RAMSES CONSULTING NEWS n. 153 – 23 febbraio 2021
Investire in ricerca e sviluppo consente alle imprese di godere dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020, prorogato fino al 31 dicembre 2022 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021.
A seguito della modifica, il credito d’imposta spetta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro. Aliquote più elevate sono previste per le regioni del Mezzogiorno e per quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Quanto si risparmia?
Chi
Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – di cui all’art. 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064) – tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza;
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
| Attenzione Sono escluse: – le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; – le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001. |
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Cosa
Sono agevolabili attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. È necessario che l’innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020).
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
| Spesa ammissibile | Concorso alla base di calcolo del credito di imposta |
| a) spese del personale (ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), nel limite del loro impiego nell’attività agevolata | – 100% con le seguenti eccezioni: (i) 150% in caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego (fatta eccezione per precedenti lavori in apprendistato), in possesso di un dottorato o dottorandi o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti a tempo indeterminato (anche parziale) e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato (ii) 50% in caso di amministratori o soci di società ed enti (DM 26 maggior 2020) |
| b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo | – 100%, nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si deve assumere la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo |
| c) spese per contratti di ricerca extra muros | – 100% – 150% nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato |
| d) quote di ammortamento per l’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (non agevolabile l’acquisto da imprese appartenenti allo stesso gruppo) | – 100%, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro |
| e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo | – 100%, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste |
| f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo | – 100%, nel limite massimo del 30% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c) |
Come
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, svolte in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, il credito d’imposta spetta in misura pari al (art. 244 del D.L. 34/2020):
– 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
– 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
– 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 dal regolamento (Ue) n. 651/2014 in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.
| Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. |
Quando
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
| Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, il limite massimo di 4 milioni di euro. |
Calcola il risparmio
IPOTESI CON SPESE DI PERSONALE (NO LAUREATI FINO A 35 ANNI) E CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS CON UNIVERSITÀ
Risparmio %
Si supponga che l’impresa Alfa, nel 2021, per attività di ricerca e sviluppo sostenga spese pari a 190.000 euro, così suddivise:
– spese di personale (no giovani laureati): 80.000 euro (categoria di spesa a)
– ammortamento attrezzature: 25.000 euro (categoria di spesa b)
– contratti di ricerca con università: 55.000 euro (categoria di spesa c)
– spese per servizi di consulenza: 12.000 euro (categoria di spesa d)
– spese per materiali: 18.000 euro (categoria di spesa f).
Si suppone che l’attività di ricerca non sia svolta in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 e che sulle stesse spese non siano state richieste altre agevolazioni.
Per determinare il totale della spesa ammessa devono essere considerati i limiti di ammissibilità specifici per ogni categoria di spesa. Nel caso ipotizzato:
– spese di personale (categoria di spesa a): non essendoci giovani laureati, la spesa concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 100% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 80.000 euro;
– ammortamento attrezzature (categoria di spesa b): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese del personale. Spesa ammissibile: 24.000 euro (30% di 80.000 euro);
– contratti di ricerca con università (categoria di spesa c): le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 82.500 euro (150% di 55.000 euro);
– spese per servizi di consulenza (categoria di spesa d): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste. Spesa ammissibile: 12.000 euro;
– spese per materiali (categoria di spesa f): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c). Spesa ammissibile: 18.000 euro.
Il credito d’imposta spettante è pari al 20% della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 4 milioni di euro).
| Spesa sostenuta | Spesa ammissibile | Credito di imposta spettante | % risparmio | |
| Spese di personale | 80.000 euro | 80.000 euro | ||
| Ammortamento attrezzature | 25.000 euro | 24.000 euro | ||
| Contratti di ricerca con università | 55.000 euro | 82.500 euro | ||
| Spese per servizi di consulenza | 12.000 euro | 12.000 euro | ||
| Spese per materiali | 18.000 euro | 18.000 euro | ||
| Totale | 190.000 euro | 216.500 euro | 43.300 euro (20% di 216.500 euro) | 22,79% |
IPOTESI CON SPESE DI PERSONALE (SÌ LAUREATI FINO A 35 ANNI) E CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS CON UNIVERSITÀ
Risparmio %
Si supponga che l’impresa Beta, nel 2021, per attività di ricerca e sviluppo sostenga spese pari a 261.000 euro, così suddivise:
– spese di personale: 120.000 euro, di cui 40.000 euro relativi a laureati fino a 35 anni (categoria di spesa a);
– ammortamento attrezzature: 32.000 euro (categoria di spesa b);
– contratti di ricerca con università: 68.000 euro (categoria di spesa c);
– spese per servizi di consulenza: 16.000 euro (categoria di spesa d);
– spese per materiali: 25.000 euro (categoria di spesa f).
Si suppone che l’attività di ricerca non sia svolta in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 e che sulle stesse spese non siano state richieste altre agevolazioni.
Per determinare il totale della spesa ammessa devono essere considerati i limiti di ammissibilità specifici per ogni categoria di spesa. Nel caso ipotizzato:
– spese di personale (categoria di spesa a): le spese relative a laureati fino a 35 anni concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. La restante quota al 100%. Spesa ammissibile relativa a laureati fino a 35 anni: 60.000 euro (150% di 40.000 euro). Spesa ammissibile relative a ricercatori e ai tecnici non rientranti non laureati fino a 35 anni: 80.000 (120.000-40.000);
– ammortamento attrezzature (categoria di spesa b): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese del personale (con eventuali maggiorazioni). Spesa ammissibile: 32.000 euro;
– contratti di ricerca con università (categoria di spesa c): le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Spesa ammissibile: 102.000 euro (150% di 68.000 euro) ;
– spese per servizi di consulenza (categoria di spesa d): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni previste. Spesa ammissibile: 16.000 euro;
– spese per materiali (categoria di spesa f): la spesa è ammissibile nel limite del 30% delle spese di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c). Spesa ammissibile: 25.000 euro.
Il credito d’imposta spettante è pari al 20% della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 4 milioni di euro).
| Spesa sostenuta | Spesa ammissibile | Credito di imposta spettante | % risparmio | |
| Spese di personale | 120.000 euro | 140.000 euro (60.000 euro +80.000 euro) | ||
| Ammortamento attrezzature | 32.000 euro | 32.000 euro | ||
| Contratti di ricerca con università | 68.000 euro | 102.000 euro | ||
| Spese per servizi di consulenza | 16.000 euro | 16.000 euro | ||
| Spese per materiali | 25.000 euro | 25.000 euro | ||
| Totale | 261.000 euro | 315.000 euro | 63.000 euro (20% di 315.000 euro) | 24,13% |
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