RAMSES CONSULTING NEWS n. 756 – 30 gennaio 2026
Presto addio al vincolo Made in EU
Il nuovo regime di Iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 consente alle imprese di maggiorare fiscalmente fino al 180% il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali Industria 4.0 e di impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Inquadramento generale
L’agevolazione trova applicazione per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato trasmesso al MEF per il concerto finale, passaggio necessario per l’operatività della misura.
Il nuovo iperammortamento prende il posto dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, introducendo nuovamente un meccanismo di maggiorazione del costo ammortizzabile anziché un credito compensabile.
Il beneficio fiscale non si manifesta immediatamente, ma si distribuisce lungo l’intero periodo di ammortamento del bene, risultando particolarmente vantaggioso per le imprese con una capacità reddituale stabile nel tempo.
L’accesso all’agevolazione è subordinato a una procedura articolata, gestita tramite la piattaforma del GSE, che prevede l’invio di tre distinte comunicazioni: una preventiva, una di conferma e una conclusiva. Il mancato rispetto delle tempistiche o degli adempimenti richiesti comporta la perdita del beneficio o l’obbligo di restituzione delle quote già fruite.
La presente guida analizza in modo sistematico i requisiti, le modalità di accesso e i principali vincoli dell’iperammortamento 2026.
Soggetti ammessi
Possono accedere all’iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dal settore di attività, dalla dimensione aziendale o dal regime contabile.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale.
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto di due requisiti generali:
- l’impresa deve risultare in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- è richiesto il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori. Il venir meno di uno di tali presupposti comporta la decadenza dall’agevolazione.
Restano escluse dall’iperammortamento le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo privo di continuità aziendale o assoggettate ad altre procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, inclusi il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le leggi speciali di settore. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Investimenti agevolabili
L’iperammortamento 2026 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati all’esercizio dell’attività d’impresa.
Rispetto alla configurazione originaria degli incentivi Industria 4.0, la misura aggiorna in modo significativo l’elenco dei beni ammissibili, adeguandolo all’evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi dieci anni.
I beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e rientrare in una delle categorie individuate dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
In particolare, sono agevolabili:
– Beni strumentali materiali e immateriali nuovi
Inclusi nelle Tabelle IV e V della Finanziaria 2026, a condizione che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
– Beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Finalizzati all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all’articolo 109 del TUIR.
Per i beni mobili, assume rilievo la data di consegna o spedizione del bene, ovvero – se successiva – la data di trasferimento della proprietà.
Nel caso di beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario. La data dell’ordine o il pagamento di acconti non assumono rilevanza autonoma, salvo il caso di investimenti che abbiano già beneficiato di agevolazioni incompatibili.
Categorie di investimenti agevolabili
L’iperammortamento 2026 si applica a tre distinte categorie di investimenti, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti tecnici e vincoli operativi.
1. Beni materiali strumentali nuovi
Rientrano in questa categoria macchinari e impianti tecnologicamente avanzati, quali robot collaborativi, macchine utensili a controllo numerico, sistemi di automazione e logistica integrata, stampanti 3D industriali e sensori IoT.
La maggiorazione del costo è subordinata alla condizione che tali beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
2. Beni immateriali
Comprendono software, piattaforme, sistemi applicativi e soluzioni digitali funzionali alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.
Si tratta di una novità di rilievo rispetto al 2025, anno in cui il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 era stato sospeso. Anche per questi investimenti è richiesta l’effettiva interconnessione, elemento che distingue un investimento agevolabile da un ordinario acquisto di licenze informatiche.
3. Autoproduzione di energia
Impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, comprensivi dei sistemi di accumulo.
Per il fotovoltaico, l’agevolazione è limitata a impianti dotati di moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea.
In particolare, sono ammissibili:
– moduli fotovoltaici con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
– moduli con celle fotovoltaiche aventi efficienza almeno pari al 23,5%;
– moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem di silicio, con efficienza di cella almeno pari al 24%.
I moduli con prestazioni inferiori restano esclusi dall’agevolazione, anche se realizzati in ambito europeo.
Verso l’eliminazione del vincolo Made in UE
Nella Manovra 2026 era stato introdotto un nuovo requisito: tutti i beni agevolabili avrebbero dovuto essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Il vincolo, esteso a tutte le categorie di investimento e non più limitato ai soli impianti fotovoltaici, rappresentava una delle principali discontinuità rispetto ai precedenti incentivi Industria 4.0.
Il Governo ha però scelto di orientarsi verso una semplificazione del quadro normativo.
L’intenzione è quella di rimuovere completamente il vincolo di origine geografica dei beni.
Questa apertura consentirebbe alle imprese di pianificare gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valutando liberamente il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile sul mercato globale, senza il rischio di perdere il beneficio fiscale a causa della provenienza del bene.
La scelta risponde a un’esigenza concreta del tessuto produttivo nazionale. Molte tecnologie ad alto contenuto innovativo hanno infatti i principali poli di eccellenza produttiva in Asia o negli Stati Uniti.
Limitare l’accesso agli incentivi ai soli confini dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo avrebbe potuto penalizzare la competitività delle imprese italiane orientate ai più elevati standard tecnologici internazionali, oltre a creare criticità anche sul piano delle relazioni commerciali.
Dal punto di vista operativo, la cancellazione della clausola “Made in UE” richiede un intervento normativo di pari livello. Poiché il vincolo è stato inserito nel testo della Manovra 2026, la sua eliminazione dovrà avvenire attraverso un successivo provvedimento legislativo. A confermarlo è anche il viceministro, che ha fatto riferimento a un “prossimo intervento normativo”, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli su tempi e modalità.
Percentuali di maggiorazione del costo
La maggiorazione del costo di acquisizione segue un meccanismo a scaglioni decrescenti, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Le aliquote previste sono le seguenti:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Oltre il limite di 20 milioni di euro non spetta alcuna maggiorazione.
La maggiorazione incide esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Con un’aliquota IRES del 24%, il beneficio fiscale stimato è pari a circa il 43,2% per la prima fascia, al 24% per la seconda e al 12% per la terza.
Meccanismo di calcolo
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione del 180% comporta che un bene del costo di 100.000 euro generi una base ammortizzabile pari a 280.000 euro. Applicando un coefficiente di ammortamento ordinario del 20%, la deduzione annua risulta significativamente superiore rispetto all’ammortamento standard, con un risparmio fiscale complessivo stimato in circa 43.200 euro.
Per investimenti di importo superiore, la maggiorazione si applica in modo progressivo alle diverse fasce di spesa. Un investimento pari a 5 milioni di euro, ad esempio, beneficia della maggiorazione del 180% sulla prima tranche di 2,5 milioni e del 100% sulla quota eccedente, per una maggiorazione complessiva di 5 milioni di euro.
Procedura di accesso tramite piattaforma GSE
Per accedere all’iperammortamento 2026-2028, le imprese devono trasmettere apposite comunicazioni esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le modalità operative, i modelli standardizzati e le date di apertura dello sportello saranno definiti con successivi decreti direttoriali.
L’iter di accesso si articola in tre fasi distinte, tutte gestite tramite la piattaforma GSE.
1. Comunicazione preventiva
Deve essere inviata prima dell’avvio dell’investimento e contiene le informazioni essenziali del progetto, con riferimento a ciascuna struttura produttiva interessata.
Entro dieci giorni dalla ricezione, il GSE verifica la completezza formale della documentazione e comunica l’esito positivo oppure richiede integrazioni, da trasmettere entro i successivi dieci giorni.
2. Comunicazione di conferma
A seguito dell’esito positivo della fase preventiva, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma entro sessanta giorni.
Tale comunicazione deve attestare l’avvenuto pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione dell’investimento e riportare i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La comunicazione di conferma non può riguardare investimenti di importo superiore a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
3. Comunicazione di completamento
Conclude la procedura e deve essere inviata al termine degli investimenti e comunque non oltre il 15 novembre 2028.
A questa fase vanno allegati la perizia tecnica asseverata (ove richiesta), le attestazioni di interconnessione e la documentazione tecnica necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di richiesta di integrazioni documentali, è prevista una proroga massima di quindici giorni.
Documentazione richiesta
La normativa distingue gli adempimenti documentali in funzione del valore del singolo bene agevolato.
– Per investimenti di importo non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
– Per investimenti di importo superiore a 300.000 euro è invece richiesta una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da enti di certificazione accreditati.
Nel settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi, forestali, agrotecnici o periti agrari laureati.
Per i beni materiali è inoltre necessario dimostrare l’origine UE/SEE mediante certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio o dichiarazione del produttore. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche del bene e l’effettiva interconnessione al sistema aziendale, dimostrando il rispetto dei requisiti Industria 4.0.
Cumulabilità e limiti
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non copra le stesse quote di spesa e non superi il costo effettivamente sostenuto.
La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti.
È esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025. Restano invece compatibili altre misure, come la ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno e la Nuova Sabatini, nel rispetto dei limiti di cumulo.
Aspetti fiscali e conclusioni operative
Dal punto di vista fiscale, l’iperammortamento opera esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e non rileva ai fini IRAP né sul bilancio civilistico.
Il beneficio si manifesta come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e segue le regole ordinarie di ammortamento previste dal TUIR.
La conservazione della documentazione assume un ruolo centrale: fatture, perizie, certificazioni di origine, comunicazioni al GSE e prove di interconnessione devono essere conservate per almeno sei anni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui si completa l’ammortamento fiscale.
In vista dell’apertura della piattaforma GSE, le imprese che pianificano investimenti nel triennio 2026-2028 dovrebbero avviare fin da subito l’analisi tecnica e documentale dei progetti, verificando l’origine dei beni e predisponendo le perizie necessarie.
Una corretta pianificazione preliminare consente di ridurre il rischio di errori procedurali e di massimizzare il beneficio fiscale.







