RAMSES CONSULTING NEWS n. 769 – 01 aprile 2026
Nuovi aiuti e novità dal 07 aprile 2026
Cosa prevede il DDL PMI 2026 e quali sono le misure principali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL PMI 2026, il provvedimento noto come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” introduce un pacchetto ampio di misure pensate per sostenere aggregazione, competitività, semplificazione amministrativa, accesso al credito e tutela del Made in Italy.
La legge interviene su diversi fronti: reti d’impresa, consorzi, lavoro, sicurezza, start-up innovative, artigianato, settore moda, agricoltura, turismo e reputazione digitale. L’obiettivo è rafforzare il tessuto produttivo italiano, composto in larga parte da micro, piccole e medie imprese.
Quando entra in vigore il DDL PMI 2026
Il DDL PMI 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. Come previsto per le leggi ordinarie, l’entrata in vigore avviene dopo 15 giorni di vacatio legis.
Di conseguenza, il provvedimento entra in vigore il 7 aprile 2026.
Le misure di applicazione immediata, come quelle relative a part-time incentivato, sicurezza sul lavoro, reti d’impresa e semplificazioni operative, produrranno effetti subito dopo tale data. Diverso il caso delle deleghe al Governo, ad esempio su artigianato, Confidi e Testo Unico per start-up e PMI innovative, che richiederanno successivi decreti attuativi per diventare pienamente operative.
Che cos’è il DDL PMI 2026 e a chi si rivolge
La Legge annuale sulle PMI rappresenta la prima attuazione concreta dell’articolo 18 dello Statuto delle imprese e si collega agli obiettivi dello Small Business Act europeo. Il provvedimento si rivolge a micro, piccole e medie imprese, ma contiene anche disposizioni che interessano consorzi, reti, imprese innovative, settore artigiano, moda, turismo e comparto agricolo.
Nel complesso, il testo punta a:
- favorire la crescita delle PMI;
- promuovere forme di aggregazione tra imprese;
- ridurre gli oneri burocratici;
- rafforzare l’accesso al credito e agli strumenti finanziari;
- sostenere innovazione, occupazione e competitività.
1. Agevolazioni fiscali per le reti d’impresa
Tra le novità principali c’è il ritorno dell’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete.
L’incentivo consiste nella sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, purché tali risorse siano impiegate per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.
L’agevolazione si applica agli utili accantonati in apposita riserva:
- dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028
L’importo escluso dalla formazione del reddito d’impresa non può superare 1 milione di euro.
Il beneficio:
- riguarda le imprese aderenti a un contratto di rete;
- non si applica se la rete acquisisce soggettività giuridica;
- opera entro un limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029;
- sarà fruibile in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
La sospensione d’imposta viene meno se la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura delle perdite o se cessa l’adesione al contratto di rete. I criteri attuativi saranno definiti con un successivo provvedimento del MiMIT, di concerto con il MEF.
2. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
La legge interviene anche sul Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, gestito da Invitalia.
Il Fondo continua a operare a sostegno delle imprese in difficoltà economico-finanziaria, ma il perimetro viene ridefinito.
Gli interventi riguarderanno:
- imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale con più di 20 dipendenti;
- società di capitali con almeno 250 dipendenti in difficoltà;
- imprese che detengono beni o rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
Viene inoltre prevista la possibilità di acquisizione di imprese in crisi da parte di altre imprese titolari di marchi storici, purché operanti in un settore omogeneo.
L’obiettivo dichiarato è concentrare le risorse pubbliche su realtà con concrete possibilità di rilancio, evitando interventi privi di prospettiva industriale.
3. Moda e PMI in crisi: arrivano i “Mini Contratti di Sviluppo”
Il DDL rafforza gli aiuti a favore delle imprese della moda e di altre PMI situate in aree industriali colpite da crisi non complesse.
La misura prevede il trasferimento di risorse fino a 100 milioni di euro al Fondo per la crescita sostenibile e, in concreto, apre alla possibilità di sostenere programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda attraverso quelli che vengono definiti “Mini Contratti di Sviluppo”.
Le novità principali sono:
- investimento minimo ridotto da 3 milioni a 1 milione di euro;
- investimento massimo confermato a 20 milioni di euro;
- accesso consentito anche a imprese aggregate, come reti o consorzi.
Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
4. Centrali consortili ed enti mutualistici di sistema
L’articolo 4 introduce il riconoscimento delle Centrali consortili come enti mutualistici di sistema, con la funzione di coordinare aggregazioni di micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera.
L’obiettivo è rafforzare modelli collaborativi capaci di migliorare innovazione, competitività, occupazione e formazione.
Per ottenere il riconoscimento, tra i requisiti richiesti figurano:
- almeno 5 consorzi distribuiti in 3 regioni;
- almeno 10 consorziati per ciascun consorzio;
- costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico;
- specifici vincoli statutari in linea con la finalità mutualistica.
Non potranno essere riconosciute più di 5 centrali consortili. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi necessari a definirne funzionamento e vigilanza.
5. Modifiche al Codice dei contratti pubblici
Il DDL interviene anche sul Codice dei contratti pubblici per chiarire e ampliare le regole applicabili ai consorzi.
In particolare, viene confermato che anche i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alle gare facendo valere, secondo le regole previste, i requisiti propri oppure quelli delle consorziate.
La modifica punta a:
- rafforzare la partecipazione dei consorzi agli appalti;
- chiarire la possibilità di cumulare mezzi, attrezzature e organico;
- disciplinare in modo più certo la sostituzione delle imprese esecutrici che perdano i requisiti durante l’appalto.
L’obiettivo è evitare esclusioni automatiche e rendere più stabile la partecipazione delle forme consortili al mercato pubblico.
6. Ricambio generazionale: part-time incentivato e nuove assunzioni
Tra le misure più significative sul fronte del lavoro c’è il nuovo meccanismo di part-time incentivato per favorire il ricambio generazionale nelle piccole imprese.
Negli anni 2026 e 2027, fino a 1.000 lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato impiegati in aziende con non più di 50 dipendenti potranno trasformare volontariamente il contratto in part-time, a condizione che:
- abbiano anzianità contributiva antecedente al 1996;
- maturino i requisiti pensionistici entro il 1° gennaio 2028.
La riduzione dell’orario potrà essere compresa tra il 25% e il 50%. In cambio, il lavoratore beneficerà di:
- esonero contributivo sulla quota a suo carico;
- integrazione dei versamenti contributivi mancanti;
- contribuzione figurativa sulla quota di orario non lavorata.
Per accedere al beneficio, il datore di lavoro dovrà assumere contestualmente un giovane under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Si tratta di una misura che punta a favorire un’uscita graduale dei lavoratori senior e, allo stesso tempo, nuova occupazione stabile per i giovani.
7. Delega al Governo per il riordino dei Confidi
L’articolo 7 contiene una delega al Governo per rivedere la disciplina dei Confidi, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo nel sostegno finanziario alle PMI.
I criteri direttivi puntano a:
- rafforzare l’attività di garanzia e i servizi finanziari;
- ampliare la compagine sociale;
- rivedere i requisiti di iscrizione all’albo ex articolo 106 TUB;
- estendere le attività svolgibili, in particolare consulenza e assistenza alle imprese;
- ridurre i costi di istruttoria;
- favorire processi di aggregazione tra Confidi.
La delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
8. Valorizzazione finanziaria dei beni di magazzino
Una novità rilevante riguarda la possibilità di utilizzare lo stock di magazzino come sottostante per operazioni di cartolarizzazione.
Le imprese potranno valorizzare beni mobili, anche futuri o in corso di lavorazione, cedendoli a una società veicolo per ottenere liquidità. In questo modo, asset normalmente “fermi” vengono trasformati in capitale circolante.
La misura può risultare particolarmente utile nei settori con:
- cicli produttivi lunghi;
- rotazione lenta del magazzino;
- forte fabbisogno finanziario legato alle scorte.
9. Stop all’obbligo assicurativo per alcuni mezzi aziendali
La legge introduce una deroga all’obbligo di assicurazione RC Auto per alcuni mezzi utilizzati esclusivamente in spazi privati o non accessibili al pubblico.
Tra i veicoli interessati rientrano:
- carrelli elevatori non immatricolati usati solo in aree aziendali;
- veicoli impiegati in aree ferroviarie, portuali o aeroportuali chiuse al pubblico;
- macchine agricole non immatricolate utilizzate solo in fondi o spazi interni.
La misura riduce costi e oneri per le imprese, fermo restando l’obbligo di copertura per la responsabilità civile verso terzi attraverso forme assicurative diverse da quella obbligatoria.
10. Sicurezza sul lavoro: semplificazioni per le PMI
Il DDL aggiorna anche la disciplina sulla sicurezza sul lavoro, introducendo alcune semplificazioni pensate per le MPMI.
Le principali riguardano:
- modelli organizzativi semplificati, che potranno ridurre il rischio di responsabilità amministrativa se correttamente adottati;
- possibilità di svolgere la formazione sulla sicurezza anche durante la cassa integrazione;
- utilizzo di tecnologie di simulazione, reali o virtuali, per l’addestramento pratico dei lavoratori.
Inoltre, la norma prevede la tracciabilità dell’addestramento in apposito registro, anche informatizzato.
È previsto anche che il lavoratore sospeso che rifiuti di partecipare a un corso in materia di sicurezza possa decadere dal trattamento di sostegno al reddito.
11. Smart working: obblighi più chiari per i datori di lavoro
Vengono rafforzati gli obblighi di informazione in materia di sicurezza per il lavoro agile.
Il datore di lavoro dovrà consegnare annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo smart working, compresi quelli legati all’uso di videoterminali e attrezzature elettroniche.
In caso di omissione, il DDL prevede una sanzione penale, con arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda alternativa.
12. Nuove attrezzature soggette a verifica periodica
L’articolo 12 amplia l’elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica obbligatoria, includendo:
- le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- le piattaforme fuoristrada impiegate nei frutteti.
Le verifiche dovranno essere effettuate ogni 3 anni. La prima sarà svolta dall’INAIL, mentre le successive potranno essere effettuate anche da altri soggetti abilitati. I costi resteranno a carico del datore di lavoro.
13. Definizione ufficiale degli operatori Ho.Re.Ca.
Il provvedimento introduce una definizione formale degli operatori della distribuzione alimentare nel settore Ho.Re.Ca.
Per ottenere questa qualifica, almeno il 70% dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta dovrà derivare dalla distribuzione di alimenti e bevande verso operatori come:
- alberghi e strutture ricettive;
- ristoranti, trattorie, pizzerie e attività assimilate;
- catering e banqueting;
- bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.
La norma punta a dare maggiore chiarezza a un comparto rilevante della filiera agroalimentare.
14. Riacquisto più rapido delle aree cedute dai consorzi industriali
La legge riduce i tempi entro i quali i consorzi di sviluppo industriale possono riacquistare aree e stabilimenti ceduti.
I nuovi termini sono:
- da 5 anni a 3 anni se il cessionario non realizza lo stabilimento;
- da 3 anni a 18 mesi se l’attività industriale o artigianale è cessata.
I nuovi termini si applicano solo alle cessioni e cessazioni avvenute dopo l’entrata in vigore della legge.
15. Più tutele per artigianato e Made in Italy
Uno dei capitoli più importanti riguarda l’artigianato. Il Governo viene delegato a riformare la disciplina del settore entro 9 mesi, con l’obiettivo di aggiornarla alle nuove esigenze del mercato.
La riforma dovrà:
- valorizzare l’imprenditore artigiano anche sotto il profilo creativo, progettuale e tecnologico;
- favorire aggregazioni tra imprese artigiane;
- sostenere trasmissione intergenerazionale e competitività;
- contrastare l’uso improprio del termine “artigianato”.
Proprio su questo ultimo punto, la legge introduce regole più rigide: i riferimenti all’artigianato in insegne, marchi, pubblicità o promozione potranno essere utilizzati solo da imprese regolarmente iscritte all’albo e che producano direttamente i beni o servizi qualificati come artigianali.
L’uso improprio sarà punito con una sanzione pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione.
16. False recensioni: nuove regole per turismo e ristorazione
Il DDL affronta anche il tema della reputazione digitale, particolarmente rilevante per le PMI del turismo e della ristorazione.
Le nuove disposizioni puntano a contrastare le false recensioni, la compravendita di interazioni digitali e i contenuti manipolati.
In base alla nuova impostazione, le recensioni dovranno essere:
- rilasciate da utenti reali;
- collegate a un’effettiva fruizione del servizio;
- pubblicate entro un termine definito;
- prive di condizionamenti, sconti o ricompense.
Inoltre:
- la validità massima delle recensioni sarà di 2 anni;
- sarà vietata la compravendita di recensioni, like e visualizzazioni artefatte;
- l’AGCM avrà poteri rafforzati di indagine e sanzione;
- le strutture recensite potranno attivare le procedure di segnalazione previste dal Digital Services Act.
La misura punta a tutelare consumatori e imprese corrette, migliorando trasparenza e concorrenza leale.
17. Verso un Testo Unico per start-up e PMI innovative
Un’altra delega rilevante riguarda il riordino della disciplina di:
- start-up innovative;
- spin-off;
- PMI innovative;
- incubatori e acceleratori.
Entro 12 mesi il Governo dovrà predisporre un Testo Unico capace di raccogliere, semplificare e coordinare le norme oggi sparse in diversi provvedimenti.
L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici, rendere più chiaro il quadro normativo e favorire il collegamento tra università, ricerca e impresa.
18. Garante MPMI rafforzato e “Reality Checks”
La legge rafforza anche il ruolo del Garante per le micro, piccole e medie imprese, figura chiamata a monitorare l’impatto delle norme sulle imprese di minori dimensioni.
Viene introdotto in modo strutturato il metodo dei “Reality Checks”, cioè momenti di confronto diretto con imprese, esperti e associazioni per individuare criticità concrete e proporre correttivi normativi.
Si punta così a rendere le politiche per le PMI più aderenti alla realtà operativa delle aziende.
19. Misure per centri urbani, borghi e investimenti esteri
La legge eleva da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono accedere a incentivi per la riqualificazione dei centri storici.
Allo stesso tempo, viene promossa l’attrattività di piccoli borghi e aree interne anche per nomadi digitali e lavoratori stranieri da remoto, considerati un fattore di sviluppo e attrazione economica.
20. Iscrizione INPS più semplice per il settore agricolo
Per il settore agricolo vengono semplificate le procedure di iscrizione all’INPS per:
- datori di lavoro agricolo;
- lavoratori autonomi agricoli.
Sarà possibile effettuare iscrizione, variazione o cessazione direttamente presso l’INPS, senza passare obbligatoriamente dalla Comunicazione Unica al Registro Imprese. Le modalità operative dovranno essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
21. Certificazione di filiera nella moda: misura rinviata
Tra i temi affrontati dal DDL c’è anche la certificazione unica volontaria per la filiera della moda, pensata per garantire tracciabilità, sostenibilità e rispetto delle norme sul lavoro.
Tuttavia, durante l’iter parlamentare, questa parte del testo è stata sospesa e rinviata per ulteriori approfondimenti. Di conseguenza, la certificazione non entra ora in vigore nella forma inizialmente prevista e potrà essere eventualmente ripresa con un provvedimento successivo.
22. Produzione di birra: in arrivo nuove regole
La legge demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro 180 giorni, la definizione di una nuova disciplina sulle caratteristiche analitiche e sui requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sarà abrogata la disciplina attualmente contenuta nel DPR 1498/1970.
Conclusioni
La Legge annuale sulle PMI 2026 introduce un pacchetto articolato di misure che tocca ambiti molto diversi ma strategici per il sistema produttivo: aggregazioni tra imprese, accesso al credito, lavoro, sicurezza, artigianato, innovazione, turismo, settore moda e semplificazione amministrativa.
Accanto alle misure immediatamente operative dal 7 aprile 2026, restano centrali i futuri decreti attuativi, che definiranno in concreto tempi e modalità di applicazione di molte delle novità previste.
Nel complesso, il provvedimento rappresenta un intervento importante per rendere le PMI italiane più strutturate, competitive e tutelate in una fase di forte trasformazione economica e normativa.








