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BONUS PUBBLICITA’ – Il Decreto Cura Italia cambia il metodo di calcolo per il 2020 

Marzo 24, 2020
in Archivio, Credito d'imposta, Decreto Cura Italia, Finanza Agevolata, Newsletter
BONUS PUBBLICITA’ – Il Decreto Cura Italia cambia il metodo di calcolo per il 2020 
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Il Decreto Cura Italia  introduce una disciplina speciale per il Bonus pubblicità che modifica il metodo di calcolo per il 2020.

Solo per il 2020, il credito d’imposta è pari al 30% degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. In pratica, per l’anno in corso, si sostituisce il metodo di calcolo incrementale previsto dalla disciplina “ordinaria” con il metodo di calcolo volumetrico. Il credito d’imposta spettante deve essere, quindi, quantificato su tutto lo stock di investimenti pubblicitari effettuati.

Prevista anche una seconda finestra per prenotare il bonus, che sarà aperta dal 1° al 30 settembre 2020.

Regime straordinario per il 2020

La disciplina speciale è dettata dall’articolo 98, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ha l’obiettivo di contrastare il calo degli investimenti pubblicitari determinati dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Le nuove regole, valide solo per l’anno in corso, si distinguono dalla disciplina ordinaria per due aspetti sostanziali: il metodo di calcolo del credito d’imposta e la misura dell’agevolazione.

Il regime straordinario introdotto dal decreto Cura Italia prevede, in particolare, che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta (riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali) è concesso nella misura unica del 30% dell’intera spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ai sensi della disciplina ordinaria di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 (come modificato dal D.L. n. 59/2019), invece, il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

In pratica, per l’anno in corso, il credito d’imposta spettante deve essere quantificato su tutto lo stock di investimenti pubblicitari effettuati: il metodo di calcolo incrementale viene, quindi, sostituito col metodo di calcolo volumetrico.

Proviamo a vedere con alcuni esempi come cambia l’importo del credito d’imposta che potrà essere richiesto con il nuovo regime speciale rispetto alla disciplina ordinaria. Si tratta di un importo “teoricamente” ottenibile. Il credito d’imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Esempio 1: credito di imposta secondo la disciplina ordinaria
Si supponga che un’impresa:
– nel 2020 sostenga investimenti agevolabili pari ad € 50.000, di cui € 30.000 sulla stampa e € 20.000 su emittenti TV e radio locali;
– nel 2019 abbia sostenuto investimenti pari ad € 38.000, di cui € 23.000 sulla stampa e € 15.000 su emittenti TV e radio locali.
In base alla disciplina ordinaria, il credito di imposta è pari al 75% della spesa incrementale.
Nel caso in esame, la spesa incrementale è pari a € 12.000 (50.000-38.000), mentre il credito di imposta richiesto complessivo sarebbe pari a € 9.000 (12.000×75%), di cui € 5.250 per la stampa e € 3.750 per le emittenti TV e radio locali.
Esempio 2: credito di imposta secondo la disciplina straordinaria
Il regime straordinario prevede invece che nel 2020 il credito di imposta è pari al 30% dell’intero volume di investimenti.
Riprendendo l’esempio 1, quindi, il credito d’imposta dovrà essere determinato sull’importo degli investimenti in pubblicità sostenuti nel 2020 (pari a € 500.000).
Di conseguenza, il credito d’imposta richiesto complessivo, con un’aliquota del 30%, ammonterà a € 15.000 (50.000×30%), di cui € 9.000 (30.000×30%) per la stampa e € 6.000 (20.000×30%) per le emittenti TV e radio locali.

Comunicazione

Altra novità “temporanea” introdotta con il Decreto Cura Italia alla disciplina del credito d’imposta riguarda la tempistica per l’invio della comunicazione telematica necessaria per prenotare il credito di imposta.

In particolare, viene prevista una seconda finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al bonus, che si aggiungerà alla finestra “ordinaria” attiva dal 1° al 31 marzo 2020.

L’apertura del secondo sportello “straordinario” per inviare la comunicazione è fissata dal 1° al 30 settembre 2020.

In ogni caso, come espressamente previsto dal Decreto Cura Italia, le comunicazioni presentate nella prima finestra temporale restano valide.

Confermate per la seconda finestra le modalità di presentazione della comunicazione previste dalla disciplina ordinaria. In particolare, la domanda deve essere presentata telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Successivamente i beneficiari devono dare conferma della “prenotazione”. A tal fine, dal 1° al 31 gennaio 2021 dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Investimenti agevolabili

Per tutti gli altri aspetti non derogati, come espressamente previsto nel Decreto Cura Italia, continua a trovare applicazione il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018). Pertanto, sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, il beneficio spetta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa. Anche per le agenzie di stampa, ai fini del beneficio la testata giornalistica deve registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 47/1948, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

Ai sensi della disciplina (ordinaria), per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.Per quanto riguarda tale condizione, il Decreto Cura Italia non specifica se è valida anche per la disciplina straordinaria prevista per l’anno 2020. Si limita a dire che il credito di imposta “è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti (…)”. Se tale vincolo non dovesse essere valido nel 2020, l’accesso al credito di imposta sarebbe consentito anche ai soggetti con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore a tale soglia dall’1%, ai soggetti neo costituiti (esclusi dalla disciplina ordinaria, in quanto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 38 del 18 ottobre 2018, manca il dato storico necessario per il confronto) nonché a quelli che hanno registrato un decremento degli investimenti agevolabili.

Considerata l’importanza della questione si auspica un tempestivo chiarimento in merito.

Limite “de minimis”

Confermato anche per il 2020 l’assoggettamento del credito d’imposta al regime “de minimis” di cui al:

– Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

– Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;

– Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. La qualificazione del credito d’imposta come aiuto “de minimis” comporta la necessità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità di verificare il massimale “de minimis” ancora eventualmente disponibile.

Il plafond “de minimis” eventualmente libero si ottiene sottraendo dal massimale “de minimis” di appartenenza per settore di attività l’importo degli altri aiuti “de minimis” ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio in corso, a livello di impresa unica.

Se l’importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale “de minimis” ancora disponibile, il credito d’imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale “de minimis” ancora disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

Fonte ipsoa professionalità quotidiana

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