicazione non è possibile indicare gli investimenti relativi al credito d’imposta Mezzogiorno, quelli relativi al credito d’imposta Sisma nonché gli investimenti relativi al credito d’imposta ZES.

Termini presentazione comunicazioni

La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate fino:

  • al 31 dicembre 2019 per il credito d’imposta Mezzogiorno e per il credito d’imposta Sisma;
  • al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta ZES.

Rinuncia/rettifica

Il modello può essere utilizzano anche per annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato, oppure rettificare una precedente comunicazione.

Se, per qualsiasi motivo, si vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, occorre barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che vuole annullare. In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.

Se, invece, si vuole rettificare una precedente comunicazione occorre deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione.

Anche le comunicazioni di rinuncia e rettifica possono essere presentate entro:

  • il 31 dicembre 2019 per il credito d’imposta Mezzogiorno e per il credito d’imposta Sisma;
  • il 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta ZES.

Fruibilità credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il relativo modello F24 è scartato.

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